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CCNL Contratto Pulizie, aumento di retribuzione, arretrati, tutele e altre novità dal 1 Ottobre 2026 dopo rinnovo

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di Dott.ssa Marianna Bassetti pubblicato il

Il CCNL Pulizie e Servizi è stato rinnovato il 25 settembre 2026: nuovi minimi, indennità, scatti di anzianità, malattia e orari. Tutte le novità al via dal 1° ottobre.

Per chi lavora nelle imprese artigiane di pulizia e servizi è un autunno di cambiamenti. Il CCNL Pulizie e Servizi cambia volto grazie all’accordo integrativo e modificativo sottoscritto a fine settembre. Ci sono nuove tabelle retributive, indennità valorizzate, scatti di anzianità, più tutele in caso di malattia e regole aggiornate su orari e tipologie contrattuali.

CONFLAVORO PMI e FESICA CONFSAL hanno firmato il 25 settembre 2026 le modifiche al CCNL Pulizie e Servizi, efficaci dal 1° ottobre 2026. L’intesa riguarda il CCNL Aziende Artigiane Settore Pulizie e Servizi (codice CNEL K55A). Si tratta di un accordo integrativo e modificativo, che aggiorna il testo del contratto del 26 luglio 2024. Introduce nuove indennità, estende la copertura economica della malattia e aggiorna le regole su orari e tipologie contrattuali. Le parti hanno inoltre diffuso il testo del CCNL comprensivo delle modifiche.

Un dettaglio importante per chi consulta le tabelle: la prima versione dell’accordo conteneva refusi di datazione nella tabella retributiva, dovuti a un errore di impaginazione. Le parti hanno quindi pubblicato una versione corretta, che è quella da considerare valida e su cui si basano gli importi di questo articolo.

Aumento di retribuzione: i nuovi minimi tabellari

Sul fronte economico il rinnovo prevede due scatti dei minimi retributivi nel 2027, il primo dal 1° febbraio 2027 e il secondo dal 1° luglio 2027. Ecco i minimi mensili per livello:

  • Il primo livello (comprensivo di indennità di funzione pari a 26,00 euro) passa da 1.769,80 euro a 1.770,00 euro dal 1° febbraio 2027 e a 1.797,00 euro dal 1° luglio 2027. L’aumento complessivo è di 27,20 euro.
  • Il secondo livello sale da 1.591,50 euro a 1.592,50 euro e poi a 1.623,00 euro, con un incremento totale di 31,50 euro.
  • Il terzo livello passa da 1.542,50 euro a 1.543,00 euro e poi a 1.573,50 euro, per un aumento di 31,00 euro.
  • Il quarto livello sale da 1.485,50 euro a 1.486,00 euro e poi a 1.519,50 euro, con 34,00 euro in più.
  • Il quinto livello passa da 1.402,00 euro a 1.403,00 euro e poi a 1.436,50 euro, con un incremento di 34,50 euro.
  • Il sesto livello sale da 1.354,50 euro a 1.355,50 euro e poi a 1.390,50 euro, per 36,00 euro complessivi.
  • Il settimo livello passa da 1.302,00 euro a 1.306,00 euro e poi a 1.339,50 euro, con un aumento di 37,50 euro.
La crescita più consistente per chi lavora nelle pulizie arriva con lo scatto di luglio 2027, che vale tra i 27 e i 35 euro mensili a seconda del livello. Quello di febbraio 2027 è più contenuto, tra 0,20 e 4 euro.

Arretrati: cosa prevede il rinnovo

È il punto che molti lavoratori cercano per primo. Dai testi dell’accordo e dalle sintesi pubblicate dagli esperti non emerge il riconoscimento di arretrati. Gli aumenti dei minimi decorrono infatti da febbraio e luglio 2027, quindi non esiste un periodo pregresso da recuperare. Dal 1° ottobre 2026 entrano invece in vigore le nuove regole normative e le nuove indennità, che non generano arretrati ma si applicano da quella data.

Se un’azienda o un consulente prospetta somme arretrate, conviene verificare sul testo ufficiale dell’accordo e sulle tabelle aggiornate, tenendo conto della correzione dei refusi. In caso di dubbi, il consulente del lavoro dell’azienda o l’organizzazione sindacale di riferimento possono chiarire la situazione specifica.

Nuove indennità: reperibilità, indennità mensile e cassa

Le novità sulle indennità sono tra le più concrete per la busta paga e riguardano:

La indennità di reperibilità è fissata in 7,75 euro per ogni giornata. La reperibilità può essere oraria, giornaliera o settimanale, ma non può superare 2 settimane continuative su 4 e non può coinvolgere più di 6 giorni continuativi. In caso di chiamata il lavoratore deve raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30 minuti, e l’attività prestata è computata come straordinario oppure compensata con recupero orario.

L’accordo valorizza poi l’indennità speciale mensile, già prevista dal precedente impianto ma priva di importi. Ora i valori sono fissi e differenziati per livello: 131,60 euro per il primo, 113,60 euro per il secondo, 109,90 euro per il terzo, 101,90 euro per il quarto, 93,80 euro per il quinto, 88,20 euro per il sesto e 82,00 euro per il settimo. Questa indennità non conta per la tredicesima, ma è base di calcolo per malattia e infortunio e spetta anche durante le ferie.

Sono previste anche indennità orarie per lavorazioni particolari: 0,06 euro per la pulizia di scorie e polverino degli altiforni, 0,05 euro per i reparti industriali destinati alle lavorazioni, 0,16 euro per le zone controllate esposte a radiazioni, 0,04 euro per cunicoli e locali sotterranei non ventilati e 0,03 euro per i lavori nelle metropolitane sotto il livello stradale. Infine l’indennità di cassa e maneggio denaro sale al 6%.

Scatti di anzianità: fino a cinque scatti biennali

Una delle novità più apprezzate è la disciplina degli scatti di anzianità. Il lavoratore ha diritto a cinque scatti biennali per il servizio prestato nella stessa azienda o gruppo, maturati nello stesso livello. Gli importi per ciascuno scatto sono di 31,00 euro per il primo livello, 27,00 euro per il secondo, 24,00 euro per il terzo, 21,50 euro per il quarto, 19,00 euro per il quinto, 17,50 euro per il sesto e 16,00 euro per il settimo. Per gli apprendisti sono 6,00 euro.

Gli scatti di anzianità decorrono dal 1° ottobre 2026 per tutti i lavoratori già in forza a quella data che finora non ne avevano beneficiato. Inoltre gli aumenti derivanti da scatti di anzianità e da aumenti per competenza o per merito non sono assorbibili dai nuovi aumenti contrattuali, salvo che l’assorbimento fosse stato previsto espressamente al momento della concessione.

Malattia: più tutele e copertura economica estesa

Il capitolo malattia è tra i più rilevanti. Il lavoratore non in prova ha diritto a un’integrazione fino al 100% della retribuzione globale netta, comprensiva dell’indennità speciale, dal primo giorno di malattia e fino a 180 giorni nell’anno solare. In caso di ricovero ospedaliero documentato resta la retribuzione piena per tutta la durata del ricovero, nel rispetto del periodo di comporto.

Il periodo di comporto è di 9 mesi, oppure 10 mesi nell’arco dei 24 mesi precedenti in caso di più malattie. Per i lavoratori fragili e per chi è affetto da patologie gravi, come quelle oncologiche o che richiedono trapianto o terapie salvavita, i giorni di assenza per le cure sono esclusi dal computo e il periodo di comporto è raddoppiato.

Per le malattie già in corso alla data del rinnovo, e per le prosecuzioni di una malattia precedente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Il rinnovo rafforza anche le misure a favore dei genitori, ampliando le disposizioni su maternità e paternità e sui congedi parentali. Novità assoluta è la tutela economica per le assenze dovute alla malattia dei figli. Dal 2027 è prevista un’indennità pari al 50% della retribuzione per un massimo di 3 giorni annui in caso di malattia di figli fino a 4 anni di età. Dal 2028 la percentuale sale all’80%.

Orari, periodo di prova e tipologie contrattuali

L’accordo aggiorna le regole su orari e tipologie contrattuali. Tra i punti principali c’è un’elasticità di orario di 30 minuti, mentre le eccedenze costituiscono lavoro straordinario. Resta il riferimento generale del CCNL a un orario settimanale di 40 ore su 5 o 6 giorni.

Il periodo di prova è differenziato per livello: fino a 4 mesi per il primo livello, 3 mesi per gli altri livelli, 2 mesi per le mansioni impiegatizie dei livelli 4 e 5 e per il livello 3, 40 giorni lavorativi per gli operai. Nel tempo parziale la durata è la stessa del tempo pieno, mentre nel tempo parziale verticale si contano solo i periodi di lavoro effettivo. Per i contratti a termine la prova è calcolata in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, con limiti minimi e massimi. Malattia, infortunio e congedi obbligatori di maternità o paternità prolungano la prova in misura corrispondente all’assenza, se il lavoratore rientra entro 3 mesi.

Sul fronte delle tipologie contrattuali, l’appendice sull’accordo a tempo determinato viene soppressa, con un riordino della disciplina dei contratti a termine.

Preavviso e TFR

Cambiano anche i termini di preavviso, fatti salvi quelli già in corso alla data del rinnovo, ai quali continua ad applicarsi la disciplina precedente. Sul trattamento di fine rapporto vengono ribadite le voci escluse dalla base di calcolo, come rimborsi spese, una tantum occasionali, straordinari e lavoro festivo, indennità sostitutive di preavviso e ferie. Le anticipazioni sono possibili per spese sanitarie, prima casa e congedi o formazione, entro i limiti del 10% degli aventi diritto e del 4% del totale dei dipendenti. Il TFR va corrisposto entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto.

 




Dott.ssa Marianna Bassetti

La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...