Negli ultimi anni, le case vendute a 1 euro hanno attirato l’attenzione di investitori, famiglie e curiosi desiderosi di una nuova esperienza di vita nei piccoli borghi italiani. Il fenomeno ha lo scopo di ripopolare centri storici a rischio abbandono, tramite la cessione di immobili spesso bisognosi di profonde ristrutturazioni, con incentivi da parte dei comuni. Tuttavia, acquistare una casa a 1 euro comporta impegni precisi e vincoli normativi: tra questi, molti si chiedono se, quando e a quali condizioni sia consentito rivendere tale immobile, e quali siano i limiti sul tempo e sul prezzo, anche alla luce delle nuove regole in vigore nel 2025. In questo approfondimento vengono analizzate nel dettaglio le normative aggiornate, le tempistiche, le eccezioni fiscali e le opportunità e criticità.
L’acquisto di immobili dal valore simbolico di 1 euro nasce dalla volontà delle amministrazioni locali di rivitalizzare borghi in via di spopolamento. In cambio della cifra irrisoria, l’acquirente si assume l’onere di ristrutturazione dell’immobile entro termini stabiliti, oltre al trasferimento della residenza per un periodo tipicamente compreso tra 3 e 5 anni, secondo quanto previsto dai bandi specifici del Comune. Ogni programma impone precisi vincoli di utilizzo e di permanenza, che vanno verificati caso per caso.
L’obiettivo di questi progetti comunali è duplice: recuperare patrimonio edilizio abbandonato e favorire nuove forme di insediamento e vitalità economica nelle aree interne o nelle zone a vocazione turistica.
Il vincolo temporale per la vendita di una casa comprata a 1 euro dipende dalle condizioni contrattuali sottoscritte con il Comune e, in molti casi, dagli obblighi collegati a eventuali agevolazioni fiscali come il Bonus Prima Casa. In generale:
Nel contesto 2025, con l’aggiornamento delle normative, occorre prestare attenzione anche a nuovi requisiti introdotti dalla Legge di Bilancio: ad esempio, per l’acquisto con le agevolazioni prima casa, è necessario mantenere la residenza e non vendere l’immobile prima dei 5 anni, pena la decadenza dalle agevolazioni fiscali e l’obbligo di restituire quanto risparmiato allo Stato, oltre a un’eventuale sanzione del 30%.
Esistono eccezioni che permettono di vendere prima dei 5 anni senza incorrere in sanzioni, ad esempio se si acquista entro un anno dalla vendita una nuova abitazione principale (art. 1, comma 55, L. 213/2023 - Legge di Bilancio 2025). Anche l’acquisto di un terreno con costruzione di una nuova residenza principale può evitare la decadenza dai benefici fiscali se rispettate le tempistiche urbanistiche. Le modalità e le deroghe variano secondo la tipologia di agevolazione ottenuta e sono disciplinate dall’Agenzia delle Entrate.
La libertà di attribuzione del prezzo di rivendita è garantita dal Codice Civile, fatto salvo il divieto di attività speculativa se si sono ricevute agevolazioni per la prima casa. Nei casi in cui la casa sia stata acquistata a 1 euro senza incentivi fiscali statali, il vincolo di prezzo è generalmente assente, ma restano i limiti contrattuali previsti dal Comune venditore (a tutela, ad esempio, di possibili fenomeni speculativi a danno del territorio). Quando invece sono state applicate agevolazioni fiscali, la vendita a un prezzo maggiore può generare:
Non esistono limiti oggettivi di prezzo, se non quelli connessi alle condizioni comunali e fiscali. Tuttavia, vendere a un prezzo irragionevolmente elevato subito dopo l’acquisto e la ristrutturazione può far scattare verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate per accertare il rispetto dei vincoli e delle finalità originarie per cui l’iniziativa era stata concepita.
Nel caso si venda l’immobile prima dei 5 anni, specialmente se si è usufruito delle agevolazioni prima casa, le principali conseguenze fiscali sono:
Sono previste esenzioni e attenuanti, ad esempio per chi acquista entro un anno una nuova casa da destinare a residenza principale o nei casi di successione e donazione, purché si rispettino tutti i requisiti e siano rispettate le tempistiche.