La sicurezza finanziaria dei risparmiatori assicurativi è al centro dell'attenzione normativa negli ultimi anni. In seguito a eventi di crisi che hanno colpito alcune compagnie di rilievo nei rami vita, come Eurovita, il legislatore italiano ha previsto uno strumento collettivo di tutela: il Fondo garanzia polizze vita. L'obiettivo principale consiste nell'offrire una solida protezione patrimoniale agli aventi diritto, resi vulnerabili dall'insolvenza delle imprese assicurative.
Questa iniziativa, che entrerà in vigore da settembre-ottobre 2025, sancisce una vera svolta nella gestione dei rischi sistemici connessi al settore assicurativo vita, dotando il mercato italiano di un sistema simile a quello vigente da tempo per la tutela dei depositi bancari. Il nuovo Fondo, istituito dalla Legge di Bilancio 2024, assicura una copertura economica fino a 100.000 euro per ciascun assicurato nei casi di liquidazione coatta amministrativa. Attraverso questo strumento, aumenta la fiducia degli investitori e dei titolari di polizze vita, che possono ora contare su regole certe di rimborso e intervento in caso di fallimento della compagnia.
Origine e quadro normativo del Fondo: motivazioni e riferimenti legislativi
La nascita del Fondo garanzia polizze vita è la risposta diretta a eventi di insolvenza rilevanti, evidenziatisi nel recente passato, che hanno messo in discussione le certezze dei risparmiatori titolari di polizze vita. Il default di Eurovita ha rappresentato una vera "cartina di tornasole" per la resilienza del settore, rendendo improcrastinabile un sistema di garanzie a tutela degli assicurati.
Il quadro normativo attuale si fonda sui commi 113–122 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2024. Tali previsioni hanno modificato il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), aggiungendo un intero capitolo dedicato al Fondo. Questa disciplina, allineata alle più evolute esperienze europee, fissa regole di funzionamento, soggetti obbligati all'adesione, ambiti di applicazione e massimali di copertura.
Le motivazioni sono riconducibili alla esigenza di:
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rafforzare il sistema proteggendo i consumatori dagli effetti negativi delle crisi aziendali,
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migliorare la stabilità del settore assicurativo vita,
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garantire interventi tempestivi per limitare impatti socio-economici legati a default inattesi.
L'impianto normativo attribuisce all'autorità di vigilanza il compito di approvare, controllare e supervisionare ogni aspetto del Fondo, assicurando la massima coerenza con le finalità pubbliche di garanzia.
Finalità e limiti della protezione offerta ai risparmiatori
Scopo dell'istituzione è chiaro: intervenire laddove una compagnia assicurativa aderente entri in liquidazione coatta amministrativa. In tali circostanze, il Fondo garantisce il rimborso delle prestazioni assicurative protette - indennizzi, capitali e rendite - fino a un importo massimo di 100.000 euro per singolo avente diritto. Questo schema di protezione mira ad assicurare la restituzione, totale o parziale, delle somme maturate dai contratti vita, coprendo la maggior parte delle posizioni degli assicurati retail. La garanzia tuttavia presenta alcuni limiti:
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Non si applica universalmente a tutte le tipologie di contratti. I prodotti previdenziali (rami II–V), come i fondi pensione e le forme assicurative integrative della pensione, sono fuori dal perimetro di tutela, a meno di successive integrazioni della disciplina.
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Ne rimangono esclusi anche i titolari di contratti strutturati con prestazioni non standard o laddove l'impresa assicurativa non abbia aderito o sia stata successivamente esclusa dal Fondo, evento che comporta la revoca dell'autorizzazione.
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Il plafond di 100.000 euro, pur offrendo protezione effettiva per la clientela retail, potrebbe dimostrarsi insufficiente per chi ha investito somme più consistenti.
Oltre ai rimborsi successivi a una crisi conclamata, secondo lo statuto il Fondo può adottare misure preventive, sostenendo compagnie assicurative a rischio per limitare i danni sistemici laddove il costo di un supporto risulti inferiore a quello di un eventuale indennizzo collettivo.
Fra i compiti aggiuntivi figurano il supporto in caso di cessione di portafogli assicurativi o rami aziendali in crisi. Tutte queste componenti rafforzano la resilienza del sistema e la percezione di affidabilità da parte del risparmiatore.
Soggetti obbligati ed esclusi: chi partecipa e chi resta scoperto
L'adesione al Fondo garanzia polizze vita è obbligatoria per diverse categorie di operatori:
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Imprese assicurative italiane autorizzate ad operare nei rami vita.
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Intermediari assicurativi iscritti al RUI (Registro Unico degli Intermediari) che abbiano intermediato almeno 50 milioni di euro di premi annui nei rami vita.
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Succursali di compagnie assicurative extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo partecipino a sistemi di garanzia equivalenti nel paese di origine.
I soggetti tenuti all'adesione sono vincolati a mantenere la partecipazione al Fondo, pena la revoca delle autorizzazioni o la cancellazione dal registro professionale.
Restano esclusi:
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Imprese e intermediari che non raggiungono la soglia prevista dalla normativa.
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Compagnie non comprese nei rami vita o non vigilate dall'IVASS.
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Società di assicurazione facenti capo a ordinamenti esteri, operando tramite sistemi già ritenuti "equivalenti" in relazione alla tutela dei consumatori.
La disciplina prevede comunque la possibilità di adesione a schemi alternativi di garanzia dopo ventiquattro mesi, purché con caratteristiche analoghe a quelle richieste dal Fondo istituzionale.
Modalità di attivazione e funzionamento operativo del Fondo
Il meccanismo di attivazione per le polizze vita si distingue per chiarezza procedurale. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della disciplina, un decreto ministeriale dispone la nomina di un collegio promotore composto da tre esperti in ambito assicurativo-finanziario. Questo organo convoca l'assemblea istitutiva e nomina un comitato di gestione provvisorio, cui spettano le prime decisioni organizzative e la predisposizione dello statuto. Nel dettaglio:
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Predisposizione e approvazione dello statuto da parte dell'assemblea.
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Definizione della governance, delle modalità di raccolta contributi e delle procedure di intervento.
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Avvio della raccolta dei contributi annuali da parte degli aderenti.
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Gestione dei reclami e delle richieste di indennizzo da parte degli aventi diritto.
Il funzionamento prevede quindi una chiara separazione tra funzioni di controllo, di finanziamento e di gestione degli interventi. Il Fondo opera con assetti organizzativi, procedure interne e sistemi di controllo periodici, come lo svolgimento di stress test quinquennali, per garantire la sostenibilità delle coperture nel tempo.
Governance: il ruolo dell'IVASS, controlli e gestione straordinaria
L'IVASS detiene ampi poteri di vigilanza e supervisione sull'operato del Fondo. L'autorità:
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Applica e approva lo statuto.
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Prescrive requisiti organizzativi e sistemi di controllo adeguati.
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Effettua controlli sul funzionamento, anche tramite richieste di informazioni e audit.
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Ordina interventi correttivi o straordinari in presenza di criticità.
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Può emanare disposizioni di dettaglio e indicazioni attuative.
In caso di evidenza di deterioramento della solidità patrimoniale di una compagnia aderente, l'IVASS segnala tempestivamente il caso al Fondo per l'attivazione delle misure di tutela, inclusi possibili interventi preventivi.
La trasparenza dei controlli e la pubblicità degli interventi, unita a una costante supervisione, garantiscono l'affidabilità del sistema e la salvaguardia dell'interesse collettivo dei risparmiatori.
L'autonomia finanziaria del Fondo è assicurata attraverso una articolata struttura di contribuzioni obbligatorie. La dotazione iniziale, secondo le stime ufficiali, è pari ad almeno lo 0,4% delle riserve tecniche vita delle imprese aderenti, con un obiettivo di superare i 3 miliardi di euro entro il 2035. La raccolta dei contributi segue questi principi:
Fonte
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Quota
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Criterio di calcolo
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Imprese assicurative aderenti
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≥ 80%
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In base a riserve tecniche e profilo di rischio
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Intermediari assicurativi
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≤ 20%
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Proporzionato ai prodotti vita intermediati e ai ricavi
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Le aliquote iniziali previste sono:
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0,4‰ delle riserve tecniche vita per le compagnie.
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0,1‰ per gli intermediari, calcolato su riserve o premi intermediati.
È prevista una soglia minima oltre la quale scatta l'obbligo contributivo per gli intermediari. L'autorità può inoltre concedere sospensioni temporanee degli obblighi se la quota dovuta compromette la solvibilità dell'operatore. Periodicamente, i criteri di contribuzione e la composizione dell'attivo potranno essere rivisti in funzione del livello di rischio e della sostenibilità degli interventi.
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