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Chi e quando ha diritto all'indennità del disagio freddo sul lavoro e quale è l'importo nel 2025

di Chiara Compagnucci pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il
Indennità del disagio freddo sul lavoro

L'indennità per il disagio freddo sul lavoro è una forma di compensazione economica per i lavoratori che svolgono la loro attività in ambienti freddi.

L’esposizione a basse temperature sul luogo di lavoro rappresenta una condizione di rischio che può compromettere sia la salute che la produttività dei lavoratori. In Italia, la tutela dei dipendenti esposti a temperature rigide è garantita sia dalle normative di sicurezza sul lavoro, sia da specifiche previsioni economiche, come l’indennità disagio freddo. Questa misura, evolutasi anche attraverso aggiornamenti contrattuali e nuove interpretazioni delle norme in materia di salute e sicurezza, mira a compensare coloro che affrontano condizioni climatiche avverse nello svolgimento delle proprie mansioni.

Cos'è l'indennità disagio freddo e quale tutela offre nel 2025

L’indennità disagio freddo è una specifica forma di compensazione economica che tutela i lavoratori impiegati stabilmente o temporaneamente in ambienti freddi, come celle frigorifere, magazzini non riscaldati, cantieri edili in periodo invernale, attività all’aperto e nelle industrie alimentari. Il disagio termico, secondo quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e dalle più recenti norme tecniche UNI EN ISO 11079:2008, viene riconosciuto quando la temperatura ambientale raggiunge livelli tali da inficiare lo stato di salute o la capacità lavorativa.

Le conseguenze dell’esposizione diretta o prolungata al freddo possono variare da semplici disagi (come affaticamento e riduzione della destrezza manuale) sino a patologie gravi quali ipotermia, geloni, crampi muscolari, e in alcuni casi congelamento degli arti o disturbi muscoloscheletrici. Nei casi di ambienti severi freddi (temperatura operativa inferiore a 0°C), la normativa INAIL e le norme UNI precisano criteri rigorosi per la valutazione dei rischi e la definizione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Il diritto all’indennità si affianca agli obiettivi di prevenzione previsti dalla legge: il datore di lavoro è tenuto a garantire la protezione della salute psicofisica del dipendente con misure tecniche, organizzative e personali (fornitura di abbigliamento termico adeguato, riscaldamento nei locali, pause rigeneranti e rotazione delle mansioni in ambienti freddi). In assenza di rispetto delle misure sancite dal Testo Unico e dei contratti collettivi, il lavoratore può rivolgersi agli organismi sindacali o alle autorità competenti.

Chi ha diritto all’indennità disagio freddo: categorie interessate e ambiti applicativi

Secondo la contrattazione collettiva nazionale di settore, tra cui si distingue il Ccnl Alimentari, l’indennità per il disagio freddo si applica prevalentemente a:

  • Lavoratori in celle frigorifere (industria alimentare, logistica frigorifera, catene di distribuzione del freddo, conserve ittiche)
  • Personale edilizio esposto ad ambienti esterni in inverno
  • Lavoratori agricoli e del settore delle carni
  • Operai della produzione manifatturiera in magazzini o capannoni non riscaldati
  • Personale del settore bevande, lattiero-caseario, dolciario e conserve vegetali dove la lavorazione implica lavoro in ambienti con temperature tra i -5°C e +7°C
L’indennità spetta limitatamente al tempo effettivo di lavoro svolto in ambienti con temperature inferiori a 15°C, secondo quanto precisato dall’allegato IV del D.Lgs. 81/2008 e dalle procedure contrattuali. La contrattazione di settore dettaglia regole sui tempi minimi di permanenza, su come vengono calcolati i periodi di esposizione (con esclusione frazioni inferiori a 10 o 30 minuti) e sulle regole di arrotondamento degli stessi.

Ad esempio, per i lavoratori alimentari che operano in celle tra 0 e -5°C l’indennità può essere pari all’8% della retribuzione contrattuale di base; se la temperatura scende sotto i -5°C la percentuale può arrivare al 10%, come previsto dai più aggiornati contratti collettivi. Analoghi parametri valgono per altri settori, con specifiche percentuali o importi fissi stabiliti in fase di contrattazione aziendale o nazionale.

Requisiti, procedura e normativa per il riconoscimento dell’indennità disagio freddo

La concessione dell’indennità disagio freddo è ancorata a precisi requisiti tecnici e normativi. I principali riferimenti sono:

  • D.Lgs. 81/2008, art. 63 e Allegato IV (obblighi generali per la sicurezza nei luoghi di lavoro)
  • CCNL di settore (ad esempio industria alimentare, edilizia, logistica, carni, bevande)
  • Norme tecniche UNI EN ISO (es. 11079:2008 e 15743:2008)
Per accedere all’indennità, il lavoratore deve risultare impiegato in mansioni che prevedano il lavoro in ambienti climatologicamente disagiati per un periodo minimo continuativo, generalmente superiore a 10 o 30 minuti consecutivi per ogni singolo turno. Il computo avviene sommando i singoli periodi di esposizione giornaliera mentre il datore di lavoro è tenuto a documentare e certificare tali condizioni. Nei contratti delle industrie alimentari, ad esempio, i periodi di esposizione vengono arrotondati alle unità d’ora se la frazione supera i 30 minuti. L’indennità è corrisposta per le sole ore effettivamente lavorate in condizioni di freddo e non concorre alla formazione del monte ore per lavoro straordinario o altre maggiorazioni contrattuali.

È inoltre facoltà del singolo lavoratore richiedere la verifica tramite rappresentanze sindacali o RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), che può intervenire laddove si riscontrino omissioni nelle misure di prevenzione o mancata corresponsione dell’emolumento previsto. Si sottolinea che: la protezione della salute resta prioritaria e nessuna indennità può sostituirsi agli obblighi del datore di lavoro nella prevenzione.

Calcolo ed entità dell’indennità disagio freddo nel 2025: esempi pratici e aggiornamenti

Le modalità di determinazione dell’importo sono differenziate dal settore e dal livello contrattuale. Nel 2025, sulla base delle più recenti rivalutazioni contrattuali e dell’indicizzazione ISTAT dei salari, i valori di riferimento si articolano come segue:

Settore Intervallo temperatura Importo indennità
Industria alimentare 0°C > -5°C da 8% a 12% della retribuzione globale di fatto
Industria carni e conserve ittiche -5°C a +5°C dal 4% al 7% (fino al 10% se < -5°C)
Bevande & logistica refrigerata fino a 0°C 6% su paga base e contingenza
Industria dolciaria 0°C > -7°C Indennità suppletiva oraria secondo contrattazione

Il CCNL alimentari chiarisce che il cellista – il lavoratore addetto prevalentemente a celle frigorifere – può percepire, nel 2025, un’indennità fino al 12% della paga globale di fatto. Nel caso dei lavoratori della logistica o distribuzione alimentare in ambienti refrigerati, la quota è correlata alle ore effettivamente lavorate nel comparto e proxy minimi/massimi sono aggiornati annualmente dai tavoli sindacali. Il riconoscimento dell’importo avviene direttamente in busta paga, segregato dalla base per il calcolo delle altre maggiorazioni retributive.

Obblighi del datore di lavoro e misure di prevenzione

L’ampia regolamentazione di settore richiede che il datore di lavoro:

  • Ponga in atto misure tecniche come il riscaldamento locale, isolamento dei pavimenti e adeguata ventilazione degli spazi
  • Fornisca DPI (indumenti termici, guanti isolanti, calzature speciali, dispositivi traspiranti e antivento)
  • Organizzi pause regolari in locali riscaldati e preveda aree di ristoro per il personale
  • Proceda alla valutazione del rischio freddo secondo le linee guida UNI EN ISO 11079:2008
  • Garantisca la rotazione delle mansioni e la formazione ai lavoratori sull’uso di DPI e sulle conseguenze del freddo
L’inosservanza di queste prescrizioni rappresenta una violazione degli obblighi di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), con sanzioni sia civili sia penali, e legittima l’intervento delle autorità preposte.

FAQ su indennità disagio freddo e lavoro in ambienti freddi. Domande frequenti e risposte

  • È necessario presentare una richiesta scritta per ottenere l’indennità disagio freddo?
    Generalmente, la corresponsione è automatica se prevista dal contratto collettivo e dalle evidenze sul lavoro svolto in ambienti freddi. Tuttavia, in caso di dubbi, è consigliato rivolgersi al proprio rappresentante sindacale o all’RLS aziendale.
  • Esistono limiti di durata giornaliera oltre cui scatta l’obbligo di indennità?
    Sì. I CCNL indicano soglie minime di presenza, solitamente 10 minuti consecutivi per sessione, per dar luogo al riconoscimento dell’indennità stessa.
  • L’indennità si cumula con altri benefici per lavori disagiati?
    No, viene liquidata solo per il periodo effettivo di lavoro in condizioni di disagio da freddo e non si somma a indennità per altri fattori di rischio se non espressamente previsto dal contratto.
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