La doppia tassazione dei dividendi esteri è una questione complessa per chi investe oltreconfine. Analizziamo il funzionamento, le procedure per il recupero fiscale, le regole internazionali e le novità normative più rilevanti.
L’investimento in titoli azionari di società estere appare sempre più diffuso tra i risparmiatori italiani, attratti dalla prospettiva di diversificare e aumentare il proprio rendimento attraverso i dividendi. Tuttavia, chi opta per questa strategia si trova spesso a dover fare i conti con un sistema fiscale che prevede la tassazione dei dividendi in due diversi Stati: quello in cui ha sede la società che distribuisce i proventi e quello di residenza fiscale dell’investitore. Questo fenomeno prende il nome di doppia imposizione internazionale e può incidere in modo pesante sul risultato netto dell’investimento, se non gestito correttamente dal punto di vista tributario.
La tematica della doppia tassazione sui dividendi di fonte estera coinvolge normative interne, prassi amministrative e accordi internazionali, richiedendo quindi un'attenta analisi caso per caso. Inoltre, la materia ha subito evoluzioni importanti negli ultimi anni a seguito di pronunce della Cassazione, integrate da nuove direttive europee, che incidono sulla procedura per ottenere il rimborso delle imposte indebitamente subìte. È proprio alla luce di questi cambiamenti che la conoscenza degli strumenti disponibili, delle tempistiche e delle modalità operative rappresenta oggi un elemento chiave per ottimizzare il carico fiscale sui dividendi esteri e tutelare il proprio patrimonio.
Quando un investitore italiano percepisce dividendi da società estere, il suo guadagno è sottoposto a due livelli di imposizione: la prima tassazione avviene nello Stato di fonte (dove ha sede la società pagante), il quale trattiene una ritenuta «alla fonte» sui proventi, mentre il secondo prelievo fiscale è praticato dallo Stato di residenza, ovvero l’Italia. Le aliquote sono sensibilmente differenti a seconda dei Paesi: in Svizzera la ritenuta può raggiungere il 35%, mentre negli USA si attesta generalmente al 30%, riducibile tramite trattati bilaterali. Successivamente, sull’importo residuo che giunge in Italia (il netto frontiera), viene applicata un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%, come disposto dal DPR 600/73.
Un aspetto da tenere sempre presente è che la doppia imposizione è legata al Paese estero in cui la società produce utile, non alla borsa in cui viene acquistato il titolo: acquistare ad esempio titoli francesi sulla Borsa Italiana non mette al riparo dalla doppia imposizione.
Dal punto di vista amministrativo, la gestione della doppia tassazione può variare: se i dividendi sono percepiti tramite una banca o altro intermediario residente in Italia, la ritenuta italiana viene applicata sul cosiddetto «netto frontiera»; se sono percepiti direttamente, la dichiarazione dei dividendi deve essere fatta al lordo delle ritenute estere subite, con il rischio di perdere la possibilità di dedurre quanto già pagato all’estero e subire così una pressione fiscale ingiustificata. Il riconoscimento di crediti d’imposta o la richiesta di rimborso delle eccedenze rappresentano la soluzione al problema, ma richiedono attività specifiche e un’attenta verifica della normativa applicabile e delle convenzioni tra Italia e Stato estero.
Il concetto di “netto frontiera” è un pilastro nella tassazione dei dividendi di fonte estera. Secondo l’art. 27 del DPR 600/1973, qualora il pagamento avvenga attraverso un intermediario residente, l’aliquota del 26% si applica sulla somma già depurata delle ritenute estere: la base imponibile non è il dividendo originario, ma il valore effettivamente incassato dopo le trattenute. Questo riduce l’aggravio fiscale sul contribuente nella misura corrispondente alle imposte trattenute all’estero.
La situazione si complica però qualora l’investitore non utilizzi intermediari residenti; in tal caso, la dichiarazione deve essere fatta sul lordo, senza poter dedurre la ritenuta estera, con evidente rischio di doppio prelievo sullo stesso reddito.
Il nodo della doppia imposizione viene sciolto dalle convenzioni internazionali – Double Taxation Conventions – che l’Italia ha stipulato con oltre 100 Paesi esteri. Questi accordi, ispirati al Modello OCSE, stabiliscono:
Tuttavia, non tutte le convenzioni prevedono analoga tutela: ad esempio, per i redditi prodotti in Paesi come Malta, Singapore, Cipro e Principato di Monaco le limitazioni sono esplicite e non consentono la detrazione o il rimborso. Di conseguenza, la verifica della convenzione specifica è una fase imprescindibile per pianificare l'investimento e tutelare il rendimento netto atteso.
Per recuperare le somme trattenute in eccesso all’estero, il contribuente residente in Italia deve attivare una procedura articolata che coinvolge amministrazione fiscale estera, eventuali intermediari e, in caso di diniego, le corti tributarie italiane. La tempistica e le modalità variano in base allo Stato della società emittente e alle previsioni delle convenzioni contro la doppia imposizione.
Generalmente si distinguono due filoni di intervento:
Per ogni richiesta di rimborso sono generalmente richiesti:
I tempi di esecuzione sono spesso lunghi: in media, la prassi evidenzia attese anche di diversi mesi dall’inoltro della richiesta. L’investitore può affidare l’incarico a intermediari (banche o consulenti), ma non tutti forniscono il servizio, e spesso lo propongono con costi accessori elevati. Tra le principali criticità si segnalano:
La Svizzera prevede invece una ritenuta alla fonte del 35%, la più elevata tra i Paesi OCSE: l’eccedenza rispetto all’aliquota convenzionale può essere rimborsata su istanza corredata da certificazione bancaria e di residenza fiscale. La procedura può risultare particolarmente onerosa dal punto di vista documentale e temporale, soprattutto in assenza di intermediari efficienti o nelle ipotesi di investimenti di importo limitato. Di seguito una tabella esemplificativa delle principali aliquote e differenze procedurali:
| Paese | Ritenuta standard | Aliquota Convenzionale | Procedure |
| USA | 30% | 15% (con W-8BEN) | Richiesta preventiva/Modulo tax claim |
| Germania | 26,375% | 15% | Rimborso eccedenza/Modulo tedesco e certificati |
| Svizzera | 35% | 15% | Rimborso eccedenza/Iter documentale complesso |
È quindi indispensabile conoscere le specificità normative di ciascun Paese e documentarsi attentamente prima di investire in titoli esteri.
Con la pubblicazione della Direttiva Faster and Safer Tax Excess Relief (FASTER) nell’Unione Europea, la prospettiva per gli investitori è di una semplificazione delle procedure di rimborso relative alle ritenute subite all’estero. La nuova direttiva sarà recepita entro il 31 dicembre 2028 e troverà applicazione dal 2030, con l’obiettivo dichiarato di standardizzare, velocizzare e rendere più sicure le procedure di recupero fiscale.
Le principali novità riguardano:
Affrontare la doppia imposizione sui dividendi di fonte estera richiede preparazione, approfondimento del quadro normativo e una pianificazione accurata. In un contesto di crescente mobilità dei capitali e di continue innovazioni nelle procedure amministrative e giudiziarie, la tutela del rendimento degli investimenti internazionali passa da scelte consapevoli sulle modalità di percezione dei dividendi e sull’accertamento del trattamento fiscale applicabile.
Le principali raccomandazioni possono così riassumersi: