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Dove si possono installare pannelli fotovoltaici e impianti su terreni agricoli in base Decreto Agricoltura 2024

di Chiara Compagnucci pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il
Decreto Agricoltura 2024

Dove installare pannelli fotovoltaici su terreni agricoli secondo il Decreto Agricoltura 2024: regole, limiti e novitŕ per l’energia solare nel settore agricolo

L’installazione di pannelli fotovoltaici e di impianti solari su terreni agricoli è stata recentemente ridefinita dalla normativa nazionale, ridefinendo opportunità, vincoli e casi particolari per chi intende integrare la produzione agricola con quella energetica. Il Decreto Agricoltura, entrato in vigore come risposta all’esigenza di preservare la produttività dei suoli coltivabili e al tempo stesso favorire la diffusione di energie rinnovabili, ha introdotto una nuova disciplina sulle aree idonee per la localizzazione degli impianti fotovoltaici, distinguendo tra il divieto generale e una serie di deroghe e particolarità. 

La nuova disciplina, cosa prevede il Decreto Agricoltura

Il Decreto Agricoltura stabilisce un divieto generale all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra su superfici agricole, per contenere il consumo di suolo destinato alle colture. Tuttavia, la normativa si caratterizza per l’approccio selettivo alle deroghe, consentendo la realizzazione o il mantenimento di impianti fotovoltaici in precise categorie di aree considerate idonee. Tra queste vi sono:

  • Siti dove sono già presenti impianti fotovoltaici, limitatamente a interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o ricostruzione senza ampliamento delle superfici occupate.
  • Cave cessate, miniere non più sfruttabili, aree degradate o da bonificare.
  • Sedi e impianti del gruppo Ferrovie dello Stato, gestori di infrastrutture ferroviarie, società aeroportuali e concessionarie autostradali.
  • Aree interne a impianti industriali o stabilimenti e zone agricole entro 500 metri da tali strutture, oltre a quelle adiacenti alla rete autostradale, entro un limite di 300 metri.
Restano escluse dal divieto anche le installazioni destinate a progetti attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e quelle finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Rilevante il principio secondo cui le restrizioni non si applicano a progetti avviati o con procedure amministrative già in corso al momento di entrata in vigore della norma. Le disposizioni sono state poi recepite e integrate dal Decreto Ministeriale sulle “aree idonee”, con cui le regioni saranno chiamate a delimitare puntualmente le zone ammissibili o vietate su scala locale, sulla base dei criteri omogenei nazionali.

Eccezioni, focus su agrivoltaico e comunità energetiche

Il quadro attuale tutela e promuove esplicitamente il cosiddetto agrivoltaico, ossia quelle installazioni in cui i moduli fotovoltaici sono collocati su strutture rialzate, permettendo la regolare prosecuzione delle attività agricole o zootecniche sottostanti. Per essere considerato agrivoltaico, un impianto deve:

  • Garantire la coesistenza tra produzione agricola e generazione elettrica.
  • Rispettare altezze minime per permettere il passaggio di macchinari agricoli o bestiame (es. almeno 2,1 metri per le colture e 1,3 metri per attività zootecniche).
  • Prevedere monitoraggio dell’impatto su produttività e condizioni del suolo.
L’agrivoltaico beneficia di incentivi statali ed è parte integrante delle strategie nazionali per la transizione energetica, sostenendo la multifunzionalità rurale. Un’altra eccezione importante è quella delle Comunità Energetiche Rinnovabili: iniziative collettive che permettono la condivisione dell’energia prodotta a livello di comunità, valorizzando anche le superfici agricole in modo sostenibile e partecipato.

Dove NON è consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici a terra

Ai sensi della disciplina vigente, tutti i terreni classificati come agricoli dai piani urbanistici sono esclusi dalla possibilità di ospitare nuovi impianti fotovoltaici a terra, fatta esclusione per le aree idonee individuate e le esenzioni appena citate. Il divieto si applica, in particolare, anche a:

  • Siti oggetto di bonifica che non rientrano nelle casistiche di deroga.
  • Aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali o commerciali (eccetto quelle specificate dal decreto come ammissibili).
  • Aree sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico rilevante, come definite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Per ulteriori dettagli urbanistici sulle costruzioni e gli usi ammessi su terreni agricoli si possono consultare approfondimenti normativi come Quali tipi di costruzioni sono possibili su terreni agricoli?

Procedura, tempistiche e ruolo di regioni e comuni

La localizzazione degli impianti e le eccezioni rientrano nella disciplina statale e regionale: alle amministrazioni comunali non è consentito introdurre ulteriori restrizioni o regole specifiche che limitino o amplino autonomamente la possibilità di installazione, evitando la frammentazione normativa. Le Regioni, di concerto con la normativa nazionale, hanno 180 giorni dal recepimento della disciplina per adottare le proprie delibere, individuando zone idonee e non idonee.

  • Le istanze già avviate restano sottoposte alle precedenti regole vigenti.
  • Per nuovi impianti, l’autorizzazione segue una procedura che per piccoli impianti può essere semplificata, mentre al crescere della potenza è obbligatoria la valutazione di impatto ambientale e l’attuazione dei piani regolatori.
  • Il Ministero dell’Ambiente fornisce chiarimenti in caso di dubbi sulle specifiche situazioni territoriali.
Le autorità centrali e regionali monitorano tramite apposite piattaforme il raggiungimento dei target nazionali di energia rinnovabile e l’effettivo rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici.

Durata dei contratti di superficie e nuovi vincoli fiscali

Un importante aggiornamento riguarda la concessione del diritto di superficie per l’installazione di impianti fotovoltaici. I contratti, anche preliminari, relativi a terreni ricadenti nelle aree idonee, non possono avere una durata inferiore a sei anni e, salvo diversa pattuizione, si intendono rinnovati per altri sei alla scadenza. Gli accordi prevedono la possibilità di ulteriori rinnovi, salvo disdetta comunicata nei tempi e nelle modalità previste dalla legge.

Per quanto concerne il trattamento fiscale, la normativa dispone che i redditi derivanti dalla produzione e dalla cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici a terra, nel limite della cosiddetta “agrarietà” (sino a 260.000 kWh), siano trattati fiscalmente come reddito agrario; oltre questo limite, invece, si applicano le regole del reddito d’impresa. Per gli impianti nuovi, attivati dopo l’attuale disciplina, la tassazione ordinaria si applica anche alle quantità eccedenti.

Le novità dal DM Aree Idonee e i prossimi passi

Con il nuovo Decreto Ministeriale sulle aree idonee, il panorama di riferimento è destinato ad aggiornarsi ulteriormente. Le regioni e le province autonome devono approvare specifiche leggi locali per individuare con precisione le aree dove sarà possibile realizzare nuovi impianti rinnovabili e quelle in cui ciò sarà vietato. All’interno delle aree agricole, pertanto, solo alcune situazioni continueranno a risultare ammissibili, garantendo una pianificazione razionale e coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione nazionale.

Le amministrazioni sono tenute a rispettare i principi di minimizzazione dell’impatto ambientale, paesaggistico e culturale, e di privilegiare superfici già compromesse o inutilizzate. Si prevede che eventuali ulteriori restrizioni o aperture saranno oggetto di successivi confronti tra soggetti pubblici, categoria agricola, produttori energetici e comunità locali al fine di tutelare sia l’ambiente sia la sostenibilità economica.

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