Chi non riesce a saldare tutti i debiti fiscali potrebbe versarne solo una parte tramite il concordato minore. La circolare n. 9/E chiarisce requisiti, calcolo della quota, ruolo dell’OCC e sostenibilità del piano.
Un professionista o un piccolo imprenditore sovraindebitato può proporre di pagare solo una parte dei debiti fiscali attraverso il concordato minore, se il piano rispetta le regole della procedura e assicura ai creditori pubblici un trattamento almeno pari a quello ottenibile con la liquidazione controllata. La circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per questa procedura, non occorre seguire il procedimento della transazione fiscale previsto per il concordato preventivo. Il piano deve essere concreto, sottoposto al voto dei creditori e valutato dal giudice.
Il chiarimento riguarda chi non riesce a saldare per intero i debiti tributari e possiede i requisiti per accedere agli strumenti di gestione del sovraindebitamento. Con il concordato minore si può proporre una percentuale di pagamento, una dilazione oppure una soluzione che combini le due modalità. La somma e i tempi devono tenere conto delle risorse disponibili e della possibilità di sostenere i versamenti futuri.
La circolare ricostruisce la disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e le indicazioni che gli uffici dell’Agenzia sono tenuti a seguire come creditori. Il riferimento è, in particolare, agli articoli 74, 79 e 80 del decreto legislativo n. 14/2019 e alla decisione della Corte di cassazione n. 14555 del 16 maggio 2026.
Il piano deve confrontare la proposta con l’alternativa liquidatoria: occorre stimare quanto spetterebbe ai creditori dalla vendita dei beni, tenendo conto delle prelazioni, dei costi e dei tempi. La proposta deve motivare la quota offerta e mostrare che è sostenibile, oltre a spiegare come si rapporta alle concrete possibilità di recupero.
L’articolo 74 del Codice della crisi riserva il concordato minore ai debitori sovraindebitati che non possono ricorrere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Ne possono beneficiare professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e start-up innovative, insieme agli altri soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale e dalle diverse procedure liquidatorie previste dalla legge.
Per l’imprenditore minore contano i requisiti stabiliti dal Codice per l’esclusione dalla liquidazione giudiziale. Per un professionista, invece, la circolare chiarisce che l’accesso può essere possibile anche quando siano superate le soglie dimensionali d’impresa: rileva la sua posizione rispetto alle procedure di liquidazione giudiziale. La qualificazione del debitore e le circostanze del caso restano quindi determinanti.
La persona fisica che ha contratto debiti per ragioni estranee alla propria attività professionale o imprenditoriale rientra nella categoria del consumatore e dispone dello strumento della ristrutturazione dei debiti del consumatore. Quando la stessa persona ha accumulato debiti personali e debiti legati all’attività professionale o d’impresa, può invece essere valutato il concordato minore, se sono presenti i requisiti di legge. Per scegliere la procedura occorre considerare la natura dei debiti e la posizione del debitore.
Il concordato minore può essere costruito per consentire la prosecuzione dell’attività economica o professionale. Una proposta liquidatoria, che non prevede continuità, deve includere anche un apporto di risorse esterne capace di aumentare in misura apprezzabile l’attivo disponibile. La liquidazione dei beni, da sola, non soddisfa questo requisito.
La domanda deve essere corredata dal piano e dai documenti necessari a ricostruire la posizione debitoria e patrimoniale; non è ammesso rinviare il deposito degli elementi essenziali a una fase successiva. Il Codice prevede inoltre una specifica causa di inammissibilità per l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese, richiamata dalla circolare.
Per definire la somma da offrire all’Agenzia delle Entrate, il piano deve ricostruire il patrimonio effettivamente disponibile, i diritti di prelazione sui beni, i costi di una liquidazione e gli importi che si potrebbero ricavare dalle eventuali azioni di recupero. Il valore nominale dei beni e il totale delle imposte dovute, presi da soli, non bastano a determinare la quota distribuibile.
La stima deve essere documentata e verificabile. Un immobile, per esempio, può avere un valore di mercato che non coincide con quanto arriverebbe ai creditori: vanno conteggiati mutui e ipoteche, le spese di vendita e le priorità di pagamento. La relazione dell’Organismo di composizione della crisi, l’OCC, documenta questi aspetti e mette a confronto il piano con la liquidazione controllata.
Nel calcolo rientrano anche le entrate future, le eventuali risorse esterne e le scadenze dei pagamenti. Un versamento immediato e una somma distribuita su più anni richiedono una valutazione della capacità economica del debitore e dell’utilità per i creditori. Il piano deve rispettare le cause legittime di prelazione e le priorità previste dalla legge.
Per i crediti fiscali è possibile prevedere un pagamento parziale; la quota incapiente può essere trattata come credito chirografario, cioè privo di una specifica garanzia o prelazione, secondo le regole applicabili. Il trattamento del credito erariale va confrontato con quanto l’amministrazione otterrebbe nella liquidazione, considerando la sua posizione e le priorità degli altri creditori. Il giudice esamina il piano nel suo insieme e la proposta può essere contestata se non rispetta questi criteri.
La circolare n. 9/E del 2026 costituisce la seconda parte dell’approfondimento dell’Agenzia delle Entrate sul Codice della crisi. La prima, con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha trattato altri strumenti e aspetti della gestione della crisi; la seconda affronta, tra gli altri temi, sovraindebitamento, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione.
Per il concordato minore, il chiarimento centrale riguarda il rapporto fra le regole della procedura e la transazione fiscale disciplinata dall’articolo 88 per il concordato preventivo. Riprendendo la pronuncia della Cassazione n. 14555 del 2026, l’Agenzia precisa che non è obbligatorio presentare la proposta di concordato minore seguendo il procedimento formale previsto dall’articolo 88, comma 5. Non si applica, di conseguenza, il passaggio del parere conforme della Direzione regionale, richiesto in quel diverso procedimento quando il voto è espresso da una Direzione provinciale.
La circolare richiama comunque i principi di tutela dei crediti erariali e previdenziali, incluso il trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione. L’Agenzia può verificare la convenienza e l’ammissibilità della proposta, oltre al rispetto delle prelazioni. Il credito tributario resta inserito nel piano e l’amministrazione partecipa alle valutazioni previste per il concordato minore.
L’OCC assiste il debitore e svolge verifiche e attività di relazione durante la procedura. I documenti devono consentire di ricostruire debiti, beni e condizioni economiche del proponente. La relazione dell’organismo fornisce al giudice elementi per valutare la fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto alla liquidazione controllata.
Per individuare i debiti tributari, il Codice stabilisce che l’OCC informi gli uffici fiscali competenti e l’agente della riscossione entro sette giorni dal conferimento dell’incarico. Uffici e agente devono comunicare entro quindici giorni i debiti tributari accertati e gli eventuali accertamenti pendenti; il termine è ordinatorio. Lo scambio di informazioni serve a ricostruire la posizione fiscale, coordinando i carichi già affidati alla riscossione con quelli ancora gestiti dagli uffici.
Una volta aperta la procedura, i creditori possono aderire alla proposta o dissentire e presentare contestazioni entro il termine fissato dal giudice. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se sono state previste classi, si applicano anche i criteri relativi alla maggioranza delle classi. Il creditore che non risponde entro il termine assegnato è considerato consenziente alla proposta trasmessa.
Il giudice può omologare il concordato anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria quando il suo voto è decisivo per raggiungere la maggioranza e la proposta risulta più conveniente della liquidazione controllata. Per il confronto occorrono dati concreti e verificabili: valore di realizzo, prelazioni, tempi e costi della liquidazione. Il cram down fiscale, cioè l’omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico in presenza dei requisiti di legge, lascia all’Agenzia la possibilità di contestare l’ammissibilità o la convenienza.
Si consideri, a fini illustrativi, un piano riferito al 2026 con valori ipotetici. Un professionista ha 80.000 euro di debiti fiscali e 30.000 euro di altri debiti. Un immobile e altri beni hanno un valore stimato complessivo di 40.000 euro; sui beni grava un finanziamento e la vendita comporterebbe spese. Dopo aver considerato queste voci e le prelazioni, l’attivo netto che si stima di poter distribuire ai creditori è pari a 22.000 euro.
| Voce del piano | Importo ipotetico |
| Debito fiscale | 80.000 euro |
| Altri debiti | 30.000 euro |
| Valore stimato lordo dei beni | 40.000 euro |
| Attivo netto ricavabile in liquidazione | 22.000 euro |
| Pagamento fiscale proposto | 22.000 euro |
Nell’esempio il piano destina al Fisco 22.000 euro su un debito fiscale di 80.000. La proposta va valutata nel quadro della procedura, con il rispetto delle prelazioni e il confronto con l’alternativa liquidatoria. Se una quota del valore dei beni fosse destinata prima a creditori garantiti, l’importo effettivamente disponibile per l’Erario potrebbe scendere rispetto ai 22.000 euro lordi considerati nella stima. Il piano deve rappresentare anche questa distribuzione.
Se la proposta offrisse al Fisco 15.000 euro a fronte di un recupero netto stimato di 22.000, la differenza dovrebbe essere motivata con riferimento alla legge e ai dati del caso. Senza una spiegazione adeguata, l’amministrazione potrebbe contestare la convenienza o la correttezza del trattamento. Gli importi dell’esempio illustrano la distinzione fra debito nominale, valore dei beni e somma proposta.
Per preparare una proposta occorre prima ricostruire con precisione la posizione debitoria. Un elenco incompleto dei carichi fiscali, dei debiti verso banche o fornitori e delle garanzie può modificare la stima dell’attivo e il trattamento da riservare ai creditori. È utile distinguere gli importi già accertati da quelli ancora oggetto di verifica, così come i carichi affidati alla riscossione da quelli gestiti direttamente dagli uffici.
Il patrimonio va descritto in termini realistici. Per ciascun bene si considerano la proprietà effettiva, il probabile valore di vendita, i gravami e i costi di liquidazione. Per le entrate, il piano deve precisare da dove arriveranno le somme promesse, quando saranno disponibili e se i versamenti sono compatibili con le spese necessarie alla vita del debitore o alla prosecuzione dell’attività.
Tra i primi passaggi rientrano la ricostruzione dei debiti fiscali, contributivi e verso gli altri creditori, con l’indicazione delle somme contestate o ancora in accertamento; la stima del valore netto dei beni, considerando garanzie, prelazioni, tempi e costi di vendita; il confronto tra il pagamento proposto e quanto sarebbe distribuibile nella liquidazione controllata. Vanno poi verificate la sostenibilità delle entrate future o delle risorse esterne e la completezza dei documenti necessari alle verifiche dell’OCC.
Il confronto con un OCC e l’assistenza di un professionista esperto nella crisi aiutano a individuare la procedura applicabile e a costruire una proposta coerente con la situazione concreta.
Il Dott. Giovanni Matano è un esperto di fiscalità pratica e consulente fiscale con oltre 15 anni di esperienza nel settore. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, ha dedicato la sua carriera a supportare piccole e medie imprese nella pianificazione fiscale e nell'ottimizzazione delle agevolazioni fiscali. La sua competenza si estende anche ...