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Come evitare la doppia tassazione sui dividendi esteri? Istruzioni, regole e procedura

di Marcello Tansini pubblicato il
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La doppia tassazione dei dividendi esteri è una questione complessa per chi investe oltreconfine. Analizziamo il funzionamento, le procedure per il recupero fiscale, le regole internazionali e le novità normative più rilevanti.

L’investimento in titoli azionari di società estere appare sempre più diffuso tra i risparmiatori italiani, attratti dalla prospettiva di diversificare e aumentare il proprio rendimento attraverso i dividendi. Tuttavia, chi opta per questa strategia si trova spesso a dover fare i conti con un sistema fiscale che prevede la tassazione dei dividendi in due diversi Stati: quello in cui ha sede la società che distribuisce i proventi e quello di residenza fiscale dell’investitore. Questo fenomeno prende il nome di doppia imposizione internazionale e può incidere in modo pesante sul risultato netto dell’investimento, se non gestito correttamente dal punto di vista tributario.

La tematica della doppia tassazione sui dividendi di fonte estera coinvolge normative interne, prassi amministrative e accordi internazionali, richiedendo quindi un'attenta analisi caso per caso. Inoltre, la materia ha subito evoluzioni importanti negli ultimi anni a seguito di pronunce della Cassazione, integrate da nuove direttive europee, che incidono sulla procedura per ottenere il rimborso delle imposte indebitamente subìte. È proprio alla luce di questi cambiamenti che la conoscenza degli strumenti disponibili, delle tempistiche e delle modalità operative rappresenta oggi un elemento chiave per ottimizzare il carico fiscale sui dividendi esteri e tutelare il proprio patrimonio.

Come funziona la doppia tassazione sui dividendi esteri in Italia

Quando un investitore italiano percepisce dividendi da società estere, il suo guadagno è sottoposto a due livelli di imposizione: la prima tassazione avviene nello Stato di fonte (dove ha sede la società pagante), il quale trattiene una ritenuta «alla fonte» sui proventi, mentre il secondo prelievo fiscale è praticato dallo Stato di residenza, ovvero l’Italia. Le aliquote sono sensibilmente differenti a seconda dei Paesi: in Svizzera la ritenuta può raggiungere il 35%, mentre negli USA si attesta generalmente al 30%, riducibile tramite trattati bilaterali. Successivamente, sull’importo residuo che giunge in Italia (il netto frontiera), viene applicata un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%, come disposto dal DPR 600/73.

Un aspetto da tenere sempre presente è che la doppia imposizione è legata al Paese estero in cui la società produce utile, non alla borsa in cui viene acquistato il titolo: acquistare ad esempio titoli francesi sulla Borsa Italiana non mette al riparo dalla doppia imposizione.

Dal punto di vista amministrativo, la gestione della doppia tassazione può variare: se i dividendi sono percepiti tramite una banca o altro intermediario residente in Italia, la ritenuta italiana viene applicata sul cosiddetto «netto frontiera»; se sono percepiti direttamente, la dichiarazione dei dividendi deve essere fatta al lordo delle ritenute estere subite, con il rischio di perdere la possibilità di dedurre quanto già pagato all’estero e subire così una pressione fiscale ingiustificata. Il riconoscimento di crediti d’imposta o la richiesta di rimborso delle eccedenze rappresentano la soluzione al problema, ma richiedono attività specifiche e un’attenta verifica della normativa applicabile e delle convenzioni tra Italia e Stato estero.

Il principio del ‘netto frontiera’ e la determinazione della base imponibile

Il concetto di “netto frontiera” è un pilastro nella tassazione dei dividendi di fonte estera. Secondo l’art. 27 del DPR 600/1973, qualora il pagamento avvenga attraverso un intermediario residente, l’aliquota del 26% si applica sulla somma già depurata delle ritenute estere: la base imponibile non è il dividendo originario, ma il valore effettivamente incassato dopo le trattenute. Questo riduce l’aggravio fiscale sul contribuente nella misura corrispondente alle imposte trattenute all’estero.

La situazione si complica però qualora l’investitore non utilizzi intermediari residenti; in tal caso, la dichiarazione deve essere fatta sul lordo, senza poter dedurre la ritenuta estera, con evidente rischio di doppio prelievo sullo stesso reddito.

  • L’imposizione sul “netto frontiera” si applica esclusivamente quando i dividendi esteri transitano da un intermediario finanziario residente.
  • Nel caso opposto, la tassazione italiana colpisce l’intero importo lordo percepito all’estero.
Anche i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione confermano che sia l’imposta sostitutiva che la ritenuta a titolo d’imposta applicate in Italia devono tener conto delle ritenute estere solo in presenza di specifiche convenzioni contro la doppia imposizione. Per l’investitore, questo principio implica la necessità di valutare con attenzione il canale attraverso cui percepire i proventi e la corretta rendicontazione fiscale degli stessi.

Ruolo delle convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione

Il nodo della doppia imposizione viene sciolto dalle convenzioni internazionali – Double Taxation Conventions – che l’Italia ha stipulato con oltre 100 Paesi esteri. Questi accordi, ispirati al Modello OCSE, stabiliscono:

  • Quale Stato ha il diritto prioritario di tassazione su specifici redditi, come i dividendi.
  • Un’aliquota massima “convenzionale” di ritenuta alla fonte estera (generalmente il 15% per i dividendi).
  • La possibilità di applicare il credito d’imposta, cioè la deduzione dall’imposta italiana di quanto pagato all’estero.
In pratica, l’attivazione dei trattati consente di mitigare la penalizzazione fiscale altrimenti applicata ai proventi internazionali. È importante sottolineare che il beneficio derivante dalle convenzioni non opera in automatico: l’investitore deve dimostrare la propria residenza fiscale e rispettare le procedure stabilite dagli Stati contraenti, spesso tramite la compilazione di specifici moduli (come il modello W-8BEN per gli USA) e l’allegazione di documentazione idonea.

Tuttavia, non tutte le convenzioni prevedono analoga tutela: ad esempio, per i redditi prodotti in Paesi come Malta, Singapore, Cipro e Principato di Monaco le limitazioni sono esplicite e non consentono la detrazione o il rimborso. Di conseguenza, la verifica della convenzione specifica è una fase imprescindibile per pianificare l'investimento e tutelare il rendimento netto atteso.

Procedure operative: come ottenere la riduzione o il rimborso della tassazione estera

Per recuperare le somme trattenute in eccesso all’estero, il contribuente residente in Italia deve attivare una procedura articolata che coinvolge amministrazione fiscale estera, eventuali intermediari e, in caso di diniego, le corti tributarie italiane. La tempistica e le modalità variano in base allo Stato della società emittente e alle previsioni delle convenzioni contro la doppia imposizione.

Generalmente si distinguono due filoni di intervento:

  • Richiesta preventiva di riduzione della ritenuta alla fonte tramite certificazione della residenza fiscale, nei casi in cui la convenzione lo consente e l’intermediario la trasmette agli uffici esteri prima del pagamento dividendi.
  • Domanda di rimborso postuma delle eccedenze, da presentare all’amministrazione fiscale del Paese estero, per ottenere la restituzione della quota eccedente l’aliquota convenzionale.
L’iter si articola in passaggi obbligati: dalla compilazione della domanda su modulistica specifica alle allegazioni (certificato di residenza fiscale, conteggi bancari, attestazione delle ritenute), fino all’invio della richiesta all’autorità straniera e ai successivi riscontri. Non raramente l'investitore si trova ad affrontare ritardi, richieste di integrazioni documentali o veri e propri silenzi-diniego che rendono necessario il ricorso al contenzioso tributario.

Documentazione necessaria e modulistica

Per ogni richiesta di rimborso sono generalmente richiesti:

  • Modulo tax claim dello Stato estero (diverso per ciascun Paese)
  • Certificazione di residenza fiscale, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate italiana
  • Documentazione bancaria che attesti l’effettiva trattenuta della ritenuta estera
  • Eventuale traduzione asseverata dei documenti
La precisione nell’integrare la modulistica e la chiarezza dei dati riportati rappresentano un elemento essenziale per l’accoglimento della domanda.

Tempistiche, intermediari e possibili ostacoli pratici

I tempi di esecuzione sono spesso lunghi: in media, la prassi evidenzia attese anche di diversi mesi dall’inoltro della richiesta. L’investitore può affidare l’incarico a intermediari (banche o consulenti), ma non tutti forniscono il servizio, e spesso lo propongono con costi accessori elevati. Tra le principali criticità si segnalano:

  • Difficoltà nel reperimento dei moduli tax claim
  • Necessità di traduzioni, vidimazioni e invii internazionali
  • Poca collaborazione da parte degli istituti bancari
  • Costi amministrativi talvolta superiori al rimborso ottenibile

Regole particolari per investimenti in USA, Germania, Svizzera e altri Paesi rilevanti

Le aliquote di ritenuta e le procedure di rimborso presentano significative variazioni in funzione dello Stato di emissione dei dividendi. Negli Stati Uniti, la convenzione con l’Italia limita la tassa alla fonte al 15% (modulo W-8BEN necessario per il riconoscimento diretto), ma senza tale modulo l’aliquota può salire al 30%. In Germania, la ritenuta standard è pari al 26,375%, e la quota eccedente la percentuale convenzionale (15%) è potenzialmente rimborsabile previa richiesta.

La Svizzera prevede invece una ritenuta alla fonte del 35%, la più elevata tra i Paesi OCSE: l’eccedenza rispetto all’aliquota convenzionale può essere rimborsata su istanza corredata da certificazione bancaria e di residenza fiscale. La procedura può risultare particolarmente onerosa dal punto di vista documentale e temporale, soprattutto in assenza di intermediari efficienti o nelle ipotesi di investimenti di importo limitato. Di seguito una tabella esemplificativa delle principali aliquote e differenze procedurali:

Paese Ritenuta standard Aliquota Convenzionale Procedure
USA 30% 15% (con W-8BEN) Richiesta preventiva/Modulo tax claim
Germania 26,375% 15% Rimborso eccedenza/Modulo tedesco e certificati
Svizzera 35% 15% Rimborso eccedenza/Iter documentale complesso

È quindi indispensabile conoscere le specificità normative di ciascun Paese e documentarsi attentamente prima di investire in titoli esteri.

Direttiva europea FASTER e futuro del recupero fiscale sui dividendi esteri

Con la pubblicazione della Direttiva Faster and Safer Tax Excess Relief (FASTER) nell’Unione Europea, la prospettiva per gli investitori è di una semplificazione delle procedure di rimborso relative alle ritenute subite all’estero. La nuova direttiva sarà recepita entro il 31 dicembre 2028 e troverà applicazione dal 2030, con l’obiettivo dichiarato di standardizzare, velocizzare e rendere più sicure le procedure di recupero fiscale.

Le principali novità riguardano:

  • Uniformità procedurale tra Stati UE per le richieste di rimborso
  • Riduzione dei tempi di attesa (possibilità di concludere la domanda in pochi mesi)
  • Maggiore accessibilità della modulistica e cooperazione internazionale
Non sono però previsti cambiamenti sul principio stesso della doppia imposizione, che resta legato agli accordi bilaterali tra gli Stati. L’attenzione si concentra invece sull’effettiva tutela dei diritti dell’investitore e sulla trasparenza dei meccanismi di recupero, oggi spesso poco incentivati dagli intermediari e dalle autorità fiscali nazionali ed estere.

Conclusioni e consigli pratici per evitare la doppia tassazione

Affrontare la doppia imposizione sui dividendi di fonte estera richiede preparazione, approfondimento del quadro normativo e una pianificazione accurata. In un contesto di crescente mobilità dei capitali e di continue innovazioni nelle procedure amministrative e giudiziarie, la tutela del rendimento degli investimenti internazionali passa da scelte consapevoli sulle modalità di percezione dei dividendi e sull’accertamento del trattamento fiscale applicabile.

Le principali raccomandazioni possono così riassumersi:

  • Verificare sempre la presenza e i contenuti della convenzione contro la doppia imposizione con il Paese da cui proviene il dividendo;
  • Valutare attentamente l’opportunità di percepire i proventi tramite intermediari residenti, ove possibile, per beneficiare del “netto frontiera”;
  • Cura nella conservazione e preparazione dei documenti necessari per l’eventuale rimborso;
  • Mantenere aggiornate le informazioni sulla propria posizione fiscale, anche alla luce delle sentenze e delle circolari dell’Agenzia delle Entrate;
  • Considerare il supporto di professionisti esperti in fiscalità internazionale in presenza di casi complessi o controversi.
L’esperienza recente dimostra che la corretta conoscenza e gestione della disciplina tributaria sui dividendi esteri consente di ridurre efficacemente l’impatto degli oneri fiscali, difendendo la legittima efficienza e la sicurezza dell’investitore.