La sospensione dello stipendio è una situazione delicata che può avere conseguenze economiche e personali. Motivi, limiti legali, tutele e azioni da intraprendere per proteggere i propri diritti.
Il contratto di lavoro subordinato si fonda su un equilibrio: il dipendente offre la propria prestazione lavorativa e, in cambio, percepisce lo stipendio. Tuttavia, esistono circostanze particolari in cui il flusso retributivo può subire un’interruzione. Non si tratta di una decisione arbitraria dei datori di lavoro, ma di situazioni che la normativa e la giurisprudenza regolano in modo preciso. Gli scenari variano da eventi di forza maggiore, come calamità impreviste, fino a motivi disciplinari o situazioni legate a inidoneità temporanea.
La normativa italiana protegge il diritto alla retribuzione sancendo che il datore di lavoro non può sospendere il pagamento in modo discrezionale. Il principio della "corrispondenza delle prestazioni" prevede che le due parti siano entrambe obbligate a rispettare le reciproche obbligazioni. Conformemente agli artt. 1206, 1256, 1463 e 1464 cod. civ., l’interruzione dello stipendio è consentita solo in casi di impossibilità oggettiva e assoluta, non imputabile all’impresa a ricevere la prestazione.
Esempi di forza maggiore possono essere: calamità naturali distruttive, incidenti imprevedibili che rendano inservibili impianti strategici o situazioni assimilabili in cui il lavoratore sia totalmente impossibilitato a svolgere compiti per ragioni esterne e non attribuibili a errori gestionali o organizzativi aziendali.
Il calo di lavoro, crisi di mercato, perdita di clienti o commesse sono invece configurati come rischi tipici dell’attività d’impresa e rimangono a carico del datore di lavoro, senza mai giustificare una sospensione unilaterale dello stipendio. La Cassazione (ad es. sentenza 14419/2019) ribadisce che in caso di difficoltà economiche aziendali il datore di lavoro deve ricorrere a strumenti quali Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali previsti dalla normativa, e non può trasferire il "costo dell’inattività" ai lavoratori tramite la sospensione delle retribuzioni.
L’azienda, per non pagare la retribuzione durante una sospensione, deve dimostrare due condizioni:
Gli eventi che giustificano la sospensione della retribuzione possono essere riassunti in pochi casi eccezionali. Il più importante è la cosiddetta impossibilità sopravvenuta della prestazione, prevista dagli artt. 1463 e 1464 c.c. Si tratta di situazioni in cui, per cause oggettive e imprevedibili, la prestazione lavorativa diventa materialmente irrealizzabile:
Perché la sospensione sia legittima, occorre che:
Inoltre, nel caso di valutazione di inidoneità temporanea per motivi sanitari, la giurisprudenza richiede che il datore esplori ogni possibilità di ricollocazione anche temporanea in mansioni differenti ma compatibili, prima di procedere alla sospensione della retribuzione. La sospensione è concessa solo come misura estrema e residuale, quando tutte le alternative siano realmente impraticabili e tale situazione sia comprovata in modo puntuale e documentato.
Quando la sospensione retributiva appare non supportata da valide ragioni legali, la persona interessata può agire seguendo alcuni percorsi specifici per tutelare i propri diritti:
Le sanzioni disciplinari possono comportare la sospensione dal servizio e, conseguentemente, della retribuzione, ma solo a seguito di precise procedure, nelle quali viene garantito pieno diritto di difesa. Le fattispecie più gravi, come sospensioni derivanti da provvedimenti penali, hanno regole ancora più stringenti.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sentenza 7479/2025) chiarisce che il lavoratore sottoposto a misura cautelare (carcerazione preventiva) o sospeso per motivi penali non ha diritto al pagamento dello stipendio per il periodo di sospensione, anche qualora questa si sovrapponga con stati di malattia o altre cause di assenza giustificata. Tale interruzione è pienamente legittima poiché derivante da un inadempimento grave e addebitabile al dipendente.
Le procedure disciplinari devono svolgersi garantendo:
Nel caso di sospensione unilaterale senza motivazioni valide, la legge tutela il dipendente attraverso il concetto di "mora credendi" (art. 1206 c.c.), secondo cui il solo fatto di essere stato allontanato originerebbe il diritto al pagamento. Il lavoratore non è obbligato a recarsi ogni giorno in azienda o a inviare comunicazioni ripetute per dimostrare la propria disponibilità al lavoro: la sospensione da parte datoriale crea una presunzione automatica di disponibilità.
Il diritto alla retribuzione decade solo ove il dipendente manifesti in modo inequivoco la volontà di non voler più proseguire il rapporto di lavoro (ad esempio, accettando altre occupazioni esclusive e dichiarandolo).
Per rafforzare la tutela, è consigliabile conservare ogni tipo di documentazione utile che testimoni il permanere dell’interesse a rientrare e adempiere alle mansioni, specialmente nei casi in cui il datore di lavoro dovesse contestare la presunta inattività o l’abbandono del posto.