La sorveglianza aziendale sulle interazioni di un dipendente con clienti e fornitori solleva questioni legali.
La sorveglianza remota dei lavoratori, specialmente attraverso dispositivi come computer, tablet e smartphone forniti dall'impresa, rimane un tema di rilevante discussione.
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sottolineato la necessità per il datore di lavoro di garantire la confidenzialità delle comunicazioni elettroniche o telematiche effettuate nel contesto lavorativo, inclusi strumenti come videoconferenze e dialoghi tramite chat aziendali. Questo perché tali interazioni sono protette da norme di segretezza ancorate al quadro costituzionale.
Questa pratica viene considerata dall'Autorità una grave violazione della privacy che trasgredisce le normative stabilite per la protezione delle comunicazioni elettroniche e telematiche e le direttive aziendali ratificate anche dall'ente di supervisione lavorativa territoriale.
Ogni persona in ambito lavorativo ha il diritto di circoscrivere la circolazione di informazioni personali all'interno dell'organizzazione, includendo aspetti della vita privata, dettagli sullo stato di salute, e informazioni su convinzioni politiche o religiose. Parallelamente, il datore di lavoro è autorizzato ad accedere a determinati dati personali dei propri impiegati e collaboratori, con l'obbligo di raccoglierli e gestirli appropriatamente.
La tutela della privacy in ambiente lavorativo richiede che i dati personali condivisi con il responsabile del trattamento siano limitati a quelli imprescindibili per l'esercizio delle funzioni lavorative e siano esplicitati nella dichiarazione di privacy fornita all'inizio del rapporto lavorativo.
Il datore di lavoro ha la prerogativa di stabilire le modalità di uso degli strumenti di lavoro, le quali devono tuttavia salvaguardare l'autonomia e il rispetto dei lavoratori, nonché aderire ai principi di correttezza, rilevanza e limitazione, come previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Strumentazioni come computer, telefoni o veicoli aziendali sono forniti dall'ente per scopi lavorativi e, salvo accordi differenti, non dovrebbero essere usati per fini personali. Sebbene il datore di lavoro possa monitorare l'uso di tali dispositivi, ciò deve avvenire con finalità, modalità e tempi chiaramente definiti e comunicati ai dipendenti.
Di conseguenza è proibito il monitoraggio costante del computer di dipendenti e collaboratori, il controllo sistematico della posta elettronica di dipendenti e collaboratori, la verifica continua della navigazione web di dipendenti e collaboratori.