L’indennità di frequenza rappresenta un sostegno economico destinato ai minori con disabilità residenti in Italia, con l’obiettivo di favorirne l’integrazione scolastica e sociale. Questo contributo mensile è stato introdotto per garantire pari opportunità ai giovani con affrontano difficoltà persistenti nello svolgimento delle attività tipiche dell’età evolutiva.
A chi spetta l’indennità di frequenza da 336 euro: destinatari e casi previsti dalla legge
L'indennità di frequenza spetta a minori di 18 anni con disabilità e difficoltà persistenti, accertate da una commissione medico-legale, che limitano la possibilità di svolgere le normali funzioni legate all’età. Vengono inclusi anche i minori ipoacusici, ovvero coloro che presentano una perdita uditiva superiore a 60 decibel nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz nell’orecchio migliore.
Per accedere all’indennità, è necessario frequentare regolarmente scuole pubbliche o private di qualsiasi ordine e grado (compresi asili nido), centri di formazione professionale convenzionati oppure strutture specializzate nel trattamento terapeutico o riabilitativo. In particolare, vale per:
- Frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado
- Partecipanti a centri di formazione e addestramento professionale pubblici o privati convenzionati
- Utenti di centri ambulatoriali, diurni o semi-residenziali specializzati in riabilitazione
Inoltre, il beneficio si rivolge esclusivamente ai minori che abbiano stabile e abituale residenza in Italia. Per i cittadini stranieri comunitari è richiesta l’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza; per i minori extracomunitari, è necessario possedere un permesso di soggiorno almeno annuale. Sono
esclusi coloro che superano la soglia di reddito personale fissata annualmente dalla legge e coloro che già beneficiano di altre indennità incompatibili con questa prestazione.
Requisiti necessari per ottenere l’indennità di frequenza: criteri sanitari, amministrativi e reddituali
Per accedere al contributo economico sono necessari precisi requisiti, suddivisi tra criteri sanitari, amministrativi e reddituali. Di seguito una panoramica puntuale:
- Età: il richiedente deve avere meno di 18 anni
- Requisiti sanitari: è obbligatorio il riconoscimento di una delle seguenti condizioni:
- Difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età evolutiva
- Perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore (ipoacusia grave)
- Requisiti amministrativi:
- Frequenza regolare di una scuola pubblica o privata, di un centro di formazione professionale convenzionato, o di un centro specializzato per la riabilitazione
- Residenza stabile e abituale in Italia
- Per cittadini UE: iscrizione all’anagrafe; per extracomunitari: permesso di soggiorno valido almeno un anno
- Limite reddituale: per il 2025 il reddito personale annuo del minore non deve superare €5.771,35. Questo limite viene verificato sia in via preventiva (in base al reddito presunto) che consuntiva negli anni successivi e riguarda solo i redditi personali del beneficiario.
La valutazione dei requisiti avviene tramite commissione medico-legale e successiva verifica amministrativa da parte dell’INPS. In presenza di particolari condizioni di reddito, può essere
prevista una maggiorazione dell'importo su base mensile secondo la normativa vigente.
Durata, importo e incompatibilità dell’indennità di frequenza
L’indennità di frequenza per chi è affetto da disabilità viene corrisposta per l’intera durata della frequenza scolastica o del trattamento terapeutico-riabilitativo, sino al compimento della maggiore età. L'erogazione inizia dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettivamente avviata la frequenza e termina al cessare dei requisiti (fine frequenza, superamento limite reddituale, maggiore età, ecc.).
- Durata: massimo 12 mensilità all’anno, per tutta la durata della frequenza
- Importo mensile 2025: 336,00 euro
- Limite reddito personale 2025: 5.771,35 euro su base annua
Sussistono specifiche incompatibilità:
- Ricovero in istituto con retta a totale carico di un ente pubblico
- Percezione di indennità di accompagnamento per invalido civile totale
- Indennità di accompagnamento per ciechi totali e speciale indennità per ciechi parziali
- Indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali
Come presentare la domanda: procedura, documenti e nuove regole 2025
Per richiedere l’indennità è necessario che la condizione di disabilità sia stata riconosciuta dalla commissione medico-legale, a seguito di accertamento sanitario attivato con il certificato introduttivo redatto dal medico certificatore. Sono evidenziate importanti novità per il 2025, in linea con la riforma della disabilità:
- Dal 1° gennaio 2025: in alcune province pilota, la domanda verrà attivata direttamente dal medico certificatore online con invio telematico del certificato. Non sarà richiesta la trasmissione separata di domanda amministrativa da parte del cittadino.
- Restante territorio nazionale: procedura ordinaria fino al 31 dicembre 2026, con presentazione della domanda di invalidità civile online sul sito dell'Inps con SPID/CIE/CNS o rivolgendosi a patronati o associazioni di categoria.
La documentazione comprende il certificato medico introduttivo con codice univoco; dati anagrafici ed eventuali deleghe; dichiarazione di frequenza; e, se cittadino straniero, permesso di soggiorno. Si raccomanda di allegare tutta la documentazione sanitaria utile all’accertamento della disabilità.
Fase |
Documenti richiesti |
Certificazione medica |
Certificato introduttivo (rilasciato dal medico) |
Domanda INPS |
Codice certificato, dati anagrafici, permesso soggiorno se extracomunitario |
Dichiarazione frequenza |
Attestazione della frequenza scolastica/formazione/riabilitazione |
A seguito della trasmissione telematica e della verifica, l’INPS comunica l’esito tramite verbale online.
Iter di accertamento e tempistiche di risposta dell’INPS
La procedura di riconoscimento richiede che, dopo l’invio del certificato medico introduttivo e della domanda amministrativa (se necessaria), il richiedente sia sottoposto a valutazione da parte della commissione medico-legale INPS.
L’iter prevede, ove necessario, la convocazione a visita diretta; se la documentazione sanitaria prodotta è sufficiente, la valutazione può essere effettuata agli atti, senza visita fisica. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di liquidazione della prestazione è di 45 giorni dalla presentazione della domanda completa. L’esito viene notificato tramite PEC o reso disponibile nella “cassetta postale online” del sito INPS.