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Quando si prescrive la tredicesima non pagata nel 2025 e si perde il diritto di riceverla

di Marianna Quatraro pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il
quando prescrive tredicesima

Quali sono i tempi di prescrizione della tredicesima mensilità 2025 e come fare a non perdere il diritto ad averla

La tredicesima rappresenta una componente significativa del sistema retributivo italiano, costituendo una mensilità aggiuntiva percepita da lavoratori dipendenti e pensionati tipicamente nel mese di dicembre.

Tuttavia, la mancata corresponsione della tredicesima può comportare specifiche conseguenze giuridiche e la perdita del diritto se non si agisce entro un termine definito di prescrizione.

Cos'è la tredicesima mensilità: a chi spetta e come si calcola

La tredicesima mensilità, nota anche come "gratifica natalizia" o "mensilità aggiuntiva", è prevista per la vasta categoria dei lavoratori dipendenti, sia nel settore privato che in quello pubblico, ed è riconosciuta anche ai pensionati. La sua maturazione avviene mese dopo mese e spetta in funzione dei periodi lavorati nell’arco dell’anno solare. Non vi hanno diritto i lavoratori autonomi, i titolari di partita IVA, i collaboratori occasionali, i professionisti e i parasubordinati.

Il calcolo della tredicesima segue regole specifiche stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL): ogni mese lavorato, o frazione superiore a 15 giorni, consente di maturare 1/12 della somma totale che, idealmente lavorando per tutto l’anno, si traduce in un’ulteriore mensilità piena. Sono determinanti la retribuzione lorda, eventuali scatti di anzianità, indennità continuative ed ulteriori elementi previsti dal contratto applicato. Le assenze che consentono di maturare la tredicesima comprendono ferie, maternità, malattia (entro certi limiti contrattuali), congedi retribuiti e permessi coperti da integrazione contributiva.

Non maturano il diritto alla tredicesima:

  • chi lavora meno di 15 giorni in un mese,
  • chi è in aspettativa non retribuita,
  • in congedo parentale non retribuito,
  • in periodi di malattia oltre il comporto,
  • chi effettua scioperi o assenze non giustificate.
La somma percepita è soggetta a tassazione, sia previdenziale che fiscale, secondo quanto disposto dall’articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986. Il datore di lavoro ha l’obbligo di erogarla solitamente con la busta paga di dicembre, anche se alcuni CCNL prevedono una rateizzazione mensile della mensilità aggiuntiva.

La prescrizione del diritto alla tredicesima non pagata nel 2025

Quando la tredicesima non viene pagata dal datore di lavoro, il lavoratore ha tempo per agire e rivendicare quanto dovuto prima di perdere il diritto di riceverla per effetto della prescrizione. Ai sensi dell’articolo 2956, n. 1 del Codice Civile, integrato dall’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n. 4687/2019 e ordinanza n. 19649/2023), le somme dovute a titolo di tredicesima (così come la quattordicesima) sono soggette a prescrizione presuntiva triennale: il lavoratore può agire legalmente per ottenere la tredicesima non pagata fino a tre anni dalla data in cui la mensilità era esigibile. Trascorso tale periodo, il diritto si intende perso per prescrizione.

Nel 2025, ad esempio, la tredicesima spettante per il 2025 può essere rivendicata fino al dicembre 2028; per quella maturata nel 2021, il termine per agire scade a dicembre 2024. La prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza prevista dal CCNL per il pagamento – solitamente dicembre di ogni anno – e ogni azione formale o comunicazione inviata dal lavoratore interrompe il termine prescrizionale.

Attenzione: la prescrizione presuntiva può non operare qualora il datore di lavoro, anche implicitamente, abbia ammesso il mancato pagamento o ne abbia contestato solo l’entità: in questi casi la giurisprudenza prevede la possibilità di prolungare i termini per la rivendicazione. L’onere della prova, tuttavia, grava sul lavoratore, specialmente in assenza di un formale sollecito.

Cosa fare in caso di tredicesima mensilità non pagata

Nel caso in cui la tredicesima non venga accreditata nei tempi previsti, il lavoratore deve verificare innanzitutto di rientrare nei casi in cui il diritto effettivamente sussiste, valutando eventuali assenze non retribuite o periodi esclusi dal calcolo. Qualora il diritto sia accertato, la prima azione consigliata è l’invio di un formale sollecito scritto tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) al datore di lavoro, citando il periodo di riferimento.

Se il datore di lavoro non risponde o non provvede al pagamento entro il termine di 40 giorni, il lavoratore può rivolgersi a:

  • sindacati di categoria o associazioni rappresentative,
  • Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex Direzione Provinciale),
  • un consulente legale esperto in diritto del lavoro,
  • avviare un’azione giudiziaria, ad esempio richiedendo un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme non corrisposte.
È importante agire prima che il diritto si prescriva: una volta trascorso il termine triennale, la possibilità di recuperare il credito si perde definitivamente. In caso di azienda in stato di fallimento, il lavoratore può presentare domanda per l’inserimento del credito al passivo e ricorrere, se necessario, al Fondo di Garanzia INPS, che tutela anche il pagamento delle ultime tre mensilità arretrate di tredicesima e quattordicesima.

Le sanzioni e le conseguenze per il datore di lavoro inadempiente

Il mancato pagamento della tredicesima comporta rilevanti conseguenze per il datore di lavoro, sia in termini amministrativi che disciplinari. Nel caso di inadempienza accertata, il datore può essere obbligato al pagamento integrale della mensilità maggiorata da interessi di mora e rivalutazione monetaria. Se l’azienda ritarda il pagamento oltre il periodo tollerato dai CCNL, perde inoltre eventuali agevolazioni contributive riconosciute dalla normativa vigente.

Alcuni contratti collettivi prevedono la possibilità di dimettersi per giusta causa in assenza di corresponsione della tredicesima: tale fattispecie consente al lavoratore di accedere alla NASpI, laddove sussistano i requisiti di contribuzione e anzianità.

La normativa italiana pone anche un vincolo a tutela della trasparenza retributiva: il datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento della tredicesima né frazionare arbitrariamente la corresponsione, salvo diversa e chiara previsione del CCNL di riferimento.

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