Il congedo parentale rappresenta un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura dei figli nei loro primi 12 anni di vita. Questa misura di sostegno alla genitorialità consente di bilanciare gli impegni lavorativi con le esigenze familiari, garantendo la possibilità di dedicare tempo alla crescita dei propri figli.
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda l'indennità economica legata al congedo parentale, aumentando la percentuale della retribuzione riconosciuta durante alcuni periodi di astensione, a beneficio dei genitori lavoratori dipendenti.
Beneficiari del congedo parentale
Il congedo parentale facoltativo spetta a entrambi i genitori, sia madre che padre, che possono dividersi i periodi di astensione o fruirne anche contemporaneamente. Possono usufruirne tutti i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, inclusi:
- Genitori naturali
- Genitori adottivi o affidatari
- Lavoratori dipendenti pubblici o privati
- Lavoratori autonomi
- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
Sono esclusi dal beneficio:
- Genitori disoccupati o con contratto di lavoro sospeso
- Lavoratori domestici
- Lavoratori a domicilio
È importante sottolineare che se il rapporto di lavoro cessa all'inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo parentale viene meno dal momento della conclusione del contratto.
Durata del Congedo Parentale nel 2025
Il congedo parentale può essere fruito a ore, a giorni o a mesi, offrendo flessibilità ai genitori nella gestione del tempo dedicato alla cura dei figli. La durata complessiva del congedo varia in base alla situazione familiare e lavorativa dei genitori.
Limiti temporali per i genitori lavoratori dipendenti
Per ogni figlio, fino ai 12 anni di età (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), ogni genitore ha diritto a periodi di astensione dal lavoro che, complessivamente, non possono eccedere:
- 10 mesi in totale tra entrambi i genitori
- Fino a 11 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi
Più specificamente, i limiti per ciascun genitore sono:
- Per la madre: fino a 6 mesi, continuativi o frazionati
- Per il padre: fino a 6 mesi, continuativi o frazionati, elevabili a 7 mesi se si astiene per almeno 3 mesi continuativi o frazionati
- Per il genitore solo: fino a 11 mesi, continuativi o frazionati
La condizione di "genitore solo" si verifica in caso di morte dell'altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo o non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.
Le novità del congedo parentale 2025, indennità e retribuzione
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti modifiche al sistema di indennità per il congedo parentale, elevando la percentuale di retribuzione per alcuni periodi di astensione. Queste modifiche mirano a fornire un maggiore sostegno economico alle famiglie durante i congedi, incentivando anche i padri a partecipare più attivamente alla cura dei figli.
Indennità economica nel 2025
Per i lavoratori dipendenti, l'indennità di congedo parentale nel 2025 è così strutturata:
- I primi 3 mesi sono indennizzati all'80% della retribuzione, purché siano fruiti entro il sesto anno di vita del bambino (o sei anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento)
- I restanti 6 mesi sono indennizzati al 30% della retribuzione
- I periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati, fino al limite massimo di 10/11 mesi, sono retribuiti al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione
È importante sottolineare che la maggiorazione all'80% per 3 mesi si applica ai lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2024. Per chi ha terminato il congedo obbligatorio nel 2024, rimane valido il diritto a 2 mesi indennizzati all'80%.
Differenze per il pubblico impiego
Nel settore pubblico, le condizioni sono ancora più favorevoli grazie alla contrattazione collettiva nazionale. Per i dipendenti pubblici:
- Il primo mese di congedo parentale è retribuito al 100% fino ai 12 anni di vita del figlio
- Nel 2025, per i bambini nati dall'anno 2025, gli ulteriori due mesi saranno retribuiti all'80% della retribuzione
- I restanti mesi seguono le regole generali con indennità al 30%
Come richiedere il congedo parentale nel 2025
La procedura per richiedere il congedo parentale prevede alcuni passaggi fondamentali che è necessario seguire per assicurarsi di poter usufruire correttamente del beneficio.
Presentazione della domanda al datore di lavoro
La domanda per il congedo parentale deve essere presentata al datore di lavoro con un preavviso minimo di 5 giorni, a meno che il contratto di assunzione non preveda termini diversi. Nella richiesta è necessario indicare:
- La data di inizio del congedo
- La data di fine dell'astensione
- I dati relativi al figlio per cui si richiede il congedo
Per la fruizione del congedo parentale su base oraria, il tempo di preavviso da rispettare è di 2 giorni.
Domanda telematica all'INPS
Oltre alla comunicazione al datore di lavoro, è necessario presentare domanda all'INPS prima dell'inizio del periodo di congedo. Se la domanda viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data della richiesta.
La domanda può essere inoltrata attraverso:
- Il portale web dell'INPS, accedendo con le proprie credenziali
- Il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile)
- Gli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, tramite i servizi telematici offerti
Nel caso dei lavoratori dipendenti, l'indennità è anticipata dal datore di lavoro, che poi la porta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.
Gestione del flusso UniEmens per il congedo parentale
Per i datori di lavoro, la gestione amministrativa del congedo parentale attraverso il flusso UniEmens richiede particolare attenzione, soprattutto alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
Codici evento per la corretta valorizzazione del congedo
La corretta gestione del congedo parentale nel flusso UniEmens richiede l'utilizzo di specifici codici evento, che variano in base alla modalità di fruizione (oraria o giornaliera) e alla percentuale di indennità spettante:
- PG0 e PG1: per i congedi parentali rispettivamente fruiti con modalità oraria o giornaliera, indennizzati nella misura dell'80% per un mese, fino al sesto anno di vita del figlio
- PG2 e PG3: per i congedi parentali rispettivamente fruiti con modalità oraria o giornaliera, indennizzati nella misura dell'80% per un ulteriore mese, fino al sesto anno di vita del figlio
- MA0 o MA2: per gli altri periodi di congedo parentale, rispettivamente fruiti a ore o a giorni, indennizzati al 30% della retribuzione
- Altri codici specifici per situazioni particolari relative all'età del figlio e al numero di mesi già fruiti
In attesa di circolari INPS che recepiscano le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, in particolare per quanto riguarda il "terzo mese" di congedo parentale con indennità all'80%, i datori di lavoro potrebbero temporaneamente utilizzare i codici MA0 o MA2, con successivi conguagli quando saranno disponibili le istruzioni definitive.
Documentazione aziendale raccomandata
Poiché la documentazione fornita dall'INPS spesso non contiene informazioni complete sui periodi di congedo già fruiti, è consigliabile che il datore di lavoro richieda al lavoratore un'apposita dichiarazione contenente:
- La data di conclusione del periodo di maternità obbligatoria
- Il numero di giorni/mesi già fruiti per lo stesso figlio con la relativa percentuale di indennità
- Il numero di giorni/mesi eventualmente già fruiti dall'altro genitore per lo stesso figlio
Queste informazioni sono essenziali per determinare correttamente l'indennità spettante e i codici da utilizzare nel flusso UniEmens.
Casi particolari e compatibilità con altri istituti
La normativa sul congedo parentale prevede diverse situazioni specifiche e regole di compatibilità con altri istituti che è importante conoscere per una corretta fruizione del beneficio.
Fruizione nei casi di parto plurimo
In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dalla normativa. I periodi di congedo possono essere fruiti contemporaneamente dai genitori anche per lo stesso figlio.
Incompatibilità e compatibilità
Il congedo parentale non è compatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa. Se il lavoratore intraprende una nuova attività durante il congedo, perde il diritto all'indennità e ai relativi contributi figurativi. Questa limitazione non si applica ai lavoratori con più rapporti di lavoro part-time, che possono astenersi da uno e continuare l'attività negli altri.
La fruizione del congedo parentale su base oraria non è cumulabile con:
- Riposi giornalieri per allattamento
- Riposi orari per assistenza ai figli disabili
È invece compatibile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse, come i permessi della legge 104/1992 per assistenza a familiari disabili.
Interruzione del congedo per malattia
La malattia del lavoratore, debitamente notificata e documentata, insorta durante il congedo parentale, sospende quest'ultimo. Il periodo di malattia è considerato neutro ai fini del calcolo del periodo massimo di congedo parentale. Terminata la malattia, la fruizione del congedo può riprendere, salvo diversa indicazione dell'interessato.
Per usufruire di questa possibilità, il lavoratore deve presentare una specifica domanda dichiarando di voler sospendere il congedo parentale a causa della malattia, accompagnata da apposita certificazione medica.
Calcolo dei giorni di congedo e criteri di computo
La corretta contabilizzazione dei periodi di congedo parentale è fondamentale, sia per i lavoratori che per i datori di lavoro, al fine di monitorare i limiti temporali previsti dalla normativa.
Computo dei periodi di congedo
Per il calcolo dei giorni di congedo parentale fruiti, si applicano i seguenti criteri:
- Se la durata del periodo è esattamente pari a un mese o a un multiplo (es. dal 1° gennaio al 31 gennaio), si computano uno o più mesi interi
- Per periodi di durata inferiore al mese, si sommano le giornate fino a raggiungere il numero 30, considerandole equivalenti a un mese
- Per periodi superiori a un mese ma non multipli dello stesso, si computa il mese o i mesi inclusi secondo il calendario comune, lasciando come resto i giorni che non raggiungono il mese intero
Conteggio di sabati, domeniche e festivi
Le regole per il conteggio dei giorni non lavorati, come sabati, domeniche e festivi, variano in base alla modalità di fruizione del congedo:
- Fruizione continuativa: tutti i giorni, compresi sabati, domeniche e festivi, sono conteggiati come congedo
- Fruizione frazionata con ripresa del servizio: se tra un periodo e l'altro di congedo c'è una ripresa effettiva dell'attività lavorativa (anche per un solo giorno), i giorni non lavorati intermedi non sono conteggiati come congedo
- Fruizione frazionata senza ripresa del servizio: se non c'è un rientro effettivo in servizio tra due periodi di congedo, anche i giorni non lavorati intermedi sono conteggiati come congedo
Nel caso di fruizione del congedo parentale su base oraria, le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta) non sono considerati né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo, poiché è sempre presente lo svolgimento di attività lavorativa nelle giornate di congedo.
Congedo parentale su base oraria
La possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria, introdotta per offrire maggiore flessibilità ai genitori lavoratori, è un'alternativa alla fruizione a giornata intera che può facilitare la conciliazione tra lavoro e vita familiare.
Modalità di calcolo e fruizione
In assenza di regolamentazione specifica nella contrattazione collettiva, la fruizione su base oraria del congedo parentale è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga precedente l'inizio del congedo.
Per il personale docente, ad esempio, l'orario medio giornaliero varia in base all'ordine di scuola:
- Scuola dell'infanzia (25 ore settimanali): 4 ore e 10 minuti al giorno su 6 giorni, con riduzione di 2 ore e 5 minuti
- Scuola primaria (24 ore settimanali): 4 ore al giorno su 6 giorni, con riduzione di 2 ore
- Scuola secondaria (18 ore settimanali): 3 ore al giorno su 6 giorni, con riduzione di 1 ora e 30 minuti
Per il personale ATA con 36 ore settimanali su 6 giorni, l'orario medio è di 6 ore al giorno, con una riduzione di 3 ore in caso di congedo orario.
Soluzioni contrattuali a livello di istituzione scolastica
Data la complessità di applicazione del congedo orario, specialmente per il personale docente dove potrebbero verificarsi frazioni di ora difficilmente gestibili, è possibile definire attraverso la contrattazione a livello di istituzione scolastica:
- Le modalità specifiche di fruizione del congedo su base oraria
- I criteri di calcolo della base oraria
- L'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa
Questo consente di adattare la fruizione del congedo alle specifiche esigenze organizzative della scuola, garantendo al contempo il diritto dei lavoratori e la continuità didattica per gli studenti. Per chi cerca altre soluzioni, esistono diversi
modi per stare a casa dal lavoro pagati secondo le leggi e i CCNL vigenti. Inoltre, per le lavoratrici nel settore dell'assistenza domiciliare esistono regole specifiche riguardo
come funziona la maternità per le badanti secondo leggi e CCNL in vigore.
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