Il CCNL calzaturiero 2025 regola le condizioni lavorative ed economiche per i dipendenti delle aziende del settore calzaturiero italiano. Tra gli aspetti più rilevanti di questo contratto collettivo nazionale vi sono le disposizioni riguardanti le mensilità aggiuntive, in particolare la tredicesima e l'eventuale quattordicesima. Analizziamo nel dettaglio questi importanti elementi retributivi previsti per i lavoratori del comparto calzaturiero.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro calzaturiero 2025 si applica a diverse categorie di lavoratori impiegati nel settore della produzione di calzature. Nello specifico, riguarda:
Questo contratto definisce, tra gli altri aspetti, i diritti economici dei lavoratori, incluse le mensilità supplementari come tredicesima e quattordicesima.
I lavoratori assunti con contratto calzaturiero CCNL 2025 hanno pieno diritto alla tredicesima mensilità. Questa retribuzione aggiuntiva rappresenta un elemento economico importante per i dipendenti del settore e viene disciplinata da precise normative contrattuali.
La tredicesima viene erogata solitamente nel mese di dicembre, in prossimità delle festività natalizie. In particolare, il pagamento avviene generalmente in coincidenza con la vigilia di Natale. L'importo corrisponde a una mensilità completa della normale retribuzione in atto al momento dell'erogazione.
In caso di rapporto di lavoro iniziato o terminato durante l'anno, la tredicesima viene calcolata in dodicesimi, in proporzione ai mesi effettivamente lavorati. Secondo le disposizioni del CCNL, le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono considerate come mese intero ai fini del calcolo, mentre i periodi inferiori non vengono conteggiati.
Nel caso di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, il CCNL calzaturiero 2025 prevede una tutela specifica: la lavoratrice ha diritto a percepire la tredicesima mensilità limitatamente all'80% della retribuzione per il periodo di assenza.
Per altre tipologie di assenza, come malattia o infortunio, si applicano le regole generali previste dalla normativa vigente e dal contratto collettivo. È importante ricordare che anche durante periodi di cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali, il calcolo tredicesima contratto part time subisce delle variazioni in base all'effettiva retribuzione percepita.
La tredicesima mensilità nel settore calzaturiero viene generalmente erogata in un'unica soluzione nel mese di dicembre. Tuttavia, il CCNL calzaturiero 2025 può prevedere, in alcuni casi specifici, modalità alternative di erogazione.
In particolare, per accordi aziendali o individuali, potrebbe essere stabilita la possibilità di:
Queste modalità alternative devono comunque rispettare il principio fondamentale che il lavoratore riceva complessivamente quanto gli spetta a titolo di tredicesima mensilità secondo il CCNL.
A differenza di altri contratti collettivi nazionali, il CCNL del settore calzaturiero 2025 non prevede l'erogazione della quattordicesima mensilità. Questa rappresenta una differenza significativa rispetto ad altri settori produttivi che invece riconoscono questo beneficio economico aggiuntivo.
I lavoratori assunti con contratto calzaturiero, pertanto, non hanno diritto a ricevere la quattordicesima mensilità. Tale disposizione è esplicitamente prevista dal contratto collettivo e rappresenta una caratteristica specifica di questo settore produttivo.
È importante che i lavoratori siano consapevoli di questa peculiarità del CCNL calzaturiero, per evitare confusioni o aspettative non corrispondenti a quanto effettivamente disciplinato dal contratto di categoria.
In caso di irregolarità nell'erogazione della tredicesima mensilità, i lavoratori del settore calzaturiero hanno diritto di presentare reclamo seguendo specifiche procedure. Il primo passo consiste generalmente nel segnalare l'anomalia all'ufficio del personale o alla direzione aziendale.
Qualora non si ottenga risposta o la risposta sia insoddisfacente, il lavoratore può rivolgersi:
È importante ricordare che il diritto alla tredicesima mensilità è tutelato dalla legge e dal contratto collettivo, e che il mancato pagamento può comportare sanzioni per il datore di lavoro, oltre all'obbligo di corrispondere gli importi dovuti maggiorati degli interessi legali.
I termini di prescrizione per richiedere il pagamento della tredicesima non corrisposta sono di 5 anni, come per gli altri elementi della retribuzione.