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Si puņ pignorare una casa cointestata? Cosa č previsto da normativa 2025

Cosa prevede la normativa in vigore sul pignoramento di una casa cointestata: i chiarimenti e le spiegazioni

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
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Il pignoramento di una casa cointestata è una delle questioni più delicate nell’ambito della tutela del patrimonio immobiliare, soprattutto nei casi di difficoltà economica o indebitamento. In Italia, la normativa consente ai creditori di aggredire i beni immobili anche quando questi sono in comproprietà tra più soggetti, inclusi coniugi, fratelli o altri parenti. 

Normativa di riferimento e principi generali sul pignoramento di una casa cointestata

Secondo quanto disposto dall’articolo 599 del Codice di Procedura Civile, i beni immobili indivisi possono essere oggetto di pignoramento anche quando non tutti i comproprietari sono debitori verso il creditore. Questo principio trova applicazione sia nel caso di immobili cointestati tra coniugi che tra fratelli o altri soggetti. La responsabilità patrimoniale è infatti personale e il creditore può agire per l’espropriazione della quota appartenente al debitore, notificando necessariamente l’atto anche agli altri cointestatari. Tuttavia, la legge garantisce alcune tutele ai comproprietari non debitori, vietando il coinvolgimento forzato delle loro quote salvo che il tribunale disponga la vendita dell’intero bene per ragioni di natura tecnica o economica.

  • La notifica dell’atto di pignoramento deve essere fatta sia al debitore che agli altri titolari dell’immobile;
  • Nei casi di separazione dei beni coniugale, la quota del coniuge non debitore non è pignorabile;
  • Nei casi di comunione legale, il pignoramento può coinvolgere l’intero immobile, con successiva ripartizione del ricavato;
  • Se il bene non è divisibile oppure la divisione è economicamente inefficiente, il giudice può disporre la vendita all’asta dell’intero bene.

Pignoramento, differenze tra comunione e separazione dei beni

La natura giuridica della comunione influisce direttamente sulle conseguenze e sulle modalità di pignoramento di una casa cointestata. Nel regime di comunione dei beni, il creditore può agire sull’intero immobile: la vendita forzata viene notificata a entrambi i coniugi e, se si giunge all’asta, il ricavato viene suddiviso in proporzione alle rispettive quote di proprietà. Nel regime di separazione dei beni, invece, solo la quota del coniuge debitore risulterà aggredibile e potrà essere messa in vendita separatamente, mentre la parte dell’altro coniuge resta formalmente protetta. Tuttavia, in assenza di possibilità di divisione reale, il tribunale può autorizzare la vendita integrale della casa e la redistribuzione del ricavato.

Lo stesso vale per gli immobili cointestati tra fratelli o coeredi: la quota in capo al debitore è l’unica direttamente pignorabile, ma in caso di mancata divisibilità la legge consente la vendita dell’intero bene con ripartizione delle competenze economiche ai rispettivi titolari.

Procedura di pignoramento, fasi operative e conseguenze

La procedura esecutiva si articola in passaggi obbligati, definiti dal Codice di Procedura Civile:

  1. Notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto al debitore;
  2. Notifica dell’atto di pignoramento a tutti i comproprietari;
  3. Trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari, che “congela” la situazione giuridica e impedisce trasferimenti;
  4. Nomina di un custode giudiziario dell’immobile;
  5. Perizia di stima e fissazione dell’asta pubblica;
  6. Eventuale vendita all’asta dell’intero bene (o della sola quota, se divisibile);
  7. Ripartizione del ricavato tra creditore, comproprietari e debitore secondo i diritti spettanti;
  8. Possibili ulteriori azioni del creditore su residui di debito non coperti dalla vendita;

È importante evidenziare che le aste giudiziarie comportano spesso una riduzione del valore di mercato dell’immobile, penalizzando tutti i comproprietari, che rischiano di ottenere somme inferiori alla reale quotazione della casa.

Pignoramento in comproprietà tra fratelli, eredi o altri soggetti

Quando una casa è cointestata tra fratelli, coeredi o soggetti diversi dai coniugi, il pignoramento riguarda esclusivamente la quota del debitore. Il creditore può chiedere la vendita forzata solo di questa quota, che viene offerta all’asta come “quota indivisa”. Tuttavia, la scarsa attrattiva della quota frazionata può determinare esiti poco soddisfacenti in termini di prezzo di vendita. Se nessun acquirente si presenta, il creditore può domandare la divisione giudiziale: se la casa non è divisibile, l’intero immobile può essere venduto e il ricavato ripartito.

Il diritto di prelazione, ove previsto, consente ai comproprietari non debitori di acquistare la quota pignorata prima della vendita a terzi, tutelando così il mantenimento del patrimonio nell’ambito familiare.

Il ruolo del creditore e le caratteristiche dei debiti rilevanti

Il creditore può essere soggetto privato (es. banca, finanziaria, privato cittadino) oppure pubblico (Agenzia delle Entrate – Riscossione). In presenza di debiti di natura privatistica, ogni tipo di casa, anche abitazione principale o cointestata, può essere pignorata senza particolari limiti. Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate, la legge offre una protezione limitata per la prima casa, a condizione che siano soddisfatti tutti questi requisiti:

  • Si tratti dell’unico immobile di proprietà del debitore;
  • L’immobile sia adibito a uso abitativo e classificato come civile abitazione (no immobili di lusso);
  • Sussista la residenza anagrafica;

In assenza di tali condizioni o superate determinate soglie di debito, anche la prima casa può essere sottoposta a espropriazione, compresa la quota di proprietà in caso di comproprietà.

Strumenti di tutela e soluzioni per evitare la vendita all’asta

I soggetti che rischiano il pignoramento di una casa cointestata possono tentare diverse strategie per preservare il patrimonio:

  • Saldo e stralcio: negoziazione con il creditore per azzerare o ridurre il debito attraverso un pagamento inferiore a quanto dovuto, evitando la vendita forzata e la svalutazione del bene;
  • Procedura di sovraindebitamento: nei casi previsti dalla Legge 3/2012 e dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, è possibile presentare un piano di ristrutturazione del debito omologato dal tribunale, che sospende le procedure esecutive e consente di mantenere la casa;
  • Vendita volontaria della quota a terzi o agli altri comproprietari, prima che si perfezioni la vendita forzata;
  • Divisione in natura del bene, se possibile, per separare fisicamente la porzione del debitore;
  • Costituzione del fondo patrimoniale, applicabile solo se attuato prima del sorgere dei debiti e con validi presupposti;
  • Opposizione al pignoramento ove vi siano motivi legali, come l’illegittimità dell’azione o la dimostrazione dell’estinzione del debito;

Le tempistiche del pignoramento immobiliare

L’intera procedura di pignoramento di una casa cointestata può durare da uno a tre anni, articolandosi nelle seguenti fasi:

  • Notifica e precetto;
  • Trascrizione e custodia giudiziaria;
  • Perizia valutativa;
  • Fissazione e svolgimento delle aste;
  • Assegnazione e ripartizione delle somme.

Questi tempi possono prolungarsi in caso di opposizioni, accordi transattivi o interventi tramite strumenti di tutela del patrimonio.

Rischi economici e conseguenze per il comproprietario non debitore

Il principale rischio per chi condivide la proprietà di un immobile con un soggetto indebitato è la perdita della disponibilità della propria casa o della quota di proprietà. La vendita all’asta giudiziaria tende a generare prezzi inferiori a quelli di mercato, con il risultato che, pur ricevendo la somma corrispondente alla sua quota, il cointestatario non debitore può subire una perdita patrimoniale rilevante.

Inoltre, potrebbero verificarsi ulteriori azioni esecutive se il ricavato non è sufficiente a coprire il debito, come il pignoramento di altri immobili o il blocco dei conti correnti. Per questo motivo, è essenziale attivarsi tempestivamente per trovare una soluzione.

FAQ e risposte ai dubbi più frequenti

  • Una casa cointestata può sempre essere pignorata?
    Sì, se uno dei proprietari risulta debitore. La legge consente il pignoramento della sua quota e, nei casi di indivisibilità o per esigenze di procedura, la vendita dell’intero immobile.
  • Il comproprietario non debitore rischia di perdere la sua parte?
    La legge tutela formalmente la sua quota, che gli viene restituita dopo la vendita, ma non è escluso un danno economico derivante dalle condizioni dell’asta.
  • Cosa può fare il comproprietario per evitare l’asta?
    Può tentare di acquistare la quota pignorata, trovare un accordo stragiudiziale o chiedere la divisione in natura dell’immobile, se praticabile. È consigliata l’assistenza di un avvocato esperto in diritto esecutivo.
  • Le procedure di sovraindebitamento possono bloccare il pignoramento?
    Sì, entrando in una delle procedure previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, il tribunale può sospendere la vendita all’asta e omologare un piano di ristrutturazione dei debiti.
  • Come viene suddiviso il ricavato dalla vendita?
    Il ricavato viene dapprima usato per estinguere il debito, poi il residuo viene attribuito agli altri comproprietari in base alle rispettive quote.

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