Il contratto edile CCNL 2025 prevede importanti disposizioni relative alla retribuzione dei lavoratori del settore delle costruzioni, incluse le mensilità aggiuntive come tredicesima e quattordicesima. Queste gratifiche rappresentano un elemento significativo del trattamento economico riservato ai dipendenti edili, con regole specifiche che variano in base alla qualifica professionale. Analizziamo in dettaglio la normativa vigente, le modalità di calcolo e le tempistiche di erogazione di questi emolumenti nel settore edilizio.
Secondo quanto stabilito dalle normative in vigore, tutti i lavoratori con contratto edile 2025 hanno diritto a percepire la tredicesima mensilità. Questa gratifica natalizia rappresenta una componente fondamentale della retribuzione differita nel settore delle costruzioni, ma esistono differenze sostanziali nelle modalità di erogazione tra operai e impiegati.
Per gli impiegati del settore edile, la tredicesima viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, generalmente entro il 20 dicembre di ogni anno, come espressamente previsto dall'articolo 63 del CCNL Edilizia Industria. L'importo corrisponde a una mensilità della retribuzione di fatto per chi ha lavorato un intero anno, oppure viene calcolato in dodicesimi in base ai mesi effettivi di servizio per chi è stato assunto durante l'anno.
La base di calcolo comprende numerosi elementi retributivi, tra cui:
Per quanto riguarda gli operai del settore edile, il meccanismo di erogazione della tredicesima segue un percorso differente. A differenza degli altri settori produttivi, infatti, la tredicesima non viene versata direttamente in busta paga dal datore di lavoro, ma viene erogata dalla Cassa Edile provinciale competente in base al territorio in cui si svolge la prestazione lavorativa.
Questo sistema prevede che l'impresa versi mensilmente alla Cassa Edile una quota del 10% della retribuzione a titolo di accantonamento per la gratifica natalizia, unitamente a una quota dell'8,5% destinata all'indennità di ferie, per un totale del 18,5% della retribuzione (di cui il 14,2% viene effettivamente versato alla Cassa Edile, mentre il restante 4,3% viene erogato direttamente al lavoratore in busta paga).
La Cassa Edile gestisce questi accantonamenti e provvede poi a liquidare la gratifica natalizia agli operai aventi diritto, secondo le tempistiche previste dal regolamento della Cassa stessa. Questo meccanismo, denominato GNF (Gratifica Natalizia e Ferie), costituisce una peculiarità del settore edile e rappresenta una tutela aggiuntiva per i lavoratori, garantendo l'erogazione delle spettanze anche in caso di discontinuità dei rapporti di lavoro, frequente in questo comparto.
Il calcolo della tredicesima mensilità per i lavoratori con contratto edile 2025 tiene conto dei giorni effettivi di lavoro. Per gli impiegati, l'importo è generalmente pari alla normale retribuzione mensile, calcolata su 26 giorni lavorativi.
In caso di assenze senza maturazione della tredicesima e considerando il divisore giornaliero contrattuale di 26 giorni, l'importo della gratifica natalizia si riduce di 1/312 per ogni giorno di assenza (dove 312 rappresenta il prodotto di 26 giorni per 12 mesi, utile per determinare la quota giornaliera di tredicesima).
Non tutte le assenze incidono allo stesso modo sulla maturazione della tredicesima. Esistono infatti:
Per i periodi di assenza coperti da prestazioni INPS o INAIL (come malattia, maternità, infortunio), questi istituti corrispondono al lavoratore una quota della tredicesima che sarà successivamente detratta dal datore di lavoro al momento dell'erogazione della gratifica stessa.
A differenza della tredicesima, la quattordicesima mensilità nel contratto edile 2025 è prevista esclusivamente per gli impiegati, rappresentando una significativa distinzione nel trattamento economico tra le diverse categorie professionali del settore.
Per gli impiegati edili, la quattordicesima viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, generalmente entro il 30 giugno di ogni anno, come stabilito dalle disposizioni contrattuali. L'importo è pari a una mensilità della retribuzione globale e include gli stessi elementi retributivi considerati per il calcolo della tredicesima.
Il periodo di riferimento per la maturazione della quattordicesima non coincide con l'anno solare, ma va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante questo periodo, l'importo viene proporzionalmente ridotto in base ai mesi di effettivo servizio, considerando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni.
Per i lavoratori part-time, l'importo della quattordicesima viene riproporzionato in base all'orario di lavoro ridotto effettivamente prestato, in applicazione del principio di non discriminazione previsto dalla normativa vigente.
Sia la tredicesima che la quattordicesima mensilità sono soggette al normale trattamento contributivo e fiscale previsto per le retribuzioni ordinarie. Dal punto di vista previdenziale, entrambe sono soggette ai contributi INPS e INAIL secondo le regole ordinarie.
In ambito fiscale, le mensilità aggiuntive concorrono alla formazione della base imponibile ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e sono sottoposte a tassazione ordinaria. È importante sottolineare che su queste mensilità aggiuntive non vengono applicate le detrazioni fiscali per lavoro dipendente o per carichi familiari, motivo per cui l'importo netto risulta generalmente inferiore rispetto a una normale mensilità.
La tredicesima e la quattordicesima vengono conteggiate anche ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, come previsto dall'art. 2120 del Codice Civile.