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Amministrazione di sostegno: nuovi poteri in base a sentenza Cassazione 1396/2026

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Quali sono le novit introdotte dalla sentenza Cassazione 1396/2026 sullamministrazione di sostegno, tra nuovi poteri e limitazioni su testamento e donazioni

L’amministrazione di sostegno rappresenta uno degli istituti centrali dell’ordinamento italiano per la protezione delle persone fragili, incapaci di provvedere ai propri interessi a causa di una infermità o di una menomazione psico-fisica, pur mantenendo parte delle proprie capacità residue.

Questa misura si distingue per la sua flessibilità: le limitazioni alla capacità di agire sono modulate sulle condizioni del beneficiario, offrendo così strumenti di tutela personalizzati e meno “rigidi” rispetto all’interdizione o inabilitazione. L’obiettivo è salvaguardare l’autonomia residua del soggetto debole compatibilmente con le sue esigenze, secondo un approccio rispettoso della dignità personale, in conformità sia alla Costituzione che alle Convenzioni internazionali.

I poteri dell’amministratore sono determinati caso per caso, con provvedimento del giudice tutelare, sulla base delle specifiche necessità della persona. Tra i principali ambiti d’intervento rientrano la gestione del patrimonio, la rappresentanza in atti civili, la tutela della salute e, secondo recenti evoluzioni giurisprudenziali, anche la possibilità di prestare il consenso informato e incidere su donazioni e disposizioni testamentarie. 

La sentenza Cassazione 1396/2026: nuovi poteri e principi stabiliti

Con l’ordinanza n. 1396 del 2026, la Corte di Cassazione ha apportato rilevanti chiarimenti in materia di amministrazione di sostegno, ridefinendo concretamente l’ampiezza dei poteri attribuibili all’amministratore e tracciando nuovi confini a garanzia del beneficiario.
La Suprema Corte ha stabilito che, nei casi in cui il giudice tutelare abbia individuato specifiche difficoltà o incapacità, all’amministratore può spettare il potere di prestare il consenso informato per trattamenti sanitari, disciplinando così la rappresentanza del beneficiario in scelte rilevanti per la salute.

Inoltre, la sentenza chiarisce che è legittimo prevedere, nell’ambito del decreto di apertura della misura, limiti alla capacità di compiere testamenti e donazioni, qualora risulti il rischio concreto di scelte pregiudizievoli per il patrimonio o per la persona del beneficiario, in situazioni di particolare vulnerabilità o influenzabilità.

I punti essenziali indicati nella pronuncia possono essere così riassunti:

  • Maggiore flessibilità nella definizione dei poteri dell’amministratore, con la possibilità di includere atti altamente personalissimi come il consenso informato, se il quadro clinico lo richiede e previo ascolto attivo dell'assistito;
  • Previsione di limitazioni puntuali in merito a donazioni e testamenti, subordinate a motivazione rigorosa e affidate alla valutazione concreta della situazione individuale;
  • Necessità di proporzionalità delle misure di protezione: le restrizioni devono essere sempre le minime indispensabili per assicurare la salvaguardia del soggetto debole, valorizzando ogni margine di autodeterminazione residua;
  • Ruolo centrale del giudice tutelare, chiamato a motivare accuratamente ogni decisione che incida sulla capacità di disporre degli atti patrimoniali o personali del beneficiario, anche in considerazione delle implicazioni affettive, morali e familiari.

Il consenso informato: quando e come l’amministratore può firmare

L’esercizio del consenso informato è tra le questioni di maggiore complessità giuridica e bioetica nella sfera della protezione delle persone deboli. Storicamente, la giurisprudenza ha riconosciuto al beneficiario la titolarità di esprimere il consenso alle cure, con eventuale intervento dell’amministratore solo in presenza di assoluta impossibilità o incapacità.

L’ultima evoluzione giurisprudenziale, con la sentenza della Cassazione n. 1396/2026, chiarisce che la rappresentanza in materia di trattamenti sanitari può essere attribuita all’amministratore quando la persona sia stabilmente incapace di intendere e volere o permangano dubbi ragionevoli sulla sua effettiva autodeterminazione. Questa soluzione è ammessa solo a seguito di rigorosa valutazione da parte del giudice tutelare, con audizione del beneficiario e dei familiari, e sulla base di una documentazione clinica esaustiva.
Le condizioni precise per attribuire tale potere sono:

  • La certificata impossibilità per il beneficiario di comprendere natura, conseguenze e rischi dei trattamenti;
  • La presenza di provvedimento motivato del giudice, che conferisce all’amministratore il potere di rappresentanza sanitaria solo nella misura strettamente necessaria;
  • Un obbligo costante di ascolto, per quanto possibile, della volontà e delle preferenze del beneficiario, quali emergano nei colloqui o dalle circostanze.

Limitazioni a testamento e donazioni: motivazioni e casi pratici

Il tema delle limitazioni in materia di testamento e donazioni si conferma tra i passaggi più delicati nella gestione della protezione delle persone incapaci, anche da parte degli amministratori di sostegno. La normativa e la prassi giurisprudenziale più recente, come emerge dalla dottrina e dalle decisioni della Cassazione, riconoscono che il diritto di disporre dei propri beni per testamento è diritto personalissimo e non può essere sacrificato se non in presenza di circostanze di particolare gravità.

Tuttavia, nelle ipotesi in cui la condizione di vulnerabilità renda la persona oggettivamente esposta a pressioni indebite o a manipolazioni, il giudice tutelare. sentito il beneficiario e i familiari, può procedere alla sospensione o limitazione del potere di compiere testamenti e donazioni, così come già previsto in via generale per le persone interdette o inabilitate.
La giurisprudenza individua alcuni criteri principali per l'applicazione delle limitazioni:

  • Accertamento del concreto rischio di scelte dannose, frutto di condizionamenti psicologici, relazionali o economici;
  • Valutazione personalizzata delle capacità residue e delle esigenze di protezione;
  • Divieto temporaneo di ricevere o compiere donazioni da parte degli amministratori o tutori fino a quando non sia stato presentato e approvato il rendiconto finale, come chiarito dalla recente Cassazione (ad es., sent. n. 3941/2025);
  • Esclusione di limitazioni automatiche: ogni restrizione deve essere espressamente motivata e proporzionata al caso concreto.
Nella prassi, i tribunali sono intervenuti in casi quali: donazioni a soggetti incontrati online senza riscontro reale, testamenti dettati sotto pressione di parenti o falsi amici, o disposizioni patrimoniali legate a periodi di acuta compromissione psichica. Solo la sussistenza di un comprovato pericolo per il patrimonio o la persona può giustificare provvedimenti di sospensione della capacità di testare o donare.

Le garanzie a tutela dei soggetti fragili nella prassi giurisprudenziale

La protezione della persona amministrata si fonda su un sistema multilivello di garanzie, normativamente e giurisprudenzialmente presidiate. Nel conferire poteri aggiuntivi all’amministratore si rischierebbe, senza accorte precauzioni, di sacrificare i diritti e la dignità del beneficiario. Ecco perché la legge e le Corti hanno individuato strumenti di controllo e bilanciamento.
Le principali garanzie operative sono:

  • Ascolto personale del beneficiario in ogni fase della procedura, anche tramite strumenti di comunicazione informali se necessario;
  • Obbligo di motivazione dettagliata su ogni restrizione alla capacità di agire, che deve essere calibrata sulle reali condizioni di salute e sugli interessi affettivi, patrimoniali e relazionali del soggetto;
  • Vigilanza continua da parte del giudice tutelare, che può modificare d’ufficio i provvedimenti e chiedere rendiconti periodici per monitorare l’operato dell’amministratore;
  • Rimedi giurisdizionali rapidi ed efficaci, come il reclamo al tribunale o alla corte d’appello contro decreti ritenuti lesivi dei diritti della persona fragile.

Implicazioni pratiche per famiglie, professionisti e giudici tutelari

Le novità introdotte dal recente orientamento della Cassazione comportano significative ripercussioni sulla prassi applicativa, richiedendo maggiore attenzione e aggiornamento da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Le famiglie sono chiamate a interagire attivamente con l’amministratore e a collaborare nelle procedure per garantire che le decisioni assunte rispecchino, per quanto possibile, le preferenze autentiche del beneficiario. Il supporto familiare gioca ruolo determinante nei processi decisionali e nell’attivazione degli opportuni rimedi in caso di abusi o omissioni.
 

I professionisti legali e sanitari, designati come amministratori o chiamati ad assistere il procedimento, devono possedere competenze interdisciplinari e capacità di comunicazione efficace con i soggetti fragili, nonché monitorare costantemente la corrispondenza tra il decreto giudiziale e le condizioni reali del paziente-assistito.
 

I giudici tutelari sono invece investiti di una responsabilità accresciuta: la personalizzazione delle misure richiede ascolto costante, motivazioni articolate e un’attività di monitoraggio continuativo attraverso l’esame dei rendiconti e la possibilità di modificare, anche d’ufficio, la misura in presenza di mutamenti nelle condizioni della persona.