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Porte blindate, agevolazioni e detrazioni fiscali 2025 se si compra una nuova o si sostituisce

di Marianna Quatraro pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il
agevolazioni porta blindata

Quali sono bonus e agevolazioni disponibili nel 2025 per installare o sostituire una porta blindata: cosa prevedono, per chi e condizioni per usufruirne

Optare per l’installazione o la sostituzione di una porta blindata nel 2025 rappresenta un investimento strategico per la sicurezza domestica e il benessere familiare. Il quadro normativo attuale prevede una serie articolata di agevolazioni fiscali, mutato rispetto agli anni precedenti, che consente di alleggerire in modo significativo l’onere economico di questa scelta. Vediamo nel dettaglio quali sono le principali novità sui bonus porte blindate 2025, i requisiti, le procedure operative e le particolarità di ogni detrazione.

Tipologie di detrazioni disponibili per porte blindate, criteri e differenze

Le agevolazioni fiscali applicabili all’installazione o sostituzione di porte blindate possono essere distinte principalmente in:

  • Bonus Sicurezza: detrazione del 50% (prima casa) o 36% (seconda casa) su acquisto, installazione, adeguamenti strutturali per la messa in sicurezza, con rateizzazione in 10 anni.
  • Bonus Ristrutturazione: agevolazione nell’ambito di interventi edilizi più ampi, detrazione come sopra per la sostituzione di porte di ingresso blindate o di sicurezza.
  • Ecobonus: detrazione fiscale del 50% (prima casa) o 36% (seconda casa) per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, applicabile alla sostituzione di una porta blindata preesistente purché siano rispettati specifici valori di trasmittanza termica per la zona climatica.
Non è previsto il bonus mobili per l’acquisto di porte, né interne né di ingresso. Il Superbonus, ridotto al 65%, resta per casi specifici e richiede la presenza di un progetto di riqualificazione edilizia avviato entro il 15 ottobre 2024.

Requisiti tecnici e documentali per l’accesso alle detrazioni

Per accedere alle agevolazioni è indispensabile:

  • Essere titolari di un diritto reale sull’immobile (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie);
  • Dimostrare di aver sostenuto le spese con pagamento tramite bonifico parlante che indichi causale della detrazione, codice fiscale del beneficiario, partita IVA/codice fiscale dell’impresa esecutrice e riferimenti normativi (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986);
  • Conservare fatture, ricevute dei pagamenti, certificazione tecnica della porta (ove richiesta) e, in caso di ecobonus, trasmettere comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori;
  • Indicare la spesa nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone Fisiche).
In caso di Ecobonus, la porta blindata deve delimitare un ambiente riscaldato dall’esterno o da vano non riscaldato. La sostituzione/adeguamento deve rispettare i valori di trasmittanza previsti dal DM 26/01/2010 e dal decreto MITE 14 febbraio 2025, i massimali di spesa sono al netto di IVA, posa e accessori.

Spese ammesse alla detrazione

  • Acquisto e installazione di porta blindata o rinforzata;
  • Interventi correlati: adeguamento vano porta, lavori in muratura strettamente connessi;
  • Sistemi e accessori di sicurezza: serrature, spioncini digitali, grate, inferriate, allarmi, videocitofoni, sistemi di videosorveglianza, vetri antisfondamento, doppie porte di sicurezza;
  • Spese tecniche per certificazioni o pratiche ENEA (se richieste);
  • Non sono ammesse le spese per mobili o elementi d’arredo collegati.
Tutte le spese concorrono al massimale annuale previsto (96.000 euro per lavori sulla prima casa, 48.000 euro per seconda casa e altri immobili con aliquota ridotta).

Procedura operativa, come richiedere la detrazione

La sequenza per accedere alle detrazioni fiscali prevede:

  1. Richiedere fattura dettagliata dei lavori eseguiti e, qualora previsto, la dichiarazione di conformità della porta blindata installata secondo gli standard UNI EN 1627.
  2. Effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale parlante, riportando i riferimenti normativi corretti.
  3. Per Ecobonus, trasmettere online la Scheda Descrittiva a ENEA (sito ENEA) entro 90 giorni dal termine dei lavori.
  4. Conservare tutta la documentazione prodotta per almeno 10 anni in caso di accertamenti fiscali.
  5. Inserire l’importo detraibile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese (il sistema ripartirà la detrazione in 10 rate annuali).
Importante: l’IVA sui lavori può essere agevolata al 10% per sostituzione (se non si tratta di nuova installazione in edifici di nuova costruzione).

Porte blindate ed efficienza energetica, quando l’Ecobonus è applicabile

L’Ecobonus 2025 si applica se la sostituzione della porta blindata comporta un miglioramento dell’isolamento termico dell’edificio. Sono richieste specifiche condizioni:

  • La porta sostituita deve separare un ambiente riscaldato dall’esterno o da un locale non riscaldato.
  • La nuova porta deve rispettare i valori di trasmittanza termica stabiliti per la zona climatica, reperibili sui siti istituzionali o tramite il professionista installatore.
  • L’intervento deve configurarsi come “sostituzione” e non nuova installazione.
  • L’immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento funzionante.
L’ecobonus prevede la detrazione (sempre suddivisa in 10 anni) del 50% sulla prima casa e del 36% sugli altri immobili, fino a un massimale di 60.000 euro per unità immobiliare. È fondamentale compilare la pratica ENEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Esempio di calcolo Ecobonus porte blindate

Supponiamo che la spesa complessiva sia di 4.000 euro (IVA compresa), ripartita come segue: 2.800 euro per la porta e 1.200 euro per installazione/muratura. Il massimale consentito dalla zona climatica di riferimento è di 2.800 euro. In questo caso, il massimo detraibile è il 50% di 2.800 euro, cioè 1.400 euro totali.

Domande frequenti sulle detrazioni fiscali per porte blindate

  • Chi può richiedere la detrazione? Proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, titolari di diritti reali, affittuari e comodatari (se sostengono la spesa);
  • È necessario ristrutturare casa? No, per il bonus sicurezza e l’ecobonus (se si tratta di sostituzione) non serve una ristrutturazione complessiva.
  • Sono cumulabili bonus ristrutturazione/ecobonus/bonus sicurezza? No, si deve scegliere una sola tipologia di detrazione per lo stesso costo/intervento.
  • Che succede in caso di vendita/divisione ereditaria? La detrazione residua può essere trasferita all’acquirente (per vendita) o all’erede che abita nell’immobile interessato (per successione).


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