L'indennità per il disagio freddo sul lavoro è una forma di compensazione economica per i lavoratori che svolgono la loro attività in ambienti freddi.
L’esposizione a basse temperature sul luogo di lavoro rappresenta una condizione di rischio che può compromettere sia la salute che la produttività dei lavoratori. In Italia, la tutela dei dipendenti esposti a temperature rigide è garantita sia dalle normative di sicurezza sul lavoro, sia da specifiche previsioni economiche, come l’indennità disagio freddo. Questa misura, evolutasi anche attraverso aggiornamenti contrattuali e nuove interpretazioni delle norme in materia di salute e sicurezza, mira a compensare coloro che affrontano condizioni climatiche avverse nello svolgimento delle proprie mansioni.
L’indennità disagio freddo è una specifica forma di compensazione economica che tutela i lavoratori impiegati stabilmente o temporaneamente in ambienti freddi, come celle frigorifere, magazzini non riscaldati, cantieri edili in periodo invernale, attività all’aperto e nelle industrie alimentari. Il disagio termico, secondo quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e dalle più recenti norme tecniche UNI EN ISO 11079:2008, viene riconosciuto quando la temperatura ambientale raggiunge livelli tali da inficiare lo stato di salute o la capacità lavorativa.
Le conseguenze dell’esposizione diretta o prolungata al freddo possono variare da semplici disagi (come affaticamento e riduzione della destrezza manuale) sino a patologie gravi quali ipotermia, geloni, crampi muscolari, e in alcuni casi congelamento degli arti o disturbi muscoloscheletrici. Nei casi di ambienti severi freddi (temperatura operativa inferiore a 0°C), la normativa INAIL e le norme UNI precisano criteri rigorosi per la valutazione dei rischi e la definizione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Il diritto all’indennità si affianca agli obiettivi di prevenzione previsti dalla legge: il datore di lavoro è tenuto a garantire la protezione della salute psicofisica del dipendente con misure tecniche, organizzative e personali (fornitura di abbigliamento termico adeguato, riscaldamento nei locali, pause rigeneranti e rotazione delle mansioni in ambienti freddi). In assenza di rispetto delle misure sancite dal Testo Unico e dei contratti collettivi, il lavoratore può rivolgersi agli organismi sindacali o alle autorità competenti.
Secondo la contrattazione collettiva nazionale di settore, tra cui si distingue il Ccnl Alimentari, l’indennità per il disagio freddo si applica prevalentemente a:
Ad esempio, per i lavoratori alimentari che operano in celle tra 0 e -5°C l’indennità può essere pari all’8% della retribuzione contrattuale di base; se la temperatura scende sotto i -5°C la percentuale può arrivare al 10%, come previsto dai più aggiornati contratti collettivi. Analoghi parametri valgono per altri settori, con specifiche percentuali o importi fissi stabiliti in fase di contrattazione aziendale o nazionale.
La concessione dell’indennità disagio freddo è ancorata a precisi requisiti tecnici e normativi. I principali riferimenti sono:
È inoltre facoltà del singolo lavoratore richiedere la verifica tramite rappresentanze sindacali o RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), che può intervenire laddove si riscontrino omissioni nelle misure di prevenzione o mancata corresponsione dell’emolumento previsto. Si sottolinea che: la protezione della salute resta prioritaria e nessuna indennità può sostituirsi agli obblighi del datore di lavoro nella prevenzione.
Le modalità di determinazione dell’importo sono differenziate dal settore e dal livello contrattuale. Nel 2025, sulla base delle più recenti rivalutazioni contrattuali e dell’indicizzazione ISTAT dei salari, i valori di riferimento si articolano come segue:
Settore | Intervallo temperatura | Importo indennità |
Industria alimentare | 0°C > -5°C | da 8% a 12% della retribuzione globale di fatto |
Industria carni e conserve ittiche | -5°C a +5°C | dal 4% al 7% (fino al 10% se < -5°C) |
Bevande & logistica refrigerata | fino a 0°C | 6% su paga base e contingenza |
Industria dolciaria | 0°C > -7°C | Indennità suppletiva oraria secondo contrattazione |
Il CCNL alimentari chiarisce che il cellista – il lavoratore addetto prevalentemente a celle frigorifere – può percepire, nel 2025, un’indennità fino al 12% della paga globale di fatto. Nel caso dei lavoratori della logistica o distribuzione alimentare in ambienti refrigerati, la quota è correlata alle ore effettivamente lavorate nel comparto e proxy minimi/massimi sono aggiornati annualmente dai tavoli sindacali. Il riconoscimento dell’importo avviene direttamente in busta paga, segregato dalla base per il calcolo delle altre maggiorazioni retributive.
L’ampia regolamentazione di settore richiede che il datore di lavoro: