Il pignoramento di una casa cointestata è una delle questioni più delicate nell’ambito della tutela del patrimonio immobiliare, soprattutto nei casi di difficoltà economica o indebitamento. In Italia, la normativa consente ai creditori di aggredire i beni immobili anche quando questi sono in comproprietà tra più soggetti, inclusi coniugi, fratelli o altri parenti.
Secondo quanto disposto dall’articolo 599 del Codice di Procedura Civile, i beni immobili indivisi possono essere oggetto di pignoramento anche quando non tutti i comproprietari sono debitori verso il creditore. Questo principio trova applicazione sia nel caso di immobili cointestati tra coniugi che tra fratelli o altri soggetti. La responsabilità patrimoniale è infatti personale e il creditore può agire per l’espropriazione della quota appartenente al debitore, notificando necessariamente l’atto anche agli altri cointestatari. Tuttavia, la legge garantisce alcune tutele ai comproprietari non debitori, vietando il coinvolgimento forzato delle loro quote salvo che il tribunale disponga la vendita dell’intero bene per ragioni di natura tecnica o economica.
La natura giuridica della comunione influisce direttamente sulle conseguenze e sulle modalità di pignoramento di una casa cointestata. Nel regime di comunione dei beni, il creditore può agire sull’intero immobile: la vendita forzata viene notificata a entrambi i coniugi e, se si giunge all’asta, il ricavato viene suddiviso in proporzione alle rispettive quote di proprietà. Nel regime di separazione dei beni, invece, solo la quota del coniuge debitore risulterà aggredibile e potrà essere messa in vendita separatamente, mentre la parte dell’altro coniuge resta formalmente protetta. Tuttavia, in assenza di possibilità di divisione reale, il tribunale può autorizzare la vendita integrale della casa e la redistribuzione del ricavato.
Lo stesso vale per gli immobili cointestati tra fratelli o coeredi: la quota in capo al debitore è l’unica direttamente pignorabile, ma in caso di mancata divisibilità la legge consente la vendita dell’intero bene con ripartizione delle competenze economiche ai rispettivi titolari.
La procedura esecutiva si articola in passaggi obbligati, definiti dal Codice di Procedura Civile:
È importante evidenziare che le aste giudiziarie comportano spesso una riduzione del valore di mercato dell’immobile, penalizzando tutti i comproprietari, che rischiano di ottenere somme inferiori alla reale quotazione della casa.
Quando una casa è cointestata tra fratelli, coeredi o soggetti diversi dai coniugi, il pignoramento riguarda esclusivamente la quota del debitore. Il creditore può chiedere la vendita forzata solo di questa quota, che viene offerta all’asta come “quota indivisa”. Tuttavia, la scarsa attrattiva della quota frazionata può determinare esiti poco soddisfacenti in termini di prezzo di vendita. Se nessun acquirente si presenta, il creditore può domandare la divisione giudiziale: se la casa non è divisibile, l’intero immobile può essere venduto e il ricavato ripartito.
Il diritto di prelazione, ove previsto, consente ai comproprietari non debitori di acquistare la quota pignorata prima della vendita a terzi, tutelando così il mantenimento del patrimonio nell’ambito familiare.
Il creditore può essere soggetto privato (es. banca, finanziaria, privato cittadino) oppure pubblico (Agenzia delle Entrate – Riscossione). In presenza di debiti di natura privatistica, ogni tipo di casa, anche abitazione principale o cointestata, può essere pignorata senza particolari limiti. Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate, la legge offre una protezione limitata per la prima casa, a condizione che siano soddisfatti tutti questi requisiti:
In assenza di tali condizioni o superate determinate soglie di debito, anche la prima casa può essere sottoposta a espropriazione, compresa la quota di proprietà in caso di comproprietà.
I soggetti che rischiano il pignoramento di una casa cointestata possono tentare diverse strategie per preservare il patrimonio:
L’intera procedura di pignoramento di una casa cointestata può durare da uno a tre anni, articolandosi nelle seguenti fasi:
Questi tempi possono prolungarsi in caso di opposizioni, accordi transattivi o interventi tramite strumenti di tutela del patrimonio.
Il principale rischio per chi condivide la proprietà di un immobile con un soggetto indebitato è la perdita della disponibilità della propria casa o della quota di proprietà. La vendita all’asta giudiziaria tende a generare prezzi inferiori a quelli di mercato, con il risultato che, pur ricevendo la somma corrispondente alla sua quota, il cointestatario non debitore può subire una perdita patrimoniale rilevante.
Inoltre, potrebbero verificarsi ulteriori azioni esecutive se il ricavato non è sufficiente a coprire il debito, come il pignoramento di altri immobili o il blocco dei conti correnti. Per questo motivo, è essenziale attivarsi tempestivamente per trovare una soluzione.