L'usufrutto e il diritto d'uso sono due istituti giuridici che consentono di utilizzare beni altrui, ma con sostanziali differenze. Peculiarit, diritti reali applicati ai terreni, vincoli, obblighi e limitazioni previsti dalla legge
Quando si parla di diritti reali su un terreno, due concetti fondamentali spesso confusi sono l'usufrutto e il diritto di uso. Entrambi consentono di godere di un bene altrui, ma presentano differenze significative in termini di ampiezza dei diritti e delle obbligazioni. La scelta tra le due soluzioni dipende dall’uso che si intende fare del terreno e dalle necessità del titolare del diritto.
L'usufrutto è un diritto reale di godimento regolato dagli articoli 978-1020 del Codice Civile italiano. Attraverso questo diritto, un soggetto, denominato usufruttuario, può utilizzare un bene di proprietà altrui traendone i frutti naturali e civili, mantenendo inalterata l'essenza del bene stesso.
Una caratteristica distintiva dell'usufrutto è la sua durata, temporanea, che non può superare la vita dell'usufruttuario se si tratta di persona fisica, oppure il limite massimo di 30 anni nel caso di persone giuridiche. Al termine del periodo o in caso di morte dell'usufruttuario, il diritto si estingue e la piena proprietà torna al nudo proprietario.
L'oggetto dell'usufrutto può essere sia un bene mobile che immobile, purché sia infungibile e inconsumabile.
Le modalità di costituzione comprendono:
L'usufruttuario ha la possibilità di godere di un bene di proprietà altrui, traendone anche i frutti naturali e civili (ad esempio, il raccolto di un terreno agricolo o i canoni di locazione di un immobile). Tuttavia deve conservare la destinazione economica del bene e restituirlo al termine del diritto.
Il diritto d’uso, disciplinato dall’articolo 1021 del Codice Civile, rientra tra i diritti reali di godimento e consente a un soggetto, chiamato usuario, di utilizzare un bene di proprietà altrui e raccoglierne i frutti limitatamente ai propri bisogni personali e della propria famiglia. Rispetto all’usufrutto, il diritto d’uso è caratterizzato da minore estensione e da una natura strettamente personale.
Il diritto d’uso è intrasferibile, il che significa che l’usuario non può cederlo a terzi, né costituire ipoteche sul diritto stesso. Inoltre, mentre l’usufruttuario può godere sia dei frutti naturali sia civili del bene, l’usuario è limitato ai soli frutti naturali necessari per soddisfare i suoi bisogni, escludendo quindi guadagni economici quali locazioni o redditi derivanti.
Il diritto d’uso si costituisce in modo simile all’usufrutto, ovvero tramite contratto, testamento, legge o altre forme previste. La durata rimane vincolata alla vita dell’usuario, si estingue con la morte del titolare o alla scadenza prevista. Anche la destinazione del bene non può essere alterata e il suo utilizzo deve rispettare l’originaria funzione economica.
Un esempio pratico è rappresentato dal diritto d’uso su un terreno: l’usuario può coltivarlo raccogliendone i frutti, ma non può disporre delle rendite derivanti da attività commerciali o affittare il terreno a terzi.
Le differenze tra usufrutto e diritto d’uso su un terreno emergono chiaramente sia sul piano legale che pratico. L’usufruttuario gode di una maggiore autonomia rispetto all’usuario, potendo locare il terreno a terzi, ricavare profitti dai frutti sia naturali che civili e persino cedere a terzi il proprio diritto, sempre nel rispetto della durata prestabilita. Al contrario, l’usuario si limita all’utilizzo personale del terreno e alla raccolta dei frutti naturali strettamente necessari al fabbisogno suo e della famiglia, senza possibilità di ottenere vantaggi economici diretti dal bene.
Sul fronte delle responsabilità, entrambe le figure sono obbligate a rispettare la destinazione economica del terreno e a non alterarne la natura. Tuttavia, mentre l’usufruttuario può apportare miglioramenti utili (ad esempio, ottimizzare le attività agricole), purché non ne modifichi la sostanza, l’usuario non ha facoltà di attuare cambiamenti significativi. Il primo può inoltre sostenere spese come quelle per migliorie strutturali, pur sempre con obblighi di conservazione, mentre il secondo si occupa unicamente delle spese ordinarie.
Infine, dal punto di vista patrimoniale, l’usufrutto può essere pignorato per saldare debiti, configurandosi come una forma trasferibile, mentre il diritto d’uso è strettamente personale e inalienabile.