Quali sono le novit introdotte dalla sentenza Cassazione 1396/2026 sullamministrazione di sostegno, tra nuovi poteri e limitazioni su testamento e donazioni
L’amministrazione di sostegno rappresenta uno degli istituti centrali dell’ordinamento italiano per la protezione delle persone fragili, incapaci di provvedere ai propri interessi a causa di una infermità o di una menomazione psico-fisica, pur mantenendo parte delle proprie capacità residue.
Questa misura si distingue per la sua flessibilità: le limitazioni alla capacità di agire sono modulate sulle condizioni del beneficiario, offrendo così strumenti di tutela personalizzati e meno “rigidi” rispetto all’interdizione o inabilitazione. L’obiettivo è salvaguardare l’autonomia residua del soggetto debole compatibilmente con le sue esigenze, secondo un approccio rispettoso della dignità personale, in conformità sia alla Costituzione che alle Convenzioni internazionali.
I poteri dell’amministratore sono determinati caso per caso, con provvedimento del giudice tutelare, sulla base delle specifiche necessità della persona. Tra i principali ambiti d’intervento rientrano la gestione del patrimonio, la rappresentanza in atti civili, la tutela della salute e, secondo recenti evoluzioni giurisprudenziali, anche la possibilità di prestare il consenso informato e incidere su donazioni e disposizioni testamentarie.
Con l’ordinanza n. 1396 del 2026, la Corte di Cassazione ha apportato rilevanti chiarimenti in materia di amministrazione di sostegno, ridefinendo concretamente l’ampiezza dei poteri attribuibili all’amministratore e tracciando nuovi confini a garanzia del beneficiario.
La Suprema Corte ha stabilito che, nei casi in cui il giudice tutelare abbia individuato specifiche difficoltà o incapacità, all’amministratore può spettare il potere di prestare il consenso informato per trattamenti sanitari, disciplinando così la rappresentanza del beneficiario in scelte rilevanti per la salute.
Inoltre, la sentenza chiarisce che è legittimo prevedere, nell’ambito del decreto di apertura della misura, limiti alla capacità di compiere testamenti e donazioni, qualora risulti il rischio concreto di scelte pregiudizievoli per il patrimonio o per la persona del beneficiario, in situazioni di particolare vulnerabilità o influenzabilità.
I punti essenziali indicati nella pronuncia possono essere così riassunti:
L’ultima evoluzione giurisprudenziale, con la sentenza della Cassazione n. 1396/2026, chiarisce che la rappresentanza in materia di trattamenti sanitari può essere attribuita all’amministratore quando la persona sia stabilmente incapace di intendere e volere o permangano dubbi ragionevoli sulla sua effettiva autodeterminazione. Questa soluzione è ammessa solo a seguito di rigorosa valutazione da parte del giudice tutelare, con audizione del beneficiario e dei familiari, e sulla base di una documentazione clinica esaustiva.
Le condizioni precise per attribuire tale potere sono:
Tuttavia, nelle ipotesi in cui la condizione di vulnerabilità renda la persona oggettivamente esposta a pressioni indebite o a manipolazioni, il giudice tutelare. sentito il beneficiario e i familiari, può procedere alla sospensione o limitazione del potere di compiere testamenti e donazioni, così come già previsto in via generale per le persone interdette o inabilitate.
La giurisprudenza individua alcuni criteri principali per l'applicazione delle limitazioni:
La protezione della persona amministrata si fonda su un sistema multilivello di garanzie, normativamente e giurisprudenzialmente presidiate. Nel conferire poteri aggiuntivi all’amministratore si rischierebbe, senza accorte precauzioni, di sacrificare i diritti e la dignità del beneficiario. Ecco perché la legge e le Corti hanno individuato strumenti di controllo e bilanciamento.
Le principali garanzie operative sono:
Le famiglie sono chiamate a interagire attivamente con l’amministratore e a collaborare nelle procedure per garantire che le decisioni assunte rispecchino, per quanto possibile, le preferenze autentiche del beneficiario. Il supporto familiare gioca ruolo determinante nei processi decisionali e nell’attivazione degli opportuni rimedi in caso di abusi o omissioni.
I professionisti legali e sanitari, designati come amministratori o chiamati ad assistere il procedimento, devono possedere competenze interdisciplinari e capacità di comunicazione efficace con i soggetti fragili, nonché monitorare costantemente la corrispondenza tra il decreto giudiziale e le condizioni reali del paziente-assistito.
I giudici tutelari sono invece investiti di una responsabilità accresciuta: la personalizzazione delle misure richiede ascolto costante, motivazioni articolate e un’attività di monitoraggio continuativo attraverso l’esame dei rendiconti e la possibilità di modificare, anche d’ufficio, la misura in presenza di mutamenti nelle condizioni della persona.