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Dialisi, chemioterapia, terapie salvavita: l'elenco delle cure che esentano dalla visita fiscale INPS. Chi può uscire di casa senza rischi

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di Dott.ssa Sara Melchionda pubblicato il

Dialisi, chemioterapia e terapie salvavita: una nuova circolare INPS ridefinisce le regole sull'esenzione dalla visita fiscale. Quali cure e strutture danno diritto all'esonero.

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha introdotto importanti aggiornamenti in materia di tutela della malattia con la circolare n. 65 pubblicata il 16 giugno 2026. Questa iniziativa nasce dall'esigenza di adattare la normativa all'evoluzione dei trattamenti sanitari, considerando che oggi molte terapie complesse vengono gestite anche in modalità ambulatoriale e non più solo tramite ricovero ospedaliero.

L'aggiornamento si concentra sull'esenzione dalla visita fiscale durante assenze per terapie intensive e salvavita, fornendo criteri chiari e uniformi sia in termini di indennità di malattia sia di obbligo di reperibilità. La finalità è garantire ai lavoratori in condizioni cliniche impegnative una tutela previdenziale conforme al loro effettivo stato di salute, evitando discriminazioni tra chi effettua cure in ospedale e chi segue percorsi equivalenti fuori dal ricovero tradizionale. Il provvedimento introduce un elenco dettagliato delle prestazioni e delle strutture interessate, precisando in quali casi si possono applicare le stesse tutele previste per il ricovero anche a nuove modalità organizzative dell'assistenza sanitaria.

Cosa prevede la circolare INPS n. 65/2026: criteri e novità

Con la circolare n. 65/2026, l'INPS chiarisce le regole sui trattamenti sanitari che danno diritto all'esenzione dalla visita fiscale. L'adeguamento normativo si basa sull'osservazione che molte cure ad alta complessità vengono offerte in day hospital o con accessi ambulatoriali programmati. Secondo la nuova disciplina, determinati percorsi terapeutici sono ora equiparati al ricovero ospedaliero quando:

  • comportano un impegno clinico tale da impedire di lavorare;
  • necessitano di presenza continuativa o giornaliera nella struttura sanitaria;
  • richiedono un'assistenza organizzata e documentata (cartella clinica, PTI, équipe multidisciplinare).
Tutto ciò consente di estendere la tutela previdenziale prevista per il ricovero ospedaliero anche alle prestazioni realizzate in ambito ambulatoriale, purché soddisfino le condizioni evidenziate. L'INPS puntualizza inoltre che, nelle casistiche in cui tali requisiti non siano presenti, l'assenza lavorativa resta disciplinata come malattia ordinaria, con obbligo di reperibilità e la necessità di presentare il relativo certificato medico. Il documento introduce così una distinzione netta tra giorni coperti da vera equiparazione a ricovero e giorni soggetti a regole ordinarie, specie nei percorsi di assistenza prolungata o nei trattamenti semiresidenziali.

Prestazioni e terapie equiparate al ricovero ospedaliero

Nell'ottica di uniformare la tutela previdenziale, la circolare specifica dettagliatamente quali cure vengano considerate, a fini INPS, analoghe al ricovero. Queste comprendono:

  • Day Service Ambulatoriale (DSA), ovvero interventi diagnostico-terapeutici complessi svolti in giornata;
  • Day Surgery, per interventi chirurgici effettuati senza pernottamento;
  • Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC) che comportano una presa in carico sanitaria multidisciplinare;
  • Bassa Intensità Chirurgica (BIC);
  • Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC);
  • Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) associati a patologie gravi o croniche.
L'assimilazione di questi trattamenti al regime di day hospital permette che nelle giornate di cura il lavoratore sia dispensato dall'obbligo di reperibilità per la visita fiscale.
Il principio guida è che l'effettivo impegno terapeutico venga sempre riconosciuto sia dal punto di vista clinico sia amministrativo. Sono escluse dall'equiparazione le terapie non integrate in percorsi sanitari strutturati, come semplici controlli, cure in centri diurni privi di assistenza continuativa, terapie riabilitative o socioeducative senza base sanitari. Di conseguenza, solo le giornate documentate da struttura sanitaria abilitata e organizzata secondo i criteri indicati danno diritto all'esenzione.

Le strutture sanitarie interessate e le condizioni

La circolare individua quali sedi e strutture possono rilasciare documentazione valida per l'assimilazione al ricovero:

  • Centri di Salute Mentale, ma esclusivamente in presenza di ospitalità notturna qualificata come ricovero breve;
  • Case della Comunità, per quanto riguarda attività di day service;
  • Centri per i Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), purché accreditati e organizzati per una presa in carico sanitaria strutturata con cartella clinica, PTI ed équipe multidisciplinare;
  • Comunità terapeutiche e strutture dedicate alla salute mentale, se dotate di accreditamento SSN e se garantiscono assistenza medica continuativa.
Nei centri e nelle comunità sprovviste di assistenza sanitaria permanente, la degenza viene, invece, valutata come permanenza semiresidenziale, rientrando così nella disciplina della malattia comune. Ciò esclude l'applicazione dell'equiparazione nei casi in cui le attività siano eminentemente socio-educative oppure riabilitative, e non sia assicurato un presidio sanitario costante.

Obblighi di reperibilità e fasce orarie

La disciplina della reperibilità rappresenta un elemento centrale nella gestione dell'assenza dal lavoro:

  • Nelle giornate di ricovero o loro assimilati, non si applicano le fasce orarie per la visita fiscale;
  • Tutte le altre assenze per malattia, invece, richiedono la disponibilità a ricevere controlli medici presso il domicilio indicato;
Nel caso di trattamenti semiresidenziali o ambulatoriali non assimilati, il lavoratore è sottoposto alle fasce di reperibilità, tipicamente stabilite dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, sia nei giorni feriali che festivi. È importante distinguere: se la permanenza avviene in una struttura sanitaria che rappresenta il luogo di domicilio temporaneo durante la malattia, l'indirizzo da comunicare ai fini della reperibilità deve essere quello della struttura stessa. In assenza della copertura assimilata al ricovero ospedaliero, la mancata reperibilità in queste ore può comportare sanzioni fino alla decadenza dell'indennità.

Documentazione e procedure per godere dell'esenzione

Per ottenere l'esenzione, si rende necessaria una corretta predisposizione e trasmissione della documentazione sanitaria. Le condizioni variano secondo la tipologia dell'assenza:

  • Se la prestazione è assimilata al ricovero ospedaliero occorre fornire:
    • un certificato di presenza presso la struttura sanitaria oppure, ove previsto, il documento di dimissione (con diagnosi e periodo di assistenza);
    • documentazione clinica in grado di attestare il percorso di day hospital, day surgery, MAC o PAC.
  • In caso di malattia comune (incluse le giornate tra una prestazione e l'altra in percorsi di dimissioni protette):
    • è indispensabile il certificato medico, trasmesso telematicamente dal proprio medico curante, indicante l'incapacità temporanea al lavoro e l'indirizzo presso cui il lavoratore risulterà reperibile.
Un aspetto cruciale è la tracciabilità delle cure, assicurata attraverso cartelle cliniche, PTI e registri di accesso, strumenti necessari non solo per motivare l'assenza ma anche per ottenerne l'equiparazione ai fini previdenziali.

Dimissioni protette e trattamenti semiresidenziali

I percorsi di dimissione protetta, previsti spesso a seguito di ricovero ospedaliero, permettono il proseguimento delle cure tramite accessi programmati in ospedale o in struttura specializzata. La circolare distingue chiaramente:

  • Le giornate di effettivo accesso per prestazioni sanitarie sono da considerarsi equiparate al ricovero, con esenzione da visita fiscale.
  • I giorni intermedi, tra un accesso e l'altro, vengono invece trattati come malattia comune: il lavoratore deve esser coperto da certificato di incapacità lavorativa e risultare reperibile secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Nei trattamenti semiresidenziali, cioè in strutture diurne o comunità senza presidio sanitario costante, la tutela previdenziale si limita al regime della malattia ordinaria, con tutte le relative conseguenze sui controlli e sugli obblighi di presenza. L'accurata distinzione tra queste situazioni punta a evitare abusi e a garantire coerenza tra la reale condizione sanitaria e le agevolazioni concesse dal sistema previdenziale.


Dott.ssa Sara Melchionda

La Dott.ssa Sara Melchionda è un’esperta nel settore della sanità con oltre 15 anni di esperienza. Laureata in Tossicologia dell'ambiente e alimenti all'Università Statale di Lodi, ha sviluppato una solida competenza nelle tematiche legate alla sicurezza sanitaria, alla prevenzione dei rischi e alla valutazione degli effetti delle sostanze sulla salute. Nel corso della sua carriera ha collabora...