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Come funziona legge su oblio oncologico per polizze vita entrata finalmente in vigore con circolare 169 del 15 gennaio 2026 Ivass

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Polizze vita Ivass

La nuova legge n. 169/2026 introduce il diritto all'oblio oncologico nelle polizze vita, stabilendo tutele, requisiti, obblighi per Ivass e aggiornamenti sulla privacy.

Fino a oggi, chi era sopravvissuto a una malattia oncologica si è trovato davanti a ostacoli e discriminazioni nell'accesso alle polizze vita, con richieste di informazioni sanitarie dettagliate, rischi di esclusione o condizioni svantaggiose. Ora la nuova disciplina, attuata tramite la legge n. 169 del 15 gennaio 2026, rafforza le tutele e pone dei limiti chiari alle compagnie di assicurazione e agli intermediari. Un avanzamento ispirato all'esperienza diretta delle associazioni di pazienti, della comunità medica e dell'impegno dell'Ivass, che sancisce una nuova equità nell'accesso ai servizi assicurativi per milioni di ex pazienti oncologici.

Cos'è il diritto all'oblio oncologico: definizione e impatto sulle polizze vita

Il diritto all'oblio oncologico garantisce alle persone guarite da una patologia tumorale di non dover più dichiarare la pregressa malattia nel momento in cui si trovano a stipulare o rinnovare una polizza vita. Il principio cardine è che una volta trascorso un determinato intervallo di tempo dall'ultimo trattamento attivo - dieci anni per gli adulti, cinque per i minori di ventuno anni - e in assenza di recidive, le informazioni sanitarie relative alla precedente malattia perdono rilevanza legale ai fini assicurativi.

Questa evoluzione legislativa impatta in modo significativo sul settore vita, rimuovendo un importante fattore di discriminazione: si supera così lo stigma che ha pesato sulla vita degli ex pazienti anche dopo la guarigione clinica, ridando effettività al diritto di uguaglianza nell'accesso ai servizi finanziari e assicurativi. Il cambiamento è di natura strutturale: le compagnie non solo non possono più richiedere tali informazioni, ma sono anche tenute a cancellare quelle eventualmente già in loro possesso all'atto della richiesta di esercizio del diritto all'oblio. Questo processo rafforza la privacy, protegge la dignità dell'individuo e promuove un ambiente assicurativo più equo e trasparente.

I contenuti della legge n. 169/2026 sull'oblio oncologico

La legge n. 169/2026 disciplina in maniera dettagliata il trattamento delle informazioni sanitarie nell'ambito delle polizze assicurative, fissando nuovi diritti e precisi divieti:

  • Divieto di richiesta di informazioni sulla patologia oncologica: non possono essere avanzate domande in merito se sono trascorsi 10 anni (o 5 per chi ha meno di 21 anni) dall'ultima terapia senza recidive.
  • Divieto di raccolta e utilizzo di dati oncologici pregressi per determinare condizioni contrattuali, premi o per la valutazione del rischio dopo il maturare dei requisiti.
  • Obbligo di cancellazione delle informazioni sanitarie già acquisite: entro 30 giorni dalla ricezione della certificazione di avvenuto diritto all'oblio da parte del contraente, i dati devono essere eliminati dal sistema dell'assicuratore o intermediario.
  • Inserimento esplicito dell'oblio oncologico nella modulistica precontrattuale e nei documenti informativi, per una comunicazione pienamente trasparente con il consumatore.
  • Esclusione dei prodotti RC auto: per queste tipologie di assicurazione i dati sanitari oncologici sono considerati irrilevanti.
Nel contesto delle polizze vita, la legge determina così una standardizzazione dei processi e un rafforzamento dei controlli da parte delle autorità garanti sulla correttezza e trasparenza nella relazione tra compagnie e assicurati. Viene anche introdotto un sistema di vigilanza coordinato tra Ivass e il Garante privacy per assicurare la puntuale applicazione della normativa e salvaguardare i diritti degli ex pazienti oncologici.

Ruolo e obblighi di Ivass: le nuove tutele per gli ex pazienti oncologici

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni assume la responsabilità di supervisione e di attuazione della legge sull'oblio nelle polizze vita. L'ente ha il compito di definire le modalità operative per l'adeguamento degli operatori e di garantire che tutti gli attori coinvolti rispettino i nuovi standard di trasparenza e non discriminazione.

Tra gli obblighi imposti:

  • Sollecitare compagnie e intermediari ad aggiornare, entro quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tutti i documenti precontrattuali e informativi inserendo una sezione dedicata all'oblio oncologico.
  • Richiedere l'inclusione di un'informativa specifica, che illustri in modo chiaro il diritto a non dichiarare precedenti patologie oncologiche e l'interdizione di condurre visite o indagini sanitarie a scopo contrattuale nel caso di guarigione certificata.
  • Favorire la completa eliminazione delle informazioni cliniche dagli archivi delle compagnie entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione comprovante il diritto all'oblio.
Queste direttive puntano a rinforzare la sicurezza giuridica degli ex pazienti oncologici, aumentando la fiducia verso il sistema assicurativo e riducendo asimmetrie informative che, in passato, potevano penalizzare chi aveva affrontato un tumore.

Requisiti per accedere al diritto all'oblio nelle assicurazioni vita

Il riconoscimento del diritto all'oblio in ambito assicurativo segue determinati criteri oggettivi e temporalità definite, sanciti dalla legge stessa. La domanda può essere presentata solo se:

  • Dal termine del trattamento attivo siano trascorsi almeno 10 anni senza alcun episodio di recidiva;
  • In caso di insorgenza della malattia prima dei 21 anni di età, il tempo minimo richiesto scende a 5 anni di assenza di recidive o ricadute;
  • Per alcune patologie specifiche, sono previsti termini ridotti stabiliti da ulteriori regolamenti attuativi o da modifiche legislative future.
La certificazione dello stato di guarigione, che costituisce la base per la richiesta di cancellazione delle informazioni sanitarie pregresse, deve essere fornita solo dall'interessato e utilizzata esclusivamente allo scopo di esercitare il diritto all'oblio. Tali criteri assicurano un accesso paritario e trasparente ai prodotti assicurativi per tutti gli ex pazienti, tutelandone la riservatezza e la dignità.

Le modalità di aggiornamento della documentazione assicurativa e privacy dei dati

La Legge n. 169/2026, nel richiedere l'adeguamento dei materiali informativi e precontrattuali, introduce nuove procedure interne per gli operatori assicurativi. Queste prevedono:

  • Modifica dei Moduli Unici Precontrattuali (MUP) e dei Documenti Informativi Precontrattuali Aggiuntivi (DIP) con una sezione dedicata al diritto all'oblio oncologico; in tale sezione deve risultare esplicitamente che il soggetto guarito non è tenuto a fornire informazioni né a sottoporsi a visite o verifiche sanitarie relative alle patologie pregresse.
  • Immediato adeguamento delle procedure di raccolta, utilizzo e conservazione dei dati da parte di compagnie e intermediari. Entro 30 giorni dalla presentazione della certificazione dell'oblio, ogni traccia documentale sanitaria in archivio dev'essere eliminata per garantire la completa riservatezza dell'assicurato.
  • Obblighi di formazione e aggiornamento per il personale di agenzie e compagnie relativi alla corretta applicazione delle nuove regole e alla tutela della privacy dei dati personali.
Il rispetto di questi criteri viene monitorato attraverso sistemi di vigilanza e audit periodici, a tutela sia dei soggetti interessati che della trasparenza nei rapporti contrattuali assicurativi.

La legge n. 169/2026 affida la vigilanza sull'applicazione delle regole a un sistema integrato in cui operano:

  • Ivass, che verifica la correttezza, trasparenza e liceità dei comportamenti delle imprese di assicurazione e degli intermediari, esercitando attività ispettiva e sanzionatoria in caso di violazioni.
  • Garante per la Protezione dei Dati Personali, responsabile del monitoraggio degli aspetti legati alla privacy e alla gestione dei dati sanitari, inclusa la corretta eliminazione delle informazioni secondo i tempi e le modalità fissate.
  • Arbitro Assicurativo, organismo deputato a dirimere le eventuali controversie tra consumatori e operatori del settore, con la possibilità di presentare ricorso in caso di mancato rispetto del diritto all'oblio oncologico.
Questa architettura normativa rafforza le garanzie di tutela per gli ex pazienti oncologici e introduce un sistema più trasparente e affidabile per tutte le parti coinvolte nelle stipulazioni assicurative.


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