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Cosa fare se mi viene sospeso lo stipendio dall'azienda

di Marcello Tansini pubblicato il
Stipendio dall'azienda

La sospensione dello stipendio è una situazione delicata che può avere conseguenze economiche e personali. Motivi, limiti legali, tutele e azioni da intraprendere per proteggere i propri diritti.

Il contratto di lavoro subordinato si fonda su un equilibrio: il dipendente offre la propria prestazione lavorativa e, in cambio, percepisce lo stipendio. Tuttavia, esistono circostanze particolari in cui il flusso retributivo può subire un’interruzione. Non si tratta di una decisione arbitraria dei datori di lavoro, ma di situazioni che la normativa e la giurisprudenza regolano in modo preciso. Gli scenari variano da eventi di forza maggiore, come calamità impreviste, fino a motivi disciplinari o situazioni legate a inidoneità temporanea.

I limiti alla sospensione dello stipendio da parte dell'azienda

La normativa italiana protegge il diritto alla retribuzione sancendo che il datore di lavoro non può sospendere il pagamento in modo discrezionale. Il principio della "corrispondenza delle prestazioni" prevede che le due parti siano entrambe obbligate a rispettare le reciproche obbligazioni. Conformemente agli artt. 1206, 1256, 1463 e 1464 cod. civ., l’interruzione dello stipendio è consentita solo in casi di impossibilità oggettiva e assoluta, non imputabile all’impresa a ricevere la prestazione.

Esempi di forza maggiore possono essere: calamità naturali distruttive, incidenti imprevedibili che rendano inservibili impianti strategici o situazioni assimilabili in cui il lavoratore sia totalmente impossibilitato a svolgere compiti per ragioni esterne e non attribuibili a errori gestionali o organizzativi aziendali.

Il calo di lavoro, crisi di mercato, perdita di clienti o commesse sono invece configurati come rischi tipici dell’attività d’impresa e rimangono a carico del datore di lavoro, senza mai giustificare una sospensione unilaterale dello stipendio. La Cassazione (ad es. sentenza 14419/2019) ribadisce che in caso di difficoltà economiche aziendali il datore di lavoro deve ricorrere a strumenti quali Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali previsti dalla normativa, e non può trasferire il "costo dell’inattività" ai lavoratori tramite la sospensione delle retribuzioni.

L’azienda, per non pagare la retribuzione durante una sospensione, deve dimostrare due condizioni:

  • la totale impossibilità oggettiva a far lavorare il dipendente nelle sue mansioni;
  • l’impossibilità di adibire il lavoratore anche temporaneamente a mansioni equivalenti o alternative.
In assenza di queste condizioni, la sospensione del pagamento costituisce inadempimento contrattuale e può essere contestata sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Le cause legittime di sospensione e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione

Gli eventi che giustificano la sospensione della retribuzione possono essere riassunti in pochi casi eccezionali. Il più importante è la cosiddetta impossibilità sopravvenuta della prestazione, prevista dagli artt. 1463 e 1464 c.c. Si tratta di situazioni in cui, per cause oggettive e imprevedibili, la prestazione lavorativa diventa materialmente irrealizzabile:

Perché la sospensione sia legittima, occorre che:

  • l’evento che impedisce la prestazione sia assoluto e non superabile tramite una riorganizzazione ragionevole;
  • tale impossibilità non dipenda da scelte, errori o colpe dell’azienda.
Esempi ricorrenti sono eventi catastrofici, incidenti irreparabili o provvedimenti dell’autorità che precludano l’accesso ai locali aziendali. Mancanze dovute a semplice calo di lavoro, inidoneità non documentata o scelte organizzative, invece, non permettono la sospensione dello stipendio.

Inoltre, nel caso di valutazione di inidoneità temporanea per motivi sanitari, la giurisprudenza richiede che il datore esplori ogni possibilità di ricollocazione anche temporanea in mansioni differenti ma compatibili, prima di procedere alla sospensione della retribuzione. La sospensione è concessa solo come misura estrema e residuale, quando tutte le alternative siano realmente impraticabili e tale situazione sia comprovata in modo puntuale e documentato.

Cosa fare se la sospensione non è giustificata

Quando la sospensione retributiva appare non supportata da valide ragioni legali, la persona interessata può agire seguendo alcuni percorsi specifici per tutelare i propri diritti:

  • Verifica delle motivazioni: è opportuno domandare per iscritto al datore di lavoro le ragioni e le basi giuridiche del provvedimento di sospensione.
  • Contestazione scritta: mediante comunicazione formale, la sospensione può essere contestata, eventualmente richiedendo l’intervento dei rappresentanti sindacali o di un legale.
  • Documentazione della propria disponibilità al lavoro: anche se la giurisprudenza genera una presunzione automatica di disponibilità, è consigliabile conservare prove di essere a disposizione (messaggi, pec, dichiarazioni).
  • Richiesta di pagamento delle retribuzioni dovute: se la sospensione risulta illegittima, si può inviare una lettera di diffida per il pagamento degli arretrati salariali maturati durante il fermo.
  • Intervento degli enti preposti: coinvolgere l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che può verificare e contestare eventuali inadempienze aziendali.
  • Tutela giudiziale: qualora il contenzioso non si risolva in via amichevole o sindacale, è possibile agire in giudizio per il riconoscimento del diritto alla retribuzione e al risarcimento di eventuali danni ulteriori patiti.
Il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione anche per i periodi in cui risulti sospeso senza giusta causa. La tempistica e la strategia di intervento devono essere valutate caso per caso, possibilmente con l’assistenza di professionisti esperti in diritto del lavoro.

La sospensione dello stipendio per motivi disciplinari e penali

Le sanzioni disciplinari possono comportare la sospensione dal servizio e, conseguentemente, della retribuzione, ma solo a seguito di precise procedure, nelle quali viene garantito pieno diritto di difesa. Le fattispecie più gravi, come sospensioni derivanti da provvedimenti penali, hanno regole ancora più stringenti.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sentenza 7479/2025) chiarisce che il lavoratore sottoposto a misura cautelare (carcerazione preventiva) o sospeso per motivi penali non ha diritto al pagamento dello stipendio per il periodo di sospensione, anche qualora questa si sovrapponga con stati di malattia o altre cause di assenza giustificata. Tale interruzione è pienamente legittima poiché derivante da un inadempimento grave e addebitabile al dipendente.

Le procedure disciplinari devono svolgersi garantendo:

  • la contestazione formale dell’addebito al lavoratore;
  • la possibilità di replica e difesa entro i termini stabiliti dal CCNL applicabile;
  • la proporzionalità tra la gravità del comportamento e la misura sospensiva adottata.
La sospensione in pendenza di procedimento penale può essere sia obbligatoria che facoltativa, come previsto dai contratti collettivi e dalla normativa vigente. Resta esclusa ogni tutela ai sensi dell’art. 2110 c.c. (malattia/maternità) nelle ipotesi di condotte penalmente rilevanti imputabili al lavoratore. Tuttavia, l’azienda deve sempre giustificare ogni misura adottata e garantire il rispetto delle tutele procedimentali richieste per legge e contratto collettivo.

La disponibilità al lavoro e la tutela in caso di sospensione

Nel caso di sospensione unilaterale senza motivazioni valide, la legge tutela il dipendente attraverso il concetto di "mora credendi" (art. 1206 c.c.), secondo cui il solo fatto di essere stato allontanato originerebbe il diritto al pagamento. Il lavoratore non è obbligato a recarsi ogni giorno in azienda o a inviare comunicazioni ripetute per dimostrare la propria disponibilità al lavoro: la sospensione da parte datoriale crea una presunzione automatica di disponibilità.

Il diritto alla retribuzione decade solo ove il dipendente manifesti in modo inequivoco la volontà di non voler più proseguire il rapporto di lavoro (ad esempio, accettando altre occupazioni esclusive e dichiarandolo).

Per rafforzare la tutela, è consigliabile conservare ogni tipo di documentazione utile che testimoni il permanere dell’interesse a rientrare e adempiere alle mansioni, specialmente nei casi in cui il datore di lavoro dovesse contestare la presunta inattività o l’abbandono del posto.