Gli accordi verbali sono spesso sottovalutati, ma possono assumere un ruolo determinante nel diritto italiano. Validità, valore legale, limiti, differenze rispetto agli atti scritti e le ricadute in caso d'inadempienza
Nell’ordinamento italiano la libertà della forma contrattuale è uno dei principi cardine del diritto civile: fatti salvi alcuni casi particolari previsti dalla legge, le intese tra due o più soggetti possono concretizzarsi validamente tanto per iscritto quanto a voce. Tuttavia, per molte persone la parola data viene spesso sottovalutata, sia nel contesto personale che in quello commerciale, dando luogo all’idea errata che senza un documento firmato non vi sia tutela giuridica. L’accordo verbale, talvolta frutto di una stretta di mano o di una semplice conversazione, non è privo di effetti, ma produce obblighi precisi, seppur con alcune peculiarità. È quindi importante comprendere quanto e quando la parola data assuma valore legale e come possa essere efficacemente utilizzata come base per rivendicare diritti o adempiere obbligazioni nel panorama normativo attuale.
Il sistema giuridico italiano riconosce nella generalità dei casi la validità degli impegni assunti verbalmente, equiparandoli, a livello sostanziale, a quelli sottoscritti in forma scritta. Questo significa che, a meno che la legge non imponga uno specifico requisito formale, come avviene ad esempio per la compravendita di immobili o per i contratti di lavoro a tempo determinato dove è espressamente richiesta la forma scritta, anche un semplice scambio a voce o tramite strumenti digitali può generare obbligazioni. Infatti, ex art. 1321 c.c., il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, senza specificare la necessità della forma scritta.
Nel concreto, però, la differenza fra un impegno preso verbalmente e uno documentato da una scrittura privata o atto pubblico risiede soprattutto nella possibilità di provarne l’esistenza e il contenuto. L’accordo scritto, sottoscritto dalle parti, fa "piena prova" della sua stipula, mentre l’accordo verbale richiede, in caso di controversia, la dimostrazione della volontà condivisa attraverso altri strumenti probatori. In questo contesto, l’utilizzo di messaggistica istantanea (come chat WhatsApp o email) è stato progressivamente riconosciuto dal diritto vigente come prova della conclusione di un patto, se i messaggi evidenziano l’esistenza di una proposta, accettazione e le condizioni essenziali dell’accordo, con la possibilità di essere utilizzati in giudizio.
È importante sottolineare, infine, che la legge italiana prevede casi tassativi nei quali la forma scritta è ad substantiam (per la validità stessa dell’accordo) e non ad probationem (solo per la prova). Si pensi al preliminare immobiliare (art. 1351 c.c.), ai contratti di donazione, o ad atti pubblici che richiedono l’intervento di un notaio. In tutti gli altri casi, l’impegno assunto verbalmente è perfettamente valido e, se opportunamente dimostrato, pienamente vincolante tra le parti
Quando una delle parti non rispetta le obbligazioni discendenti da una pattuizione orale, le conseguenze sono, a livello teorico, analoghe a quelle previste per i contratti scritti: l’altro contraente potrà agire per l’adempimento coattivo, per la risoluzione del contratto (ex art. 1453 c.c.) e per l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
Il vero nodo operativo è rappresentato dalla difficoltà di fornire la prova dell’accordo e del suo contenuto; una situazione che può dar luogo a lunghi contenziosi, soprattutto se la parte inadempiente nega di aver assunto impegni. I mezzi per dimostrare l’inadempienza sono dunque gli stessi esaminati precedentemente: testimonianze, email, chat, bonifici riferiti all’accordo, comportamenti concludenti. Se viene accertata la violazione dell’accordo, il soggetto danneggiato potrà richiedere:
Il diritto italiano distingue tre principali modalità di espressione della volontà contrattuale, ciascuna con propri livelli di sicurezza e forza probatoria:
| Tipologia | Modalità di formazione | Forza probatoria | Validità giuridica |
| Accordo verbale | Intesa orale o per fatti concludenti; non vi è un supporto scritto | Valida solo se è ammessa la forma libera dal legislatore; la prova è spesso complessa e basata su testimoni o documenti indiretti | Valido salvo i casi in cui sia richiesta dalla legge la forma scritta |
| Scrittura privata | Documento prodotto e sottoscritto da tutte le parti senza intervento di pubblico ufficiale | Fa piena prova fino a querela di falso tra le parti; più facile da esibire in giudizio | Perfettamente valida e utilizzabile per la maggior parte dei contratti civili e commerciali, salvo specifiche eccezioni |
| Atto pubblico | Redatto da un pubblico ufficiale (es. notaio) che certifica la volontà delle parti e la legalità dell’atto | Piena efficacia probatoria fino a querela di falso anche nei confronti dei terzi | Richiesto per compravendita di immobili, donazioni, successioni, alcuni atti societari e altre ipotesi ex lege |
Tale distinzione incide direttamente sulla possibilità di eseguire forzatamente l’accordo o di iscrivere ipoteche giudiziali quando vi siano inadempimenti. Per esempio, mentre la scrittura privata può essere oggetto di esecuzione coattiva se munita di data certa o convertita in titolo esecutivo, l'accordo orale richiederà sempre l'accertamento giudiziale della sua sussistenza.
Nel contesto normativo italiano, gli accordi non formalizzati per iscritto possono produrre effetti giuridici pienamente vincolanti, ma l’assenza di documentazione rende il loro utilizzo rischioso, soprattutto ai fini probatori. Se da un lato l’ordinamento riconosce la validità dell’impegno assunto a voce, dall’altro evidenzia la maggiore difficoltà di accertarne l’esistenza e il contenuto in fase processuale. Per evitare controversie e garantire una maggiore tutela, la prassi suggerisce comunque, dove possibile, di formalizzare per iscritto gli impegni con peso economico o strategico significativo.