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Controversie con polizze vita, assicurazioni, RC auto ? Chi e in che casi può fare ricorsi all'Arbitrato Assicurativo Ivass

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Arbitrato Assicurativo Ivass

L'Arbitrato Assicurativo IVASS offre una soluzione per chi si trova in conflitto con assicurazioni, RC auto e polizze vita. Le regole, le procedure e i soggetti che possono ricorrere a questo strumento.

Dal 2026 gli assicurati e i beneficiari di polizze potranno accedere a una procedura alternativa rispetto alle tradizionali vie giudiziarie, rivolgendosi all'Arbitro assicurativo IVASS ricorso per dirimere controversie relative a RC auto, polizze vita e altri contratti assicurativi. Questo sistema, promosso dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, permette di ridurre tempi e costi nell'accesso alla giustizia, rendendo la risoluzione delle controversie più efficace e più facilmente accessibile.

L'Arbitro non solo facilita la tutela dei diritti dei consumatori, ma rafforza anche la trasparenza e la fiducia nel settore assicurativo, rispondendo alle esigenze di chi si trova coinvolto in disaccordi, senza richiedere necessariamente il ricorso a un avvocato. Grazie a una procedura snella e interamente digitale, il nuovo sistema punta a garantire maggiore efficienza e rapidità nei casi di disaccordo tra assicurati, compagnie e intermediari, con un impatto diretto sulla qualità dei servizi assicurativi.

Cos'è l'Arbitro Assicurativo IVASS: normativa, obiettivi e funzionamento

La figura dell'Arbitro assicurativo nasce dall'esigenza di armonizzare il mercato italiano con le direttive europee sulla risoluzione alternativa delle controversie tra assicurati e operatori. Istituito con il Decreto Ministeriale 215/2024, in attuazione dell'articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/2005), l'organismo ha il compito di offrire un canale extragiudiziale indipendente per la gestione delle controversie insorte tra consumatori e società assicurative o intermediari.

Gli obiettivi principali includono:

  • aumentare le tutele per gli utenti di servizi assicurativi;
  • ridurre il ricorso alle aule di tribunale tramite procedure ADR veloci e accessibili;
  • garantire equità, trasparenza ed economicità nella gestione delle liti, in linea con quanto già offerto in ambito bancario e finanziario.
Il funzionamento dell'Arbitro si basa su un modello interamente digitalizzato: la piattaforma ufficiale permette ai soggetti interessati di seguire tutte le fasi della procedura, dalla presentazione del ricorso fino alla pubblicazione della decisione finale. Il collegio giudicante, composto da professionisti di alta competenza designati da IVASS, associazioni di categoria e rappresentanti dei consumatori, assicura imparzialità e professionalità nella risoluzione delle controversie. L'adesione al sistema è disciplinata dai regolamenti IVASS pubblicati sui siti istituzionali.

Competenze e limiti dell'Arbitro Assicurativo: chi può ricorrere e per quali controversie

L'Arbitro assicurativo si occupa delle dispute che insorgono a seguito di contratti assicurativi, sia vita che danni, incluse richieste di risarcimento, verifica di diritti contrattuali o contestazioni su comportamenti non conformi da parte di imprese o intermediari. Tra le questioni trattate rientrano aspetti relativi a RC auto, polizze vita e in generale ai prodotti assicurativi destinati ai consumatori.

Possono accedere al ricorso attraverso l'Arbitro:

  • assicurati, beneficiari o terzi danneggiati;
  • solo dopo aver presentato un reclamo formale all'impresa o all'intermediario e aver ricevuto risposta entro i termini (45 giorni) o, in caso di mancato riscontro, entro dodici mesi dal reclamo stesso.
Non tutte le dispute però rientrano nella competenza dell'Arbitro. Sono esclusi:
  • i casi riguardanti sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada o della Caccia;
  • le controversie definite come “grandi rischi” (ad esempio assicurazioni industriali di rilevante valore, ai sensi del Codice delle Assicurazioni);
  • situazioni già oggetto di giudizio presso altre autorità o sottoposte a sistemi ADR alternativi.
Il sistema prevede anche limiti economici precisi:

Settore

Limite valore

Polizze vita (solo decesso)

€300.000

Altre polizze vita

€150.000

Risarcimento diretto RC auto (terzo danneggiato)

€2.500

Altri prodotti assicurativi danni

€25.000

Procedura di ricorso: iter, requisiti di ammissibilità e presentazione online

Il punto di partenza è sempre la presentazione di un reclamo scritto all'intermediario o alla compagnia assicurativa, che deve fornire una risposta entro 45 giorni ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008. In assenza di riscontro, o se la risposta è ritenuta insoddisfacente, il cliente può presentare istanza entro 12 mesi dal reclamo:

  • La domanda di ricorso necessita della prova della presentazione del reclamo e di tutta la documentazione a sostegno della richiesta;
  • Il ricorso deve riguardare fatti accaduti non oltre tre anni prima rispetto al reclamo;
  • La presentazione avviene unicamente mediante portale online, accessibile dal sito ufficiale dell'Arbitro (il servizio sarà attivo dal 15 gennaio 2026);
  • Non è necessario l'ausilio di un avvocato ma la procedura può essere gestita anche tramite procuratore o associazioni di tutela dei consumatori.
Le istanze non conformi ai requisiti (assenza di reclamo, superamento dei termini, documentazione incompleta o controversie non assicurative) risultano inammissibili. Lo svolgimento del procedimento è quasi totalmente documentale: le parti scambiano memorie e documenti tramite l'area riservata del portale, senza audizioni o perizie, salvo rare eccezioni.

Il pagamento di un contributo di 20 euro è richiesto al momento della domanda; tale importo sarà rimborsato se la lite risulta accolta anche solo parzialmente. Strumenti come la tracciabilità digitale e la comunicazione informatica assicurano rapidità, efficienza e trasparenza.

Tempistiche e decisioni dell'Arbitro: istruttoria, pronuncia e conseguenze dell'inadempimento

Dopo la ricezione del fascicolo completo, l'organo collegiale dispone di 90 giorni per emettere la decisione, prorogabili per un massimo di ulteriori 90 giorni nelle situazioni più complesse. Il procedimento si articola in fasi dettagliate:

  • Istruttoria: ricezione e verifica della completezza della documentazione inviata dalle parti;
  • Notifica all'impresa: la compagnia o l'intermediario ha 40 giorni per presentare le proprie memorie difensive;
  • Replica del ricorrente: ulteriore possibilità entro 20 giorni, senza introdurre nuove domande;
  • Decisione motivata: il collegio si pronuncia entro i termini, motivando dettagliatamente il dispositivo.
Le decisioni dell'Arbitro assicurativo IVASS ricorso non hanno efficacia esecutiva ma le imprese e gli intermediari dispongono di 30 giorni per comunicare l'avvenuta esecuzione. L'inadempienza viene resa pubblica per cinque anni sul sito dell'Arbitro, mentre per sei mesi l'informazione compare anche sulla homepage del soggetto inadempiente. Le sanzioni sono di natura prevalentemente reputazionale e contribuiscono a incentivare il rispetto volontario delle decisioni.

In ulteriori termini, il mancato rispetto della pronuncia non preclude al ricorrente la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario, seppur con un aggravio di tempi e spese.

Adesione di imprese e intermediari assicurativi al sistema dell'Arbitro

L'adesione al sistema è automatica per tutte le imprese assicurative con sede in Italia, le rappresentanze di compagnie estere operanti sul territorio e per tutti gli intermediari iscritti agli elenchi ufficiali IVASS.

Per gli operatori dell'area SEE che esercitano in Italia in regime di libera prestazione di servizi o stabilimento, è possibile optare per un organismo ADR alternativo, purché formalmente riconosciuto e aderente alla rete europea FIN-NET. In questi casi, occorre inviare apposita comunicazione a IVASS indicando il sistema alternativo e il sito web di riferiment.

In ogni caso, le imprese aderenti hanno l'obbligo di:

  • designare un referente interno alla gestione delle comunicazioni con l'Arbitro;
  • comunicare tempestivamente i canali elettronici di contatto (ad esempio PEC) per garantire la tracciabilità delle interlocuzioni.
Questi elementi assicurano coordinamento, efficienza e la pronta risoluzione delle comunicazioni tra l'organismo e gli operatori di settore. L'Arbitro rappresenta così un nuovo standard di garanzia e trasparenza nei rapporti tra consumatori, compagnie assicurative e intermediari.
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