Nelle selezioni professionali italiane, la verifica delle informazioni personali dei candidati sta assumendo una dimensione crescente, spostando l’attenzione sull’equilibrio tra diritto alla privacy e necessità aziendali. Datori di lavoro e responsabili HR si trovano a gestire un delicato bilanciamento: da un lato la sicurezza e l'idoneità delle nuove risorse, dall’altro il rigoroso rispetto delle normative sulla protezione dei dati. Un tema di rilievo è certamente quello relativo all’indagine preventiva sulla sfera privata, fenomeno che ha sollevato dubbi sulla liceità dei controlli approfonditi, incentivando dibattiti sulle best practice e i limiti legali previsti dal sistema giuridico nazionale.
Cos'è la due diligence pre-assunzione e quali dati si possono verificare?
Il processo di due diligence applicato al reclutamento personale prevede una serie di accertamenti finalizzati a validare le informazioni dichiarate dai candidati e a identificare eventuali fattori di rischio per l'impresa. Nell’ambito privato e pubblico, le aziende possono richiedere:
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Dati anagrafici e professionali dichiarati nel curriculum vitae;
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Verifica delle precedenti esperienze lavorative e referenze;
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Riscontri su titoli di studio e qualifiche ottenute;
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Controllo sui carichi pendenti (ove previsto dalla legge o dal contratto);
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Eventuali accertamenti sul casellario giudiziale (limitatamente ai reati rilevanti per la posizione proposta).
È importante ricordare che la
raccolta di dati personali durante la selezione deve avvenire nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (
GDPR) e delle norme italiane collegate. L’azienda è obbligata a
fornire un’informativa privacy chiara, indicando ogni finalità e il periodo di conservazione dati. Le richieste di informazioni e documenti devono essere
proporzionate, pertinenti e non eccedenti rispetto al ruolo da ricoprire, escludendo informazioni sensibili non rilevanti (es. orientamento religioso o politico, stato di salute, vita familiare).
Il trattamento dei dati particolari richiede una base giuridica rafforzata e, in assenza di specifiche disposizioni normative, qualunque raccolta di informazioni diverse da quelle strettamente necessarie potrebbe esporre il datore a sanzioni e contenziosi per violazione della privacy e discriminazione.
Carichi pendenti e privacy: limiti legali per il datore di lavoro
La verifica dei carichi pendenti rappresenta una delle fasi più discusse della due diligence pre-assunzione. Questo controllo riguarda la situazione giudiziaria di una persona imputata in procedimenti penali non ancora conclusi. Secondo la normativa italiana, tali elementi sono registrati in un casellario separato rispetto a quello delle condanne definitive e la loro consultazione è fortemente regolamentata.
L’articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) vieta indagini su fatti non pertinenti all’idoneità professionale, a meno che specifiche norme contrattuali o di settore ne consentano la richiesta. Le informazioni giudiziarie sono legittimamente trattabili solo se strettamente necessarie e per precise finalità collegate al ruolo oggetto di selezione. In assenza di previsione legale o di una chiara esigenza sancita da contratto collettivo nazionale (CCNL) o da normativa settoriale, la richiesta del certificato dei carichi pendenti è illegittima.
Il Garante Privacy stabilisce che la base giuridica per questo trattamento deve essere solida e trasparente, e che il datore di lavoro è tenuto a valutare:
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la pertinenza del dato rispetto alle mansioni offerte;
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la proporzionalità nel richiedere dati giudiziari riguardanti il candidato;
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l’obbligatorietà di esistenza di una specifica disposizione normativa.
Richiedere o utilizzare dati giudiziari senza autorizzazione legale specifica può comportare
sanzioni civili (e penali), oltre a reclami da parte dei candidati.
La presunzione di innocenza, fino a sentenza definitiva, è un principio centrale: non può essere motivo esclusivo di esclusione da un processo di selezione la mera presenza di procedimenti in corso non conclusi.
Quando la richiesta di informazioni giudiziarie è lecita o illegittima
La legittimità della richiesta di informazioni giudiziarie si fonda su un insieme di criteri stringenti. L’azienda può richiedere il certificato dei carichi pendenti solo in presenza di una base giuridica precisa, come una norma di legge specifica (es. per incarichi che prevedano la gestione di risorse finanziarie o dati sensibili) o quanto previsto da un CCNL.
La Corte di Cassazione (sez. Lavoro, sentenza n. 19012/2018) ha chiarito che nei casi in cui la normativa (o il CCNL di riferimento) richieda soltanto il certificato penale, non è ammissibile l’estensione arbitraria ad altre forme di controllo, salvo diversa disposizione esplicita. Non è dunque lecito esigere il controllo dei carichi pendenti se non in presenza di ruoli particolarmente delicati e regolati.
La richiesta illegittima si configura quando:
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la funzione da ricoprire non comporta rischi di sicurezza o responsabilità rilevanti;
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non esiste una normativa o un regolamento che imponga/consenta tale verifica;
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la richiesta viene fatta a titolo generale, senza collegamento diretto alle mansioni previste;
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la raccolta delle informazioni giudiziarie avviene in maniera indiscriminata o preventiva senza finalità specifica e documentata.
Al contrario, il controllo può essere
ammesso solo ove giustificato dalla posizione offerta e documentato in modo trasparente nei bilanci privacy, con
un’informativa specifica rivolta ai candidati. Qualunque utilizzo improprio di queste informazioni costituisce una
violazione dei principi di minimizzazione e proporzionalità previste dal GDPR e dallo Statuto dei Lavoratori.
Due diligence approfondita: differenze tra settore privato e pubblico
Le procedure di controllo differiscono sensibilmente tra settore privato e pubblico.
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Nel settore privato, il datore può richiedere dati giudiziari (ad esempio i carichi pendenti) esclusivamente se previsti dal contratto collettivo o da una norma di legge pertinente. In assenza di fondamenta normative solide, la richiesta è illegittima. In alcuni casi, le aziende possono rivolgersi a professionisti accreditati per verifiche investigative extra ma comunque sempre nel rispetto delle norme e previa autorizzazione del candidato.
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Per la Pubblica Amministrazione e gli enti che erogano servizi pubblici, la normativa impone restrizioni ulteriori: l’art. 40 del DPR 445/2000 vieta di chiedere la presentazione di certificati dei carichi pendenti o documenti giudiziari al candidato, ammettendo solo dichiarazioni sostitutive sottoscritte dall’interessato. Solo in fase successiva, in caso di motivati sospetti, potranno essere attivati controlli di verifica formale.
Nei settori più sensibili (es. sicurezza, finanza, tutela della salute pubblica), il ricorso a verifiche approfondite avviene entro limiti circoscritti e sempre a tutela della
pertinenza dei dati e della
dignità delle persone.
Conseguenze sul rapporto di lavoro: mancata assunzione e tutela del candidato
La scoperta di elementi oggettivi dai carichi pendenti può comportare la mancata assunzione, qualora emergano fattori manifestamente incompatibili con la posizione lavorativa da ricoprire. Tuttavia, la decisione deve sempre essere motivata da esigenze concrete legate all’idoneità professionale e alla sicurezza, nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza.
In caso di esclusione per informazioni giudiziarie, il datore:
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è tenuto a dimostrare la stretta connessione tra i dati acquisiti e le mansioni previste;
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deve giustificare la pertinenza delle informazioni con la tutela di asset aziendali, sicurezza dei dati, responsabilità amministrative o altri rischi oggettivi;
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non può escludere il candidato per meri pregiudizi o per informazioni non rilevanti rispetto alla funzione lavorativa;
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ha l’obbligo di trasparenza e, su richiesta, di fornire motivazione precisa della scelta effettuata.
Per il candidato escluso, la normativa offre
strumenti di tutela:
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il diritto a presentare ricorso o segnalazione presso il Garante per la protezione dei dati personali in caso di trattamento illecito di dati;
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il diritto a richiedere la rettifica o la cancellazione di dati non pertinenti o eccessivi;
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l’azione di risarcimento nei confronti del datore che abbia violato obblighi previsti dalla legge.
L’intero processo deve riflettere attenzione ai principi di proporzionalità, necessità e minimizzazione del trattamento, garantendo il
diritto all’equo trattamento anche nelle fasi di selezione del personale.
La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...