L’assegno di incollocabilità INAIL rappresenta uno degli strumenti più importanti di tutela per coloro che, a seguito di infortunio o malattia professionale, risultano impossibilitati a ricollocarsi nel mondo del lavoro. Dal 2026, alcune novità regolamentari incrementano ulteriormente il valore protettivo di questa misura: la possibilità di percepire il beneficio, infatti, è estesa fino ai 67 anni di età, in corrispondenza dell’attuale soglia pensionabile, assicurando una continuità di sostegno economico più duratura rispetto al passato.
Cos’è l’assegno di incollocabilità INAIL e quali sono le sue finalità
L’assegno di incollocabilità costituisce un sostegno economico mensile concesso dall’INAIL ai lavoratori che, in seguito a infortuni o malattie professionali, si trovano in condizioni tali da non poter essere assunti neppure attraverso il collocamento mirato riservato alle categorie protette.
La misura mira a rimediare alle situazioni di totale inidoneità o rischio per la sicurezza del lavoratore o di terzi, che impediscono ogni possibilità di inserimento lavorativo.
Le finalità sono quelle di garantire un sostegno economico alternativo al reddito da lavoro per coloro che, a motivo della gravità della menomazione, risultano "incollocabili" e quindi esclusi dalle opportunità riconosciute dal collocamento obbligatorio.
Il beneficio assicura una forma di continuità di reddito e tutela la dignità personale degli invalidi del lavoro, evitando brusche interruzioni nell’assistenza durante il passaggio verso l’età pensionabile. Ogni anno, l’importo è rivalutato per mantenere il potere d’acquisto in base all’andamento dei prezzi al consumo, secondo i dati ISTAT.
Requisiti e modalità di accesso all’assegno di incollocabilità
Il riconoscimento dell’assegno avviene in presenza di una serie di condizioni precise, individuate dalla normativa di riferimento:
- Titolarità di rendita INAIL per infortunio o malattia professionale;
- Perdita della capacità lavorativa tale da rendere impossibile qualsiasi inserimento, anche tramite il collocamento obbligatorio;
- Grado di inabilità non inferiore al 34% per eventi accaduti fino al 31 dicembre 2006 o danno biologico superiore al 20% per infortuni o malattie denunciate dal 1 gennaio 2007;
- Limite di età fissato a 67 anni dal 2026, in linea con l’età per la pensione di vecchiaia, con adeguamento automatico se dovesse aumentare la soglia pensionabile;
- Impossibilità ad usufruire dell’assunzione obbligatoria, accertata dai competenti organismi medico-legali.
L’accesso all’assegno è possibile sia su domanda dell’interessato sia su iniziativa del medico INAIL, a seguito dell’accertamento del danno permanente che decreta la condizione di incollocabilità. La prestazione può essere concessa anche tenendo conto di
eventuali infermità extralavorative che aggravano la situazione generale, purché dimostrino l’incapacità totale ad assumere qualsiasi mansione.
Le modalità di accesso comprendono:
- Presentazione di una domanda formale alla sede INAIL competente
- Possibilità di delegare un patronato per avere assistenza gratuita nella compilazione e nell’invio dei documenti
- Valutazione della richiesta da parte della commissione medico-legale dell’ente
È importante che la domanda sia completata con i documenti necessari e inviata personalmente oppure tramite PEC o posta ordinaria alla sede competente.
Estensione della durata dell’assegno: nuova soglia dei 67 anni e aggiornamento automatico
Dal 2026 i beneficiari dell’assegno potranno mantenerlo fino al compimento dei 67 anni, superando il precedente limite di 65 anni. Tale innovazione si fonda sugli ultimi aggiornamenti normativi che adeguano il requisito anagrafico a quello imposto per la pensione di vecchiaia. Ciò significa che, qualora la soglia pensionabile dovesse variare in futuro, anche il termine di fruizione dell’assegno seguirà automaticamente tali aggiornamenti, salvaguardando la continuità dell’assistenza economica sino al raggiungimento dell’età pensionabile.
La nuova disciplina interviene su diverse categorie di destinatari:
- Chi compie 65 anni a partire dal 2026 mantiene il diritto all’assegno senza interruzioni fino a 67 anni;
- I soggetti che avevano perso il diritto per raggiungimento dei 65 anni, potranno presentare nuovamente domanda e riattivare la prestazione;
- Nuovi aventi diritto, purché in possesso dei requisiti previsti, potranno fare richiesta fino a raggiungere la soglia pensionabile in vigore.
Si tratta di una scelta legislativa che
tutela i lavoratori invalidi nelle fasi di transizione verso la pensione, impedendo "vuoti" assistenziali in una fase particolarmente delicata della vita professionale e personale.
Importo, rivalutazione annuale e modalità di erogazione dell’assegno
L’importo mensile dell’assegno, dal 1° luglio 2025, ammonta a 308,23 euro e l’erogazione avviene mensilmente, assieme alla rendita INAIL, per tutta la durata stabilita dalla normativa, e non concorre al reddito ai fini fiscali, risultando esente IRPEF.
Sulle modalità pratiche di pagamento, l’ente mette a disposizione differenti opzioni, tra cui:
- Accredito su conto corrente bancario o postale;
- Libretto di deposito nominativo, bancario o postale;
- Carta prepagata dotata di codice IBAN;
- Pagamento in contanti presso sportello bancario o postale per importi inferiori ai 1.000 euro;
- Istituti di credito convenzionati nel caso di titolari residenti all’estero.
L’importo è oggetto di rivalutazione annuale: ogni anno il Ministero del Lavoro, su proposta INAIL e in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, emana decreto per l’adeguamento, mantenendo così il potere d’acquisto del beneficio nel tempo.
Procedura per la richiesta e documentazione necessaria
Per accedere alla prestazione è fondamentale compilare il modulo di richiesta, disponibile presso le sedi INAIL o scaricabile dai portali istituzionali. La presentazione può avvenire:
- Di persona allo sportello della propria sede territoriale;
- Tramite posta ordinaria;
- Via post elettronica certificata (PEC).
La documentazione obbligatoria, secondo le istruzioni vigenti, comprende:
- Dati anagrafici completi;
- Descrizione dettagliata dell’invalidità, sia lavorativa che extralavorativa se presente;
- Fotocopia del documento di identità del richiedente
- Certificazione medica aggiornata riguardante i requisiti di incollocabilità
- Eventuali ulteriori attestazioni richieste dalla sede INAIL in casi specifici
Nei casi di delega, devono essere allegati anche i dati del delegato e copia del suo documento. Il supporto di un patronato può risultare utile per assicurare la correttezza nella presentazione della domanda ed evitare errori formali che potrebbero ritardare l’iter.
Accertamento medico-legale e criteri di incollocabilità
L’assegno viene riconosciuto a seguito di uno specifico accertamento medico-legale condotto dall’INAIL. Durante la visita, la commissione valuta:
- Documentazione sanitaria (referti, radiografie, accertamenti clinici);
- Condizioni fisiche del lavoratore;
- Nesso causale tra l’evento lesivo e la menomazione riscontrata;
- Eventuali patologie extralavorative che incidono sulla capacità lavorativa complessiva.
L’incollocabilità viene accertata se la menomazione comporta:
- Perdita totale di ogni capacità lavorativa;
- Presenza di rischi per la sicurezza propria, altrui o per gli impianti, tali da rendere impossibile il reinserimento lavorativo, anche tramite strumenti riservati alle categorie protette.
A seguito dell’accertamento, il beneficio può essere riconosciuto anche su proposta del medico INAIL, indipendentemente dalla volontà esplicita dell’interessato, valorizzando così il principio di tutela automatica in presenza dei presupposti sanitari previsti dalla normativa vigente.