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Bagagli persi in aereo: come ottenere risarcimento e quanto spetta dopo nuove normative e sentenze

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Via libera a regole più semplici per ottenere un rimborso per bagagli smarriti in aereo: ecco cosa cambia

Negli ultimi anni i passeggeri dei voli hanno assistito a un rafforzamento significativo delle proprie tutele in materia di smarrimento, danno o ritardo nella consegna del bagaglio. La frequenza di questi disservizi e l’ampia esposizione mediatica dei casi più spettacolari hanno contribuito a sensibilizzare sia le istituzioni che le compagnie aeree sull’urgenza di garantire indennizzi rapidi ed equi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha introdotto cambiamenti essenziali che alleggeriscono l’onere probatorio a carico del passeggero, rendendo di fatto il procedimento di rimborso più accessibile e più vicino alle esigenze effettive di chi subisce il disagio. 

Le nuove regole dopo la sentenza della Cassazione: cosa cambia per i rimborsi

Una delle principali novità introdotte dalla Cassazione riguarda la semplificazione nell’ottenimento del rimborso per il bagaglio perso in aereo. La sentenza stabilisce che non è più necessario documentare puntualmente il contenuto della valigia smarrita né presentare scontrini per ogni oggetto sostitutivo acquistato dopo la perdita. Questo rappresenta una svolta significativa rispetto al passato, quando i viaggiatori si trovavano a dover raccogliere prove spesso non facilmente reperibili.

Il giudice, oggi, può riconoscere un indennizzo forfettario, basandosi sul principio del buon senso e tenendo conto della presunzione che in un bagaglio ci siano principalmente effetti personali come abbigliamento, biancheria e generi di uso comune. Rimane fondamentale dimostrare la responsabilità della compagnia aerea nello smarrimento del bagaglio oppure nel ritardo o nel danneggiamento, ma di fatto decade l’obbligo per il viaggiatore di produrre una lista intera del contenuto o di conservare tutte le ricevute degli oggetti acquistati di urgenza.

Questa evoluzione normativa accelera le procedure di rimborso e limita il contenzioso legale, allineando la prassi giudiziaria italiana ai criteri internazionali previsti dalla Convenzione di Montreal e dal Codice della Navigazione. Introdotta anche la possibilità di ottenere la liquidazione del danno in via equitativa: qualora il danno patrimoniale non sia quantificabile in modo preciso, il giudice potrà definirlo considerando ragionevolmente la durata del viaggio, il tipo di viaggio e la destinazione.

È, inoltre, previsto un rafforzamento del diritto all’indennizzo automatico: il massimale di riferimento, applicabile a prescindere dalla prova analitica del valore degli effetti personali nel bagaglio, si attesta nella maggior parte dei casi a circa 1.288 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), pari a circa 1.600 euro. L’applicazione di queste regole, in linea con le indicazioni della giurisprudenza nazionale e comunitaria, semplifica la vita dei passeggeri e obbliga le compagnie ad un approccio più etico ed efficiente nella gestione dei sinistri bagagli.

Cosa fare subito se il bagaglio viene perso, danneggiato o arriva in ritardo

Nel caso in cui la valigia non arrivi a destinazione o risulti danneggiata, la tempestività delle azioni è essenziale. Il primo passo consiste nel recarsi immediatamente all’ufficio Lost and Found dell’aeroporto e compilare il PIR (Property Irregularity Report), fornendo dettagli accurati sulle caratteristiche del bagaglio. Questo documento rappresenta la base imprescindibile per ogni futura richiesta di rimborso e proseguendo con:

  • Raccolta della documentazione: conservare il biglietto aereo, le etichette bagaglio e una copia del PIR.
  • Monitoraggio della pratica: seguire l’iter con la compagnia aerea tramite i contatti forniti o, se disponibile, tramite servizi di tracciamento online.
  • Segnalazione tempestiva di eventuali danni riscontrati al momento della riconsegna.
Nel caso di bagaglio riconsegnato in ritardo, è consigliato conservare le ricevute delle spese per beni di prima necessità sostenute durante l’attesa, così da poterle presentare nella richiesta di indennizzo.

Per quanto riguarda gli oggetti di valore, si può valutare la dichiarazione di valore al check-in oppure l’acquisto di un’assicurazione aggiuntiva mirata a coprire eventuali danni non prevedibili con la sola regolamentazione della compagnia aerea. Queste accortezze aumentano la probabilità di risarcimento anche nei casi più complessi.

Come presentare reclamo e ottenere il risarcimento: documenti e tempistiche

Per ottenere il risarcimento relativo a bagagli persi, danneggiati o ritardati, è necessario avviare un reclamo formale alla compagnia aerea, preferibilmente in forma scritta. Ecco le principali fasi del procedimento:

  • Presentare il reclamo il prima possibile, compilando l’apposito modulo online o cartaceo messo a disposizione dal vettore.
  • Allegare la documentazione: PIR, etichette bagaglio, biglietto o ricevuta di viaggio, e, se richiesto, l’elenco dei beni di prima necessità acquistati.
  • Nel caso di danni visibili, integrare con fotografie del bagaglio danneggiato.
I termini per effettuare la denuncia variano in funzione della tipologia di evento:
Tipo di evento Termine massimo per il reclamo
Bagaglio danneggiato 7 giorni dalla consegna
Bagaglio in ritardo 21 giorni dalla riconsegna
Bagaglio smarrito Immediatamente e comunque entro 21 giorni

Le compagnie aeree gestiscono le richieste nell’arco di 30-60 giorni, ma in caso di indagini complesse possono servire fino a tre mesi. Se l’esito non soddisfa il passeggero, resta la possibilità di rivolgersi a enti di tutela consumatori o di avviare un ricorso legale, beneficiando delle recenti semplificazioni giudiziarie in tema di liquidazione equitativa dei danni.

Calcolo dell’indennizzo: importi aggiornati e criteri di liquidazione equitativa

L’importo riconosciuto per lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio dipende da criteri internazionali e dalla valutazione equitativa da parte del giudice. La Convenzione di Montreal fissa l’importo massimo a 1.288 DSP, corrispondenti a circa 1.600 euro. Spetta tuttavia al passeggero provare di aver subito il danno a seguito di un’inadempienza del vettore, ma non deve più fornire la stima dettagliata o le ricevute del contenuto della valigia.

Se il viaggiatore fornisce prova di danni superiori al limite previsto (ad esempio per oggetti particolarmente preziosi dichiarati in precedenza), può aspirare a importi addizionali, sempre nel rispetto delle clausole assicurative o delle dichiarazioni di valore fatte al check-in. Inoltre:

  • La liquidazione equitativa può essere decisa dal giudice secondo il principio del “buon senso”, basandosi su tipologia di viaggio, durata e destinazione.
  • Oltre al massimale previsto dalle normative internazionali, sono risarcibili anche le spese sostenute per affrontare l’emergenza (documentate con scontrini laddove possibile).

Casi particolari, diritti aggiuntivi e danni morali: cosa prevede la normativa

Alcune circostanze richiedono un’attenzione particolare. In caso di smarrimento di bagagli speciali, come strumenti di lavoro, dispositivi informatici o oggetti di particolare valore, si applicano regole specifiche: la richiesta di risarcimento deve essere corredata da una dichiarazione di valore fatta prima della consegna del bagaglio al vettore.
  • Bagaglio a mano: se danneggiato o smarrito per responsabilità della compagnia, il passeggero può ottenere un risarcimento anche se il problema ha origine da una richiesta di imbarco in stiva effettuata all’ultimo minuto.
  • Animali domestici trasportati: equiparati ai bagagli, con risarcimento calcolato secondo i parametri ordinari.
  • Danni morali: riconosciuti in presenza di stress o disagio documentato, previa prova delle specifiche circostanze e delle conseguenze psicologiche o materiali subite.
Le recenti pronunce giudiziarie hanno inoltre sancito che il risarcimento può comprendere non solo il valore materiale dei beni ma anche un giusto ristoro per i turbamenti arrecati, tutelando il diritto al viaggio sereno del passeggero.