L'amministratore di sostegno del disabile è nominato dal giudice tutelare: si tratta di una figura chiave per fare il rendiconto e per modificare le spese.
La procedura di rendicontazione delle spese disabile da parte dell'amministratore di sostegno deve essere effettuata con estrema cura affinché non possa essere considerato non valido dalla legge e dunque che non sia confutato dal giudice.
Per numerosi curatori si tratta di un problema e di un onere aggiuntivo perché occorre molta precisazione nell'annotare le spese con tanto di documentazione di appoggio.
Il punto centrale è che non c'è uno schema rigido e valido sempre e comunque perché ogni giudice tutelare può richiedere la rendicontazione in modalità sempre differenti. Ma prima di entrare nel vivo della questione occorre fare un passo indietro e ricordare che è lo stesso giudice tutelare a nominare l'amministratore di sostegno, preferibilmente nello stesso ambito familiare della persona affetta da disabilità.
E nell'individuazione della figura più adatta a ricoprire queste delicato ruolo tiene conto dei requisiti d'idoneità. Approfondiamo adesso alcune questioni chiave:
Pensiamo per esempio alla promozione di giudizi o alla riscossione di capitali, alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni o all'assunzione di obbligazioni.
Ma potrebbe ricordare anche i casi di acquisto di beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio, alla stipula di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni e perfino all'accettazione di eredità, donazioni o legati. Insomma, la libertà di agire per conto del disabile non è massima.
Nel rendiconto delle spese del disabile vanno quindi inseriti tutti i dati relativi alle entrate e alle uscite. Più precisamente occorre inserire da una parte l'eventuale fruizione di pensioni, indennità di accompagnamento, eventuali donazioni, contributi statali, regionali o comunali e dall'altra di spese di mantenimento, rette di istituti o ricoveri, affitti e utenze, spese per eventuale badante e spese straordinarie.
Con due precisazioni indispensabili. Innanzitutto è sempre consigliabile conservare scontrini e bollette delle utenze, ricevute e fatture per le spese effettuate. In seconda battuta, le stesse spese, ma anche bonifici e assegni ricevuti devono trovare corrispondenza nell'estratto del conto corrente del beneficiario.
Il rendiconto deve essere quindi approvato dal giudice tutelare che può convocare il curatore in ogni momento per avere informazioni, chiarimenti e notizie, ma anche per imporre nuove indicazioni a tutela degli interessi del beneficiario.
E serve il via libera del giudice tutelare pure per procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati, costituire pegni o ipoteche.