Effettuare un trasferimento di denaro tramite bonifico bancario rappresenta una pratica diffusa, ben disciplinata dal sistema normativo italiano. La donazione di denaro è un contratto con cui una persona (donante) arricchisce un altro soggetto (donatario) senza un corrispettivo, motivata da spirito di liberalità. Per la validità della maggior parte delle donazioni è necessaria la forma dell’atto pubblico redatto da un notaio con la presenza di due testimoni. Si distinguono:
- Donazione diretta: trasferimento immediato di denaro o di altri beni
- Donazione indiretta: il beneficiario riceve un vantaggio attraverso un’altra operazione (ad esempio, il pagamento diretto di un bene a suo favore)
Un’eccezione importante è rappresentata dalla
donazione di modico valore, per la quale il legislatore consente forme semplificate, anche solo tramite consegna materiale o bonifico, a condizione che il valore della donazione sia irrilevante rispetto al patrimonio del donante.
Quando il bonifico senza notaio comporta l'obbligo di restituzione: i criteri di modicità
Stando a quanto stabilito dalla normativa vigente, non tutte le donazioni effettuate tramite bonifico bancario sono valide. Il rischio di dover restituire il denaro si materializza quando l’importo trasferito non può essere considerato di modico valore rispetto alle condizioni economiche complessive di chi effettua la donazione.
Modicità e confronto con il patrimonio del donante:
- Non esistono soglie fisse valide per tutti: la valutazione di "modico" è sempre relativa. Una somma che per un donante benestante non incide sensibilmente, può rappresentare un impegno significativo o addirittura insostenibile per altri.
- La legge prevede che sia necessario valutare l’insieme dei redditi, dei beni e dei debiti al momento del trasferimento. Se il regalo comporta un sacrificio economico percepibile, allora non è modico.
Quando
manca la forma dell’atto pubblico per
donazioni di soldi di valore non modico, cioè quando non si effettua il trasferimento di soldi tramite un notaio e con due testimoni, allora
possono risultare nulle. In questi casi, la somma trasferita è considerata un
pagamento non dovuto e chi l’ha ricevuta può essere
costretto a restituirla in qualsiasi momento, anche anni dopo.
Situazione |
Conseguenza |
Bonifico di modico valore |
Valido senza notaio |
Bonifico rilevante sul patrimonio |
Necessario atto notarile |
Mancanza atto notarile per donazione non modica |
Obbligo di restituzione della somma |
La sentenza del Tribunale di Livorno: conseguenze e casi concreti
Con la sentenza n. 504 del 9 giugno 2025, il Tribunale di Livorno ha stabilito che, quando l’importo di un regalo tramite bonifico non è modico, si tratta di donazione diretta che, senza atto notarile, può essere dichiarata nulla, con conseguente restituzione della somma.
Se, infatti, la donazione avviene tramite bonifico bancario e senza atto notarile, può essere dichiarata nulla e pertanto deve essere restituita.
I giudici sono arrivati a tale conclusione dopo aver ben analizzato un caso e deciso:
- Il caso specifico: Il soggetto donante aveva un saldo bancario negativo superiore a 10.000 euro, la somma trasferita rappresentava un terzo di questa esposizione. Il tribunale ha escluso che si trattasse di donazione modica e, accertata l’assenza di atto pubblico, ha dichiarato la nullità della donazione.
- Conseguenza pratica: Il beneficiario si è trovato obbligato a restituire l’importo ricevuto, classificato come indebito oggettivo, ossia come un trasferimento privo di causa giuridica valida.
- Casi frequenti: Bonifici tra parenti (genitori/figli, nonni/nipoti), elargizioni fra partner conviventi, movimenti rilevanti nel contesto di una successione ereditaria. La nullità può essere fatta valere anche da terzi eredi interessati a ricostituire l’asse ereditario.
Come donare denaro in modo legale e sicuro
Per effettuare una corretta
donazione di denaro senza rischiare di incorrere in problemi è sempre bene seguire passaggi specifici, come:
- Valutare l’entità della somma rispetto al patrimonio complessivo: per importi modesti, un semplice bonifico può essere sufficiente.
- Individuare chiaramente la causale: in caso di donazione indiretta, specificare a quale operazione o bene è destinata la somma trasferita (es. saldo fattura, pagamento immobile).
- Per somme rilevanti, optare per la stipula di un atto pubblico notarile con testimoni: unica modalità che assicura sicurezza giuridica e impedisce contestazioni future.
- In alternativa, formalizzare per iscritto un contratto di prestito: se l’intenzione non è la liberalità ma il prestito, specificare termini e modalità di restituzione.
- Consigliarsi sempre con un professionista (notaio/avvocato) quando l’importo è significativo o la situazione patrimoniale complessa.