Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

La crema solare è diventata così necessaria per chi lavora all'aperto che il datore di lavoro la deve fornire obbligatoriamente

WhatsApp X Telegram
di Dott.ssa Marianna Bassetti pubblicato il

Tra caldo crescente e radiazioni solari, i lavoratori outdoor affrontano nuovi rischi. La normativa impone ai datori di lavoro obblighi stringenti su protezione solare, prevenzione, formazione.

Le estati degli ultimi anni hanno cambiato il significato di lavoro all'aperto in Italia. Le ondate di calore, sempre più frequenti e severe, hanno messo in luce l'esposizione professionale al rischio caldo e ai danni da radiazione solare, come dimostrato dal decreto Infrastrutture in cui è presente una norma specifica. Fenomeni climatici estremi colpiscono ora agricoltori, operai dell'edilizia, addetti ai trasporti, ai servizi ambientali, logistica, manutenzione e numerosi altri lavoratori outdoor, rendendo evidente la necessità di un sistema di prevenzione aggiornato e obbligatorio.

Negli ultimi anni, il quadro normativo nazionale e regionale ha gradualmente introdotto misure cogenti per la tutela della salute contro il rischio termico e i raggi UV nei luoghi di lavoro. In questo contesto, uno dei pilastri centrali è rappresentato dall'obbligo per il datore di lavoro di fornire strumenti idonei per ridurre l'esposizione e i danni, compresa, ove specifico, la crema protettiva solare. Si tratta di una rivoluzione culturale e di compliance, che impatta tanto l'organizzazione delle attività quanto la dotazione minima obbligatoria da garantire al personale all'aperto.

La protezione dal caldo e dalla radiazione solare assume dunque un valore non solo sanitario, ma anche sociale e produttivo: solo una prevenzione strutturale ed efficace può minimizzare i rischi, gli infortuni e le conseguenze sulla continuità aziendale.

Il quadro normativo: obblighi per i datori di lavoro

L'impianto normativo attuale si basa su tre livelli regolatori:

  • Legislazione nazionale (D.Lgs. 81/2008): impone la valutazione e gestione di tutti i fattori di rischio, tra cui microclima e radiazione solare, con aggiornamenti periodici e obbligo di implementare adeguate misure di protezione e prevenzione. Ogni datore di lavoro ha il dovere di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori non solo in ambienti chiusi, ma anche outdoor e negli ambienti influenzati dal clima esterno.
  • Linee guida nazionali e regionali: la Conferenza Stato-Regioni ha pubblicato Linee di indirizzo vincolanti per la protezione dal calore e dai raggi UV, con prescrizioni operative chiare. In particolare, è rafforzato l'obbligo di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), prevedendo capitoli dedicati al rischio caldo e radiazione solare. Le linee guida prevedono misure specifiche per i diversi comparti, edilizia, agricoltura, logistica, e l'obbligo di adottare buone pratiche riconosciute a livello internazionale.
  • Ordinanze regionali e locali: molte regioni hanno introdotto ordinanze specifiche, sospendendo le attività all'aperto nelle ore più calde (di solito 12:30-16:00) qualora il portale Worklimate, piattaforma di allerta INAIL-CNR, segnali un rischio elevato. Tali provvedimenti valgono per i comparti più esposti, ma possono essere estesi anche ad altri lavoratori esterni (come i rider). Esistono poi deroghe e raccomandazioni particolari per lavori urgenti, pubblica utilità e pubbliche amministrazioni, sempre subordinati all'obbligo di attuare tutte le misure tecniche e organizzative idonee.
In questo scenario, la crema solare ad alta protezione, fornita come dispositivo di protezione individuale (DPI) aggiuntivo, va interpretata come una componente integrata, mai alternativa, agli altri strumenti di prevenzione quali abbigliamento tecnico, pause, idratazione e riorganizzazione delle attività. La mancata fornitura degli strumenti previsti, tra cui la protezione solare, comporta responsabilità diretta per l'azienda secondo il Codice Civile (art. 2087) e la normativa penale.

Valutazione del rischio caldo e radiazione solare

L'obbligo di valutare in modo approfondito il rischio legato a caldo e radiazione solare è sancito per legge e presuppone l'adozione di specifici strumenti tecnico-scientifici. I datori di lavoro devono:

  • Effettuare un'analisi delle mansioni più esposte, identificando le attività (edilizia all'aperto, agricoltura, logistica su piazzali, lavorazioni su tetti, manutenzione stradale, ecc.) e i lavoratori più suscettibili (anziani, lavoratrici in gravidanza, persone con patologie croniche).
  • Utilizzare strumenti previsionali come le mappe di rischio Worklimate, indici microclimatici WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), Heat Index e sistemi di monitoraggio integrati.
  • Aggiornare il DVR e, nei cantieri, i Piani Operativi di Sicurezza (POS), con allegati sulle valutazioni microclimatiche e procedure per la gestione delle allerte caldo.
Sulla base dell'analisi del rischio, devono essere stabiliti protocolli di prevenzione su misura che includano:
  • Procedure per modificare orari e turnazioni (anticipi, serale)
  • Pianificazione di pause frequenti in aree ombreggiate
  • Fornitura obbligatoria di acqua fresca e vestiario anti-UV
  • Formazione obbligatoria e continuativa su rischi e misure di prevenzione
  • Sorveglianza sanitaria personalizzata per i soggetti fragili
I parametri di riferimento per la decisione includono sia temperature reali (superiori ai 35°C) sia indici legati a radiazione e umidità. La responsabilità della valutazione ricade sul datore di lavoro, sul medico competente e sulle figure della sicurezza aziendale. In caso di omissione o sottovalutazione, la responsabilità è diretta anche in ambito civile e penale.

Misure obbligatorie di prevenzione: sospensione e protezioni

L'efficacia della prevenzione nei confronti del rischio caldo e solare dipende dalla corretta applicazione di una serie articolata di misure coordinate:

  • Sospensione e riorganizzazione delle attività: le giornate ad alto rischio classificate dai sistemi di allerta regionale impongono la sospensione delle attività outdoor nelle fasce orarie più pericolose. Nei settori critici (edilizia, agricoltura, logistica) questa disposizione è di tipo cogente e sanzionabile in caso di inadempienza, mentre in altri settori viene raccomandata la massima prudenza e la rimodulazione dei compiti.
  • Fornitura di strumenti idonei: il datore di lavoro deve garantire una dotazione completa di dispositivi di protezione, abbigliamento traspirante, cappelli con coprinuca, occhiali con filtri UV e, dove indicato dalle valutazioni mediche, creme solari ad alta protezione. La crema solare, in particolare, viene considerata un DPI supplementare, non sostitutivo della protezione meccanica dell'abbigliamento.
  • Idratazione e aree di ristoro: devono essere istituiti punti di idratazione con acqua fresca e pause per prevenire la disidratazione; queste pause devono essere frequenti e programmate, soprattutto in cantieri, campi, piazzali, impianti sportivi e magazzini privi di climatizzazione.
  • Formazione approfondita: la nuova normativa e le linee guida obbligano a sessioni formative dedicate a tutti i lavoratori e ai preposti, orientate al riconoscimento precoce dei sintomi da malessere per caldo (cefalea, vertigini, crampi, confusione, perdita di coscienza), alle procedure di primo soccorso, all'uso corretto dei dispositivi e all'automonitoraggio delle condizioni di salute. La formazione deve essere aggiornata e certificata, anche con simulazioni pratiche e materiali multilingue per lavoratori stranieri.
  • Sorveglianza sanitaria: per chi è esposto abitualmente, viene programmato un piano di monitoraggio dedicato dal medico competente, visite preventive, controlli periodici di cute e occhi, gestione dei soggetti sensibili.
In presenza di appalti e lavori in squadra tra aziende diverse, la prevenzione richiede il coordinamento e l'aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), con il coinvolgimento dei lavoratori tramite le rappresentanze per la sicurezza. Ogni misura integrata deve essere accessibile e applicabile, senza lasciare spazio a zone grigie di responsabilità.

Il ruolo della contrattazione collettiva e degli accordi aziendali

La prevenzione del rischio da caldo e radiazione solare è oggetto di crescente attenzione da parte della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e aziendale, nonché degli accordi specifici nei settori più esposti. Le novità degli ultimi anni comprendono:

  • Intese tra sindacati e datori di lavoro che prevedono misure integrative rispetto alle disposizioni di legge: ad esempio, l'incremento delle pause, bonus per l'acquisto di protezioni (tra cui la crema solare ad alta protezione), meccanismi automatici di sospensione, allargamento delle tutele a nuove tipologie di lavoro outdoor come il food delivery.
  • Protocollo quadro sottoscritto a luglio 2025 tra Governo e Parti Sociali, che promuove tavoli settoriali per declinare e rafforzare la cultura della prevenzione, con obiettivo di inserire standard minimi obbligatori nei contratti collettivi.
  • Accordi aziendali che integrano la formazione obbligatoria, modelli di rotazione turni, sorveglianza sanitaria rafforzata e strumenti digitali di pianificazione e segnalazione delle allerte caldo.
Le ordinanze regionali spesso fanno salvi questi accordi migliorativi, permettendo alle aziende più virtuose di adattare la sospensione solo quando le tutele garantite siano equivalenti o superiori a quelle disposte dalle autorità pubbliche. La valorizzazione delle soluzioni collettive rappresenta oggi il vero ponte verso una gestione condivisa e responsabile del rischio caldo nei comparti più esposti.

Focus sulle ordinanze regionali e sulle linee di indirizzo

Le ordinanze regionali rappresentano una risposta operativa efficace alla sfida delle ondate di calore. Le principali caratteristiche delle ordinanze includono:

  • Attivazione condizionata dagli avvisi Worklimate: La sospensione delle attività outdoor scatta solo nei giorni in cui il portale Worklimate segnala un livello di rischio ALTO relativo alla zona interessata, alle ore centrali e ai lavoratori ad alta esposizione fisica.
  • Validità temporale e settoriale: Il divieto vige limitatamente ai mesi estivi più critici (giugno-settembre), nei comparti agricolo, edilizio, florovivaistico, cave e, in alcune regioni, nelle attività di logistica esterna e delivery.
  • Deroghe mirate: Sono esentate le attività di pubblica utilità o di protezione civile (es. manutenzioni urgenti), sempre a condizione che il rischio sia comunque gestito tramite le misure previste dalla normativa di riferimento.
  • Integrazione con gli accordi aziendali: Qualora esistano accordi di secondo livello che garantiscano pari o superiore tutela del lavoratore, questi vengono riconosciuti come validi dalle ordinanze.
  • Monitoraggio e informazione: Viene raccomandata la tempestiva comunicazione da parte dei Comuni e la pubblicazione delle allerte nei siti istituzionali, per permettere la pianificazione giornaliera delle attività.
Le Linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni del giugno 2025 danno struttura tecnica a queste misure: obbligo di valutare il rischio per tutti i comparti, fornitura DPI, gestione turni e pause, informazione multilingue ai lavoratori, procedure di emergenza e coinvolgimento dei RLS/RLST, con raccomandazioni speciali per soggetti fragili.


Dott.ssa Marianna Bassetti

La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...

Puoi Approfondire