Quali sono le novità introdotte dalla sentenza Cassazione 1396/2026 sull’amministrazione di sostegno, tra nuovi poteri e limitazioni su testamento e donazioni
L’amministrazione di sostegno rappresenta uno degli istituti centrali dell’ordinamento italiano per la protezione delle persone fragili, incapaci di provvedere ai propri interessi a causa di una infermità o di una menomazione psico-fisica, pur mantenendo parte delle proprie capacità residue.
Questa misura si distingue per la sua flessibilità: le limitazioni alla capacità di agire sono modulate sulle condizioni del beneficiario, offrendo così strumenti di tutela personalizzati e meno “rigidi” rispetto all’interdizione o inabilitazione. L’obiettivo è salvaguardare l’autonomia residua del soggetto debole compatibilmente con le sue esigenze, secondo un approccio rispettoso della dignità personale, in conformità sia alla Costituzione che alle Convenzioni internazionali.
I poteri dell’amministratore sono determinati caso per caso, con provvedimento del giudice tutelare, sulla base delle specifiche necessità della persona. Tra i principali ambiti d’intervento rientrano la gestione del patrimonio, la rappresentanza in atti civili, la tutela della salute e, secondo recenti evoluzioni giurisprudenziali, anche la possibilità di prestare il consenso informato e incidere su donazioni e disposizioni testamentarie.
Con l’ordinanza n. 1396 del 2026, la Corte di Cassazione ha apportato rilevanti chiarimenti in materia di amministrazione di sostegno, ridefinendo concretamente l’ampiezza dei poteri attribuibili all’amministratore e tracciando nuovi confini a garanzia del beneficiario.
La Suprema Corte ha stabilito che, nei casi in cui il giudice tutelare abbia individuato specifiche difficoltà o incapacità, all’amministratore può spettare il potere di prestare il consenso informato per trattamenti sanitari, disciplinando così la rappresentanza del beneficiario in scelte rilevanti per la salute.
Inoltre, la sentenza chiarisce che è legittimo prevedere, nell’ambito del decreto di apertura della misura, limiti alla capacità di compiere testamenti e donazioni, qualora risulti il rischio concreto di scelte pregiudizievoli per il patrimonio o per la persona del beneficiario, in situazioni di particolare vulnerabilità o influenzabilità.
I punti essenziali indicati nella pronuncia possono essere così riassunti:
L’ultima evoluzione giurisprudenziale, con la sentenza della Cassazione n. 1396/2026, chiarisce che la rappresentanza in materia di trattamenti sanitari può essere attribuita all’amministratore quando la persona sia stabilmente incapace di intendere e volere o permangano dubbi ragionevoli sulla sua effettiva autodeterminazione. Questa soluzione è ammessa solo a seguito di rigorosa valutazione da parte del giudice tutelare, con audizione del beneficiario e dei familiari, e sulla base di una documentazione clinica esaustiva.
Le condizioni precise per attribuire tale potere sono:
Tuttavia, nelle ipotesi in cui la condizione di vulnerabilità renda la persona oggettivamente esposta a pressioni indebite o a manipolazioni, il giudice tutelare. sentito il beneficiario e i familiari, può procedere alla sospensione o limitazione del potere di compiere testamenti e donazioni, così come già previsto in via generale per le persone interdette o inabilitate.
La giurisprudenza individua alcuni criteri principali per l'applicazione delle limitazioni:
La protezione della persona amministrata si fonda su un sistema multilivello di garanzie, normativamente e giurisprudenzialmente presidiate. Nel conferire poteri aggiuntivi all’amministratore si rischierebbe, senza accorte precauzioni, di sacrificare i diritti e la dignità del beneficiario. Ecco perché la legge e le Corti hanno individuato strumenti di controllo e bilanciamento.
Le principali garanzie operative sono:
Le famiglie sono chiamate a interagire attivamente con l’amministratore e a collaborare nelle procedure per garantire che le decisioni assunte rispecchino, per quanto possibile, le preferenze autentiche del beneficiario. Il supporto familiare gioca ruolo determinante nei processi decisionali e nell’attivazione degli opportuni rimedi in caso di abusi o omissioni.
I professionisti legali e sanitari, designati come amministratori o chiamati ad assistere il procedimento, devono possedere competenze interdisciplinari e capacità di comunicazione efficace con i soggetti fragili, nonché monitorare costantemente la corrispondenza tra il decreto giudiziale e le condizioni reali del paziente-assistito.
I giudici tutelari sono invece investiti di una responsabilità accresciuta: la personalizzazione delle misure richiede ascolto costante, motivazioni articolate e un’attività di monitoraggio continuativo attraverso l’esame dei rendiconti e la possibilità di modificare, anche d’ufficio, la misura in presenza di mutamenti nelle condizioni della persona.
Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...