Il Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026) elimina l'obbligo di convivenza per il welfare aziendale a favore di fratelli, suoceri, generi e nuore. Novità, effetti retroattivi al 2025 e cosa cambia per aziende e lavoratori.
Il welfare aziendale cambia ancora una volta la propria mappa dei familiari beneficiari. Con l'entrata in vigore del decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026), pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2026 ed efficace dal 12 agosto 2026, viene finalmente sciolto un nodo che per mesi aveva creato incertezza tra imprese, consulenti del lavoro e lavoratori: fratelli, suoceri, generi e nuore possono tornare a beneficiare dei bonus aziendali anche se non convivono con il dipendente.
Per capire la portata della novità, occorre fare un passo indietro. Il D.Lgs. n. 192/2025, intervenendo sul comma 4ter dell'articolo 12 del TUIR, aveva riscritto la disciplina dei familiari fiscalmente rilevanti. Nel farlo, però, aveva introdotto un requisito aggiuntivo per i cosiddetti "altri familiari" previsti dall'articolo 433 del Codice civile, ossia genitori e ascendenti prossimi, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle: la convivenza con il contribuente, oppure, in alternativa, la percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Questo automatismo aveva prodotto un effetto indesiderato e particolarmente penalizzante per il welfare aziendale. Migliaia di lavoratori che assistevano un familiare non convivente, un genitore anziano ricoverato in una RSA, un fratello con disabilità che vive altrove, un suocero seguito a distanza, si erano visti di fatto escludere dalla possibilità di accedere a fringe benefit, rimborsi e servizi welfare destinati a quei familiari, nonostante li sostenessero concretamente. La norma, inoltre, aveva effetto retroattivo sull'intero periodo d'imposta 2025, con il rischio concreto che i lavoratori perdessero benefici già maturati e le aziende si trovassero esposte a contestazioni sui piani welfare già erogati.
Il decreto Omnibus corregge questo effetto distorsivo attraverso il proprio articolo 1. La nuova formulazione stabilisce una distinzione chiara tra due situazioni normative differenti, ed è proprio questa distinzione a rappresentare il cuore della riforma.
Quando una disposizione fiscale richiede espressamente lo status di familiare fiscalmente a carico, come accade ad esempio per la detrazione per carichi di famiglia, il requisito della convivenza (o della percezione di assegni alimentari) continua a essere richiesto. In questo ambito nulla cambia rispetto alla disciplina precedente.
Quando invece una norma si limita a richiamare genericamente i familiari indicati dall'articolo 12 del TUIR, senza richiedere espressamente la condizione di familiare fiscalmente a carico, come avviene appunto per il welfare aziendale, il riferimento ai familiari opera senza ulteriori condizioni. Non serve quindi né la convivenza né la percezione di assegni alimentari. Questo principio si applica retroattivamente, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025, sanando quindi anche le situazioni maturate nel corso del 2025.
A confermare la portata pratica della modifica è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 163/2026. Il caso esaminato riguardava proprio i rimborsi erogati dai datori di lavoro ai dipendenti per le spese sostenute per la degenza di un genitore presso una residenza sanitaria assistenziale. L'Agenzia ha chiarito che tali rimborsi restano esenti da Irpef anche quando il genitore assistito non convive con il lavoratore, confermando in modo operativo l'impostazione del decreto Omnibus e fornendo un primo caso applicativo concreto su cui aziende e consulenti possono orientarsi.
Per effetto congiunto delle norme richiamate, oggi il welfare aziendale può essere destinato, senza vincolo di convivenza, a una platea piuttosto ampia: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, ma anche gli altri familiari dell'articolo 433 del Codice civile, ovvero genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle. Si tratta quindi di un ampliamento significativo rispetto alla cerchia più ristretta imposta dalla precedente normativa, e coerente con l'obiettivo dichiarato dal legislatore di restituire al welfare aziendale la propria funzione originaria di sostegno concreto alla famiglia, anche quando questa non condivide la stessa abitazione.
Un altro elemento che merita attenzione riguarda l'impatto sui conti pubblici. La Relazione Tecnica allegata al decreto Omnibus chiarisce che la misura non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le stime di gettito collegate alla riforma fiscale avviata con la Manovra 2025 avevano infatti quantificato esclusivamente i recuperi derivanti dai tagli alle detrazioni Irpef in senso stretto, senza mai attribuire maggiori entrate alla potenziale esclusione dei familiari non conviventi dal welfare aziendale. In altre parole, quell'esclusione era un effetto collaterale non voluto e non preventivato della scrittura normativa precedente, non una scelta di politica fiscale, ed è per questo che la sua correzione non impatta sul bilancio dello Stato.
Sul piano operativo, il decreto impone alcune verifiche concrete a datori di lavoro, uffici HR e consulenti del lavoro. Innanzitutto è necessario aggiornare i regolamenti aziendali di welfare, eliminando eventuali clausole che ancora subordinano l'accesso ai benefit alla convivenza dei familiari non a carico. In secondo luogo, per le imprese che nel 2025 avevano applicato in modo restrittivo la precedente normativa, si pone il tema del recupero fiscale: i commercialisti sono chiamati a verificare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2025 per individuare eventuali situazioni in cui il welfare erogato a familiari non conviventi era stato trattato in modo non corretto, con la possibilità di procedere ai necessari conguagli.
Va inoltre ricordato che, per quanto riguarda la fonte istitutiva dei piani di welfare, resta centrale il riferimento all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui, salvo diversa previsione, i benefit devono derivare da un contratto o accordo collettivo, oppure da un regolamento aziendale che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale. È quindi su questi strumenti che dovrà concretamente innestarsi l'aggiornamento della platea dei familiari beneficiari.
Nel complesso, l'intervento correttivo dell'articolo 1 del decreto Omnibus rappresenta un chiaro segnale di attenzione verso la famiglia allargata, in un contesto sociale in cui sempre più lavoratori si trovano a sostenere economicamente e assistenzialmente parenti che, per ragioni logistiche, lavorative o di salute, non condividono la stessa abitazione. Il caso dei rimborsi per l'assistenza in RSA, esplicitamente chiarito dall'Agenzia delle Entrate, è probabilmente l'esempio più concreto ed emblematico di questa nuova impostazione: assistere un genitore anziano lontano da casa non è più un ostacolo all'accesso ai benefici fiscali del welfare aziendale, ma resta, come dovrebbe essere, una condizione pienamente tutelata dall'ordinamento.
La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...