Cosa va comunicato al datore di lavoro prima dell'assunzione? Tra doveri, privacy, limiti di legge e possibili conseguenze, come tutelare se stessi e informare il futuro datore.
L'avvio di un nuovo rapporto di lavoro impone una serie di obblighi informativi tassativi, orientati a garantire trasparenza, sicurezza giuridica e tutela per entrambe le parti. Ma quali comunicare tra malattie, problemi, licenziamenti, condanne
Negli ultimi anni, anche grazie al Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022), la disciplina delle informazioni da trasmettere prima dell'instaurazione del contratto lavorativo è stata rafforzata, richiedendo la comunicazione di dati personali, amministrativi e sanitari mirati ed essenziali, ma sempre nel rispetto della privacy. La corretta gestione delle informazioni obbligatorie rappresenta una tutela per il lavoratore e una salvaguardia contro possibili sanzioni per il datore di lavoro. Vediamo quali dati e documenti vanno forniti, quali limiti esistono nella richiesta di notizie e quali conseguenze derivano da omissioni o inesattezze.
Prima della sottoscrizione del contratto, il candidato selezionato deve fornire un insieme di dati e documenti indispensabili per la stipulazione regolare del rapporto. Si tratta di informazioni riconosciute dalla legge come strettamente necessarie a identificare l'individuo, regolarizzare la posizione anagrafica e fiscale, valutare i requisiti per l'accesso a determinate agevolazioni o per la corretta applicazione del trattamento previdenziale:
Relativamente al contratto individuale di lavoro, il Decreto Trasparenza impone al datore di informare il lavoratore, già prima dell'inizio dell'attività, su identità delle parti, luogo di lavoro, tipologia, data d'inizio e (se del caso) fine rapporto, retribuzione, orario, periodo di prova, diritto alla formazione, durata delle ferie e modalità di preavviso:
|
Elemento |
Dettagli richiesti |
|
Dati anagrafici |
Nome, cognome, nascita, codice fiscale |
|
Documento identità |
Carta d'identità/patente/passaporto (valido) |
|
Residenza/domicilio |
Indirizzo attuale |
|
Titoli abilitanti |
Certificati, iscrizioni ad albi se necessari |
|
Stato occupazionale |
C.U. se proveniente da altro impiego |
|
Permesso di soggiorno |
Per lavoratori extra UE |
La trasparenza nella consegna di queste informazioni è sinonimo di affidabilità nel rapporto lavorativo.
Per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alcune informazioni sullo stato di salute del dipendente possono essere richieste prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, è la normativa a stabilire con precisione limiti e condizioni di tali richieste:
Il datore di lavoro può solo verificare l'idoneità generale alla mansione e non può chiedere autocertificazioni sulle condizioni di salute o patologie pregresse tranne nei casi previsti (es. invalidità dichiarata, richiesta volontaria di permessi 104/92).
Nei casi di assunzione di cittadini non italiani, la trasmissione di documenti e dichiarazioni assume ulteriori specificità. I cittadini extra UE devono esibire il permesso di soggiorno valido per motivi di lavoro, rilasciato dalle autorità competenti, insieme al passaporto. Il permesso di soggiorno deve essere presentato anche in fase di rinnovo, allegando la ricevuta della richiesta a un nuovo datore di lavoro. Chi già risiede in Italia, anche con permesso in scadenza, può essere assunto se ha avviato la procedura di rinnovo.
Per quanto riguarda la comunicazione di assunzione di un lavoratore straniero:
Ogni datore di lavoro deve garantire la correttezza della documentazione presentata e la rispondenza alle normative vigenti, sia in materia migratoria sia fiscale.
Prima della raccolta e del trattamento dei dati personali dei candidati, l'azienda è obbligata a informare il lavoratore sulle finalità, le modalità e i limiti dell'utilizzo di tali dati. La normativa di riferimento è il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che impone trasparenza e consapevolezza nella gestione delle informazioni personali, ancor più se si tratta di dati sensibili - come quelli relativi alla salute:
Le informazioni devono essere conservate solo per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono state raccolte, salvo obblighi specifici di legge.
Il quadro normativo italiano stabilisce precisi confini riguardo alle informazioni che possono essere richieste in vista di un'assunzione. Secondo l'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), è espressamente vietato al datore di lavoro di raccogliere dati non essenziali ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del candidato:
Il principio di pertinenza impone che l'informazione richiesta sia proporzionata e realmente utile all'instaurazione e gestione del rapporto lavorativo. Ogni indebita raccolta rappresenta un rischio di violazione della privacy e di possibili sanzioni.
È quindi esclusa la possibilità di richiedere informazioni personali eccedenti o non strettamente correlate alle competenze richieste, così come è proibito chiedere autocertificazioni su aspetti non previsti dalla legge.
Fornire informazioni incomplete, inesatte o false prima dell'assunzione può innescare conseguenze rilevanti di natura sia civile sia amministrativa. Per il lavoratore, la mancata consegna dei documenti obbligatori può comportare il ritardo o l'impossibilità dell'avvio del rapporto di lavoro, la perdita di agevolazioni fiscali o previdenziali e, in casi di dichiarazioni mendaci rilevanti, il licenziamento per giusta causa.
Qualora vengano omessi dati essenziali, l'azienda potrebbe non essere in grado di attivare le comunicazioni Unilav e la posizione contributiva, esponendo anche sé stessa a sanzioni amministrative per assunzione irregolare o ritardata:
|
Omissione/Dichiarazione mendace |
Conseguenza |
|
Mancato rilascio permesso di soggiorno |
Rifiuto di assunzione/dimissione forzata |
|
Informazioni sanitarie false |
Annullamento del rapporto di lavoro |
|
Assenza documenti fiscali/previdenziali |
Ritardo attivazione contratto/sanzioni |
L'azienda può essere soggetta a sanzioni da parte degli enti competenti (INPS, INAIL, ITL), in particolare per mancata comunicazione preventiva di assunzione o irregolarità contributive, oltre che per violazioni sulla raccolta di dati non autorizzati.
Ogni dato fornito deve dunque essere completo, veritiero e aggiornato. Il lavoratore è tenuto a segnalare prontamente eventuali variazioni rilevanti (indirizzo, stato civile, permesso di soggiorno).