Si può uscire dall'ufficio per la pausa caffè e andare al bar

Le norme generali sulla pausa caffè prevedono che il lavoratore dipendente con orario superiore alle 6 ore al giorno può 'staccare' dallo svolgimento delle proprie mansioni.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Si può uscire dall'ufficio per la pausa

Pausa caffè al bar fuori dall'ufficio, si può fare?

Al netto delle particolarità dei contratti di lavoro e del regolamento interno aziendale, la pausa caffè può essere fruita anche all'esterno dell'azienda ovvero al bar o in qualunque pubblico esercizio. L'importante è il rispetto dei tempi così come la frequenza e poco importa che all'interno dell'ufficio o dell'edificio sia presente un distributore di caffè.

Il concetto di pausa caffè è strettamente legato al diritto del lavoratore di interrompere la propria attività quotidiana per recuperare energie. Certo, non è affatto obbligatorio che la pausa vada impiegata per sorseggiare il caffè, ma si tratta comunque di un diritto che il datore deve riconoscere.

Se questa è la teoria, la pratica si apre a numerose interpretazioni e casi particolari. Ad esempio, il lavoratore può trascorrere la pausa caffè al bar? Anche se si trova all'esterno dell'area di lavoro? E anche se nell'ambiente di lavoro sono comunque presenti i distributori o una zona di ristoro?

Conoscere queste norme è fondamentale per la regolazione dei rapporti ovvero per sapere fino a che punto il datore può applicare una sanzione disciplinare e quali sono i limiti che il lavoratore non può oltrepassare. Vediamo insieme in questo articolo:

  • Pausa caffè al bar: si può fare oppure è vietata
  • Quando non si può uscire dall'ufficio per la pausa caffè

Pausa caffè al bar: si può fare oppure è vietata

Le norme generali sulla pausa caffè prevedono che il lavoratore dipendente con orario superiore alle 6 ore al giorno può "staccare" dallo svolgimento delle proprie mansioni per 10 minuti al giorno.

Si tratta di una disposizione di massima che essere estesa dai vari Ccnl (terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici) ma in ogni caso è insopprimibile.

Come premesso, è libera facoltà del del dipendente se utilizzarla per una breve passeggiata, per fumare una sigaretta o anche per bere un caffè. A tal proposito, sempre al netto delle particolarità dei contratti di lavoro e del regolamento interno aziendale, la pausa caffè può essere fruita anche all'esterno dell'azienda ovvero al bar o in qualunque pubblico esercizio.

L'importante è il rispetto dei tempi così come la frequenza e poco importa che all'interno dell'ufficio o dell'edificio sia presente un distributore di caffè. Nel caso in cui sia prevista la timbratura del cartellino, il lavoratore deve farla dia in uscita e sia in entrata.

In tutti i casi è consentita nella misura massima di 10 minuti nell'orario di lavoro, ma possono essere aggiunti anche altri minuti ovvero una seconda pausa, soprattutto per chi lavora su due turni. 

Questo tipo di pausa non è retribuita con alcune aziende che fissano regole per il recupero anche nella stessa giornata lavorativa. Ma se il caffè viene consumato direttamente sul posto di lavoro non rientra nella pausa.

Buona norma vuole che si evitino assembramenti ovvero che la pausa caffè sia scaglionata così da garantire sempre la copertura all'interno di un ufficio o comunque del posto di lavoro. E sempre mantenendo un atteggiamento consono e sobrio.

Quando non si può uscire dall'ufficio per la pausa caffè

Come è facile immaginare, la questione della pausa caffè è finita più volta sul tavolo del giudici del lavoro, chiamati di volta in volta ad assegnare la ragione al datore di lavoro o al dipendente.

Tra le tante segnaliamo una importante sentenza della sezione Lavoro della Corte di Cassazione, secondo cui la giusta causa di licenziamento deve essere valutata non solo in riferimento all'interesse patrimoniale dell'azienda ma anche al danno dell'interesse pubblico.

In pratica il lavoratore è tenuto al rispetto delle regole dettate a tutela dei beni. Ancora più nello specifico, secondo la Corte di Cassazione è stato legittimo il licenziamento di un dipendente di un istituto di credito a cui era stato contestato di non aver effettuato un'operazione richiesta da un cliente per essersi allontanato dal posto di lavoro senza procedere alla chiusura della cassa.

In pratica aveva omesso di registrare un versamento effettuato da un cliente, anche più di una volta, per aver nuovamente abbandonato il posto di lavoro per recarsi al bar e senza preoccuparsi della presenza di 15 clienti in attesa davanti allo sportello.