Il quadro delle assicurazioni auto in Italia e in Europa registra cambiamenti di particolare rilievo, influenzando direttamente le modalità di rimborso per i danni biologici riconosciuti ai soggetti vittime di sinistri stradali. Le recenti riforme, introdotte dall’Unione europea e dal legislatore nazionale, hanno determinato l’introduzione di tabelle aggiornate sia per le microlesioni che per le macrolesioni, regolando quantitativamente e qualitativamente i parametri del risarcimento siano essi di natura materiale, personale, psico-fisica o morale. Queste modifiche sono pensate per garantire uniformità nei criteri di liquidazione su tutto il territorio nazionale e per correggere le difformità che, in passato, caratterizzavano la giurisprudenza dei diversi tribunali italiani.
Nuove direttive europee e nazionali sulle assicurazioni auto, scenario 2025
Nel 2025 l’input dell’Unione europea ha stimolato una svolta nel settore assicurativo auto, portando a una revisione degli importi minimi garantiti e a un rafforzamento del ruolo degli organismi nazionali nella gestione dei rimborsi post incidente. In particolare, è stato attribuito un compito centrale agli Stati membri nella copertura dei danni provenienti da incidenti causati da veicoli non assicurati, responsabilizzando direttamente gli organismi centrali di garanzia.
Il Parlamento europeo ha fissato nuovi limiti minimi per i risarcimenti assicurativi:
- 6.070.000 euro complessivi per i danni a favore dei familiari delle vittime, indipendentemente dal numero delle vittime;
- 1.220.000 euro per ogni persona deceduta in sinistro stradale;
- 1.220.000 euro per i danni a cose, per ciascun sinistro, a prescindere dal numero dei soggetti coinvolti.
Queste soglie, obbligatorie in tutta l’UE, mirano a omogeneizzare i livelli di tutela e assicurano maggiore equità per le vittime, evitando disparità e aggiornando la protezione rispetto alle precedenti soglie ormai superate.
Adozione della Tabella Unica Nazionale per il danno biologico e morale
Un’innovazione dal marzo 2025 riguarda l’introduzione della Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione dei danni biologici di non lieve entità (le cosiddette macrolesioni). Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, attua l’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005). Il decreto stabilisce criteri rigorosi di calcolo per i postumi permanenti superiori al 9% di invalidità, inclusi precisi coefficienti di riduzione relativi all’età e a specifiche condizioni personali.
La tabella comprende:
- Valutazione pecuniaria di ogni punto percentuale di invalidità dal 10% al 100%, secondo criteri uniformi stabiliti per legge;
- Applicazione del coefficiente di moltiplicazione per l’età e la gravità delle menomazioni permanenti;
- Incremento per il danno morale, variabile tra il 30% e il 60% del danno biologico liquidato, assicurando integrità del risarcimento anche sotto il profilo psicologico-relazionale;
- Criteri di liquidazione specifici per danno biologico temporaneo e danno biologico permanente, ancorati agli indici ISTAT e all’interesse legale per gli aggiornamenti annuali degli importi.
L’obiettivo principale è superare le difformità interpretative e giurisprudenziali, garantendo uniformità, prevedibilità e maggiore tutela per i cittadini coinvolti in incidenti gravi.
Tabelle danno biologico 2025, importi e modalità di calcolo
La disciplina del danno biologico distingue tra lesioni di lieve entità (microlesioni, sino al 9%) e gravi (macrolesioni, dal 10% in poi). Le nuove tabelle, adottate con il D.M. 16 luglio 2024 ed effettive dall’aprile 2024, fissano:
- Per le microlesioni: importo base di € 947,30 per il primo punto di invalidità permanente (valore da aggiornare annualmente);
- Risarcimento giornaliero per inabilità assoluta: € 55,24 per ogni giorno di inabilità riconosciuta;
- Criterio di riduzione progressiva in relazione all’età, a cominciare dall’undicesimo anno di età, con riduzione proporzionale del valore riconosciuto per ogni punto di invalidità.
Per le
macrolesioni, la Tabella Unica Nazionale prevede importi crescenti in misura non lineare, con rivalutazione periodica e inserimento automatico delle quote per danno morale. I coefficienti sono modulati sulla gravità della lesione e sull’età del soggetto leso, garantendo equità compensativa.
Punti invalidità |
Importo base 2025 (microlesioni) |
Importo base 2025 (macrolesioni) |
1% – 9% |
€947,30 – progressivo |
n.d. |
10% – 100% |
n.d. |
Dai €6.236,32 a oltre €10.370,28 a punto, secondo quanto previsto dalla Tabella Unica Nazionale |
La liquidazione avviene tenendo conto dell’incidenza sulla vita quotidiana, delle conseguenze psichiche, relazionali e delle effettive condizioni della persona danneggiata. Il danno biologico è autonomo rispetto al danno morale, ma quest’ultimo viene oggi calcolato tramite maggiorazione percentuale diretta e parametrata per legge.
Risarcimenti per danni fisici, fratture e danni psicologici: criteri e applicazione delle nuove tabelle
Il corretto utilizzo delle tabelle delle fratture e delle tabelle per il danno fisico e psichico è fondamentale per assicurare adeguatezza e trasparenza nei risarcimenti. Per ogni singolo tipo di lesione, fratture ossee, traumi articolari, danni neurologici o lesioni psichiatriche, la tabella nazionale fornisce una griglia precisa dei punteggi validi per la liquidazione, suddivisa in base alla tipologia di menomazione e alla classe di età.
Esempio pratico di simulazione nel 2025:
- Un soggetto di 35 anni subisce una frattura ossea con una menomazione valutata all’8% (microlesione): la somma riconosciuta, partendo da €947,30, sarà incrementata progressivamente per ogni punto, con applicazione del coefficiente di riduzione per età pari a 0,831 e del relativo risarcimento giornaliero per la prognosi di inabilità assoluta.
- In caso di trauma con esito permanente al 35%, il valore del punto sarà fissato secondo la TUN, integrando anche il danno morale, con importi che possono superare i 7.500 euro per punto nei casi più gravi.
Il danno psicologico, riconosciuto in caso di disturbi dell’adattamento, depressione post-traumatica o altre conseguenze psichiche, è trattato nell’ambito del danno morale: la sua liquidazione avviene nella percentuale stabilita dalla normativa e dalle tabelle allegate al decreto (tra il 30% e il 60% del danno biologico liquidato), previa valutazione medico-legale.
FAQ su risarcimenti assicurativi auto, tabelle e danni biologici
- Cosa cambia dal 2025 nelle assicurazioni auto?
Dal 2025 si introducono limiti minimi più elevati per i risarcimenti e la Tabella Unica Nazionale per il danno biologico e morale, garantendo uniformità di trattamento nei rimborsi a seguito di sinistri stradali.
- Come si calcola il risarcimento per una frattura o menomazione?
Il danno si quantifica usando la tabella nazionale di riferimento per percentuale di invalidità, fascia di età e tipologia di menomazione, integrando anche il danno morale nelle percentuali stabilite dal decreto.
- Ci sono aggiornamenti annuali?
Sì, i valori sono soggetti ad aggiornamento secondo gli indici ISTAT e i decreti ministeriali appositi.
- Le innovazioni riguardano anche i danni psicologici?
Sì, dal 2025 il danno psichico è integrato nel danno morale secondo parametri e percentuali previsti dalla Tabella Unica Nazionale.
Per ulteriori approfondimenti sulle discipline assicurative, sulle procedure di richiesta risarcimento e sui modelli di calcolo aggiornati, è possibile consultare il
decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la sezione dedicata alle assicurazioni presso il sito ministeriale.
Leggi anche