L'installazione di un ascensore in condominio coinvolge esigenze di accessibilità, ma anche diritti di proprietà e convivenza tra gli inquilini. Il caso del singolo condomino che vuole installare un ascensore a proprie spese, magari per agevolare la mobilità personale o familiare, solleva interrogativi giuridici non secondari. È una scelta consentita? Richiede l'autorizzazione dell'assemblea? Può essere ostacolata dagli altri?
Il diritto individuale di un condomino non è assoluto, ma condizionato alla compatibilità con i diritti altrui. Approfondiamo in questo articolo:
Ascensore in condominio, può installarlo un singolo condomino o no
Spese, obblighi e diritti degli altri condomini dopo l'installazione
Secondo il nostro ordinamento, il principio generale è favorevole all'iniziativa del singolo, purché siano rispettati determinati criteri. In base all'articolo 1102 del Codice Civile, ciascun condomino può fare uso delle parti comuni anche in modo più intenso o particolare, e può perfino apportare modifiche, a condizione che non alteri la destinazione della cosa comune né impedisca agli altri condomini di farne uso secondo il proprio diritto. Di conseguenza l'installazione di un ascensore non è di per sé vietata se realizzata su una parte comune come la tromba delle scale o il vano tecnico, ma deve rispettare il diritto degli altri condomini all'uso paritario di quella stessa porzione.
La questione assume contorni ancora più netti quando entra in gioco il tema dell'accessibilità per persone con disabilità o per soggetti con ridotta capacità motoria. La Legge 13 del 1989 stabilisce il principio secondo cui le barriere architettoniche devono essere eliminate o comunque ridotte, sia negli edifici pubblici che in quelli privati. In ambito condominiale, la legge stabilisce che, in caso di mancata approvazione assembleare di un intervento di installazione entro tre mesi dalla richiesta, il singolo può procedere a proprie spese, purché l'opera sia compatibile con la struttura e facilmente rimovibile.
La norma è stata ulteriormente rafforzata dal decreto Semplificazioni del 2020, che all'articolo 10 ha esteso il diritto di iniziativa individuale anche in assenza di disabilità, per chiunque voglia abbattere barriere architettoniche. Di conseguenza, un condomino può installare un ascensore nel rispetto del Codice Civile e delle norme tecniche edilizie, anche se la proposta non viene approvata in sede assembleare. L'intervento resta comunque subordinato a regole stringenti di compatibilità, tra cui il rispetto della destinazione d'uso delle parti comuni, la non compromissione della sicurezza e la tutela del decoro architettonico.
In più, non va dimenticato che la giurisprudenza di Cassazione ha affermato la legittimità di simili iniziative, purché le opere non precludano l'uso comune e non ledano i diritti degli altri proprietari.
Chi decide di installare un ascensore autonomamente, deve sapere che tutte le spese relative all'opera sono interamente a suo carico, salvo che altri condomini decidano in un secondo momento di usufruire dell'impianto. In questo caso, secondo quanto previsto dalla legge e ribadito dalla prassi giurisprudenziale, chi subentra deve rimborsare le quote proporzionali di spesa per l'uso e la manutenzione, rapportate al proprio valore millesimale.
L'ascensore installato dal singolo non diventa automaticamente parte del patrimonio comune del condominio, ma è un'opera di uso esclusivo fino a quando non si verifichi un'adesione esplicita da parte di altri condomini. È possibile che per anni l'impianto rimanga ad uso privato, anche se collocato in una parte comune, finché gli altri partecipanti non manifestino la volontà di accedervi e non accettino di contribuire proporzionalmente.
Dal punto di vista procedurale, è sempre consigliabile che il condomino promotore dell'opera comunichi formalmente all'amministratore e all'assemblea l'intenzione di procedere, allegando un progetto tecnico e indicando il rispetto delle normative edilizie e condominiali.