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Eventi e feste aziendali: cosa si può detrarre dalle tasse mentre l'Iva non è mai scaricabile secondo Agenzia delle entrate

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Agenzia delle Entrate

Eventi e feste aziendali rappresentano occasioni importanti, ma la loro gestione fiscale è complessa: tra detraibilità delle spese, limiti di deducibilità, requisiti, rischi di errori ed esclusione dell'IVA.

Nelle strategie di relazione d'impresa, le iniziative dedicate a collaboratori, clienti o partner - come eventi aziendali, cene, premi e manifestazioni - rappresentano una quota tra le spese sostenute dalle aziende italiane. Queste attività rafforzano il prestigio aziendale e sostengono la costruzione di relazioni commerciali solide, ma la disciplina fiscale riserva criteri specifici alla loro gestione. In ambito tributario, la doppia distinzione tra deducibilità del costo e detraibilità dell'IVA determina vantaggi fiscali differenti e non sempre cumulabili.

La possibilità di scaricare costi di feste ed eventi aziendali, infatti, non è uniforme e richiede attenzione alle regole in materia, al fine di rispettare le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e le pronunce della Cassazione. Soprattutto, la differenziazione tra spese di rappresentanza e pubblicitarie incide direttamente sulle modalità con cui tali uscite possono essere dedotte dal reddito o associate alla detrazione dell'IVA, ricorrendo o meno all'inerenza rispetto all'attività e alla congruità delle stesse. Il quadro normativo attuale attribuisce particolare rilievo ai requisiti di tracciabilità e documentazione, stringendo le maglie sulle pratiche scorrette, e impone alle imprese scelte consapevoli per evitare sanzioni e contestazioni fiscali.

Spese di rappresentanza e differenze con le spese pubblicitarie: cosa cambia per le aziende

Identificare con precisione la natura delle spese legate agli eventi aziendali è indispensabile per una gestione fiscale corretta. In ambito italiano, la normativa distingue nettamente tra spese di rappresentanza e spese pubblicitarie, ciascuna con proprie implicazioni su deducibilità e trattamento IVA. Le prime comprendono oneri destinati a rafforzare il prestigio aziendale, promuovere relazioni istituzionali e veicolare un'immagine credibile e solida, senza tuttavia generare ricavi diretti e immediati né prevedere una specifica controprestazione. Eventi conviviali, regali aziendali durante cerimonie o iniziative rivolte a clienti e partner sono tipici esempi di questa categoria:

  • Le spese pubblicitarie sono focalizzate su attività che promuovono prodotti e servizi, stimolando l'acquisto tramite campagne mirate
  • Le spese di rappresentanza mirano invece a incrementare la notorietà o l'immagine dell'impresa, senza una finalità immediata di vendita.
Questo discrimine è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che sottolineano come la distinzione debba basarsi sull'obiettivo effettivamente perseguito e non su elementi come il mezzo utilizzato o la gratuità dell'iniziativa - pur essendo quest'ultima un importante indizio di rappresentanza.

Nella pratica, le aziende devono valutare attentamente la classificazione delle spese per evitare erronee deduzioni o il rischio di recuperi fiscali a seguito di controlli. La disciplina vigente si riflette direttamente nel trattamento fiscale: le spese pubblicitarie sono deducibili integralmente, mentre quelle di rappresentanza lo sono solo entro soglie definite dal fatturato e presentano forti limitazioni sulla detrazione dell'IVA.

Detraibilità dell'IVA sugli eventi aziendali: cosa dice la Cassazione

Sul tema della detraibilità dell'IVA connessa agli eventi aziendali, un recente indirizzo giurisprudenziale ha risolto le incertezze interpretative: secondo l'ordinanza della Cassazione n. 25144/2025, le spese per cene, eventi e premi organizzati dalle imprese ricadono prevalentemente tra i costi di rappresentanza e non tra le spese di pubblicità. Il discrimine chiave risiede nella finalità dell'evento: solo se lo scopo diretto è la promozione di uno specifico prodotto o servizio può parlarsi di spesa pubblicitaria, diversamente prevale la classificazione come rappresentanza con conseguente esclusione dal diritto alla detrazione IVA.

L'Agenzia delle Entrate si allinea a questa visione, richiamando esplicitamente i riferimenti normativi (art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972) che prevedono la non detraibilità dell'IVA sulla maggior parte delle spese di rappresentanza, fatte salve alcune eccezioni per beni di importo unitario non superiore a € 50, e condizioni specifiche per gli omaggi. La pronuncia della Suprema Corte chiarisce ulteriormente che la gratuità della prestazione rappresenta elemento sintomatico, ma non esclusivo, della natura di rappresentanza; ciò implica che anche qualora l'evento abbia effetti di marketing indiretto, la sua classificazione fiscale va determinata principalmente dall'assenza di una controprestazione specifica e dall'intento generale di accrescere il prestigio aziendale.

Limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza: soglie, percentuali e casi pratici

La deducibilità delle spese di rappresentanza incontra limiti ben precisi. L'art. 108 del TUIR stabilisce soglie percentuali in relazione ai ricavi annui dell'impresa:

Fino a 10 milioni di euro

1,5% dei ricavi

Tra 10 e 50 milioni di euro

0,6% dei ricavi

Oltre 50 milioni di euro

0,4% dei ricavi

Per i beni di valore unitario non superiore a 50 euro (IVA compresa), la deducibilità è in linea di massima integrale, mentre per spese superiori vale la quota pro-rata relativa al fatturato.

Casi pratici mostrano che:

  • una società che organizza una festa aziendale di fine anno può dedurre l'intero costo di omaggi individuali solo se ciascun omaggio non eccede i 50 euro;
  • per iniziative con costi globali rilevanti, la parte deducibile sarà calcolata tenendo conto delle soglie legate ai ricavi;
  • nel caso di spese di vitto e alloggio da rappresentanza, il doppio limite opera: deducibilità al 75% del costo, poi applicazione del plafond in funzione dei ricavi annui.
Il rispetto della soglia è obbligatorio: quanto supera il limite resta definitivamente indeducibile. La normativa esige anche che tali spese siano inerenti all'attività e congrue rispetto all'obiettivo perseguito, pena il rischio di contestazioni in sede di controllo fiscale.

Condizioni e requisiti per la corretta deducibilità: tracciabilità dei pagamenti e documentazione necessaria

Le imprese che intendano dedurre i costi di rappresentanza sono tenute a rispettare alcune condizioni imprescindibili, rafforzate dal 2025:

  • pagamenti con strumenti tracciabili (carte di credito, bonifici, app digitali);
  • presenza di adeguate pezze d'appoggio come fatture, ricevute, contratti e documentazione che certifichi la natura della spesa e il legame con l'attività;
  • per i pasti, richiesta di fattura intestata all'azienda e indicazione del motivo della spesa;
  • conservazione documentale impeccabile: ogni giustificativo deve essere conservato e reso disponibile anche anni dopo l'effettuazione della spesa.

Errori frequenti nella gestione fiscale degli eventi aziendali

Gestire correttamente la fiscalità delle spese per eventi aziendali implica attenzione costante: le violazioni più comuni riguardano la documentazione e la tracciabilità. Tra gli errori più diffusi si riscontrano:
  • mancata richiesta di fattura intestata direttamente all'azienda;
  • pagamenti effettuati in contanti, non ammessi dal 2025 ai fini della deducibilità;
  • spese non pertinenti all'attività o non giustificate;
  • superamento dei limiti annuali senza calcolo della franchigia applicabile.
Per evitare rischi fiscali:
  • aggiornarsi costantemente sulle normative vigenti;
  • implementare processi aziendali chiari e ripetitivi per la gestione delle note spese;
  • verificare la completezza dei giustificativi prima della registrazione contabile;
  • applicare sistemi automatizzati per il controllo delle soglie e delle condizioni di deducibilità.
La mancanza di allineamento tra i documenti fiscali e le spese sostenute può comportare accertamenti fiscali e sanzioni che talvolta superano il vantaggio della deduzione contestata.