L'esposizione dei prezzi in negozi, bar, ristoranti ed esercizi pubblici regolata da norme precise. Obblighi, eccezioni, sanzioni e tutela del consumatore tra riferimenti normativi e casistica.
L'informazione chiara in merito al costo dei prodotti e dei servizi aiuta a costruire un rapporto di fiducia tra esercenti e clienti e permette agli utenti di effettuare scelte consapevoli. Le norme italiane e quelle dell'Unione Europea impongono l'obbligo, per commercianti e ristoratori, di rendere visibile e leggibile il prezzo su ogni articolo o prestazione proposta al pubblico.
Queste regole non sono solo un adempimento formale: mirano infatti a tutelare la trasparenza e a prevenire pratiche commerciali scorrette, offrendo al consumatore la possibilità di confrontare facilmente le varie offerte presenti sul mercato.
Nel panorama normativo nazionale e comunitario, l'indicazione dei prezzi trova fondamento in precise disposizioni legislativa. Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'articolo 14, stabilisce che «i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale [...] devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartellino o altre modalità idonee». Questo obbligo vale per tutti gli esercizi commerciali, indipendentemente dal settore merceologico.
Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che integra e coordina le norme di tutela dei consumatori italiane con la direttiva europea 98/6/CE, ribadisce l'importanza della trasparenza sull'informazione al cliente. Gli articoli 14 e 15 obbligano a esporre sia il prezzo di vendita (comprensivo di IVA) sia, per i prodotti venduti a peso, volume o lunghezza, il prezzo per unità di misura. In particolare, il prezzo deve risultare immediatamente percepibile dal consumatore, anche nelle aree adiacenti all'esercizio e nei reparti a libero servizio.
Le direttrici europee sono state recepite fedelmente dall'Italia, uniformando il quadro normativo con quello degli altri Stati Membri e assicurando l'informazione continua e trasparente sia per la vendita tradizionale che per l'e-commerce. L'adozione della direttiva Omnibus (D.Lgs. 26/2023) ha inoltre introdotto la necessità di esporre, in caso di promozioni, il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti lo sconto. La conformità normativa si lega così strettamente ai valori di correttezza e affidabilità nel mercato interno e oltre confine.
Affinché il prezzo assolva la propria funzione informativa, deve essere facilmente visibile, chiaro e leggibile, senza la necessità di compiere azioni supplementari o di richiedere l'intervento del personale. La Cassazione e la normativa vigente chiariscono che la semplice presenza di un cartellino non basta: la sua leggibilità è la capacità di essere facilmente decifrato, mentre la visibilità impone che possa essere percepito immediatamente ad un primo sguardo, senza ostacoli o ricerche da parte del cliente.
Il prezzo deve essere applicato direttamente sul prodotto o su un cartellino esposto accanto. È vietato, ad esempio, sistemare il cartellino all'interno di un capo d'abbigliamento o di una borsa chiusa da cerniera, poiché questa pratica renderebbe l'informazione difficilmente accessibile. L'obbligo di evidenza si applica anche alle aree di esposizione esterne e a tutte le merci collocate al pubblico, siano esse all'ingresso, in vetrina o sui banchi vendita.
Negli esercizi a libero servizio (come supermercati), il prezzo deve essere visibile su ogni prodotto, salvo che sia già impresso in maniera chiara sulla confezione. Si raccomanda inoltre di riportare i prezzi in euro e includere tutte le componenti fiscali. Per prodotti a peso, volume o lunghezza, è richiesto anche il prezzo unitario.
Una questione attuale riguarda l'uso dei codici QR per menù o listini digitali. La giurisprudenza e le autorità di vigilanza sono nette: l'indicazione del prezzo esclusivamente tramite QR code non soddisfa l'obbligo di trasparenza, in quanto richiede un'azione attiva (scansione) e l'utilizzo di dispositivi digitali. Nelle recenti valutazioni, il principio del primo contatto con l'informazione si traduce nella necessità di ottenere il dato essenziale immediatamente, senza operazioni accessorie. Il QR code può essere integrato come informazione aggiuntiva, ma non può sostituire l'obbligo di esposizione fisica e immediata del prezziario.
La giurisprudenza ha fornito chiarimenti puntuali su che cosa rappresenti una corretta esposizione del prezzo. Diverse sentenze, fino alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione (es. ordinanza 14826/2025), mostrano una costante attenzione verso la tutela del consumatore e la trasparenza nella comunicazione commerciale.
Un caso emblematico ha interessato una nota griffe, sanzionata poiché i cartellini dei prezzi erano posizionati all'interno dei capi di abbigliamento o nascosti nelle zip delle borse. Tale condotta, sebbene formalmente rispettosa dell'obbligo di apporre il cartellino, violava l'esigenza di visibilità e immediatezza. I giudici hanno sottolineato che il consumatore non deve essere costretto a cercare il prezzo, nemmeno in esercizi di lusso, smentendo ogni prassi differenziata per tipologia merceologica.
Anche la pratica di affidare l'indicazione esclusiva del prezzo a strumenti tecnologici come il QR code è stata censurata: le autorità amministrative e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ritengono che l'informazione deve essere fornita in modo diretto e senza condizioni, a salvaguardia di tutti i tipi di clientela, indipendentemente dalle competenze digitali individuali.
I principi estratti dalla giurisprudenza consolidata trovano applicazione non solo negli esercenti di beni al dettaglio, ma anche nei pubblici esercizi, nei saloni di servizi e nei punti vendita alimentari, confermando un'interpretazione estesa e uniforme della normativa in vigore.
Le conseguenze per chi viola le disposizioni sull'indicazione dei prezzi sono di natura principalmente amministrativa e possono essere particolarmente significative. Le autorità competenti (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Camere di Commercio, AGCM) sono autorizzate a effettuare controlli negli esercizi commerciali e sanzionare le infrazioni accertate.
Le sanzioni principali previste dalla normativa comprendono:
Anche se la regola generale impone la visibilità del prezzo per tutti i beni e servizi al consumo, esistono alcune eccezioni o discipline specifiche in base al tipo di attività.
Nel settore dei servizi (come parrucchieri, estetisti, hotel), la normativa italiana richiede l'esposizione del listino prezzi delle principali prestazioni accessibili al pubblico in modo immediato. Alcune prestazioni particolari, come consulenze personalizzate o servizi variabili, possono essere oggetto di preventivo individuale, ma il tariffario base deve risultare sempre consultabile.
Nel comparto alimentare, come evidenziato dai recenti controlli cantonali in Svizzera, si presta particolare attenzione alla doppia indicazione: sia il prezzo al minuto che il prezzo unitario (ad esempio, €/kg o €/litro) per i prodotti venduti a peso. Per i prodotti preconfezionati la normativa ammette alcune deroghe in caso di pezzi singoli o determinate categorie merceologiche.
Per quanto riguarda l'e-commerce, i prezzi devono essere chiaramente visibili sulle schede prodotto e comprendere tutte le componenti obbligatorie (IVA, diritti accessori, spese di spedizione esplicitate). In caso di variabilità dei costi di spedizione basata su modalità o importo, le condizioni devono apparire in maniera chiara e coerente appena a ridosso del prezzo offerto.
Nel contesto svizzero, secondo l'OIP, il prezzo deve essere espresso in franchi svizzeri, ben visibile e facilmente leggibile, sia per merci sia per servizi coperti dalla lista delle attività obbligate. Gli obblighi normativi si estendono anche ai prodotti esposti in vetrina, garantendo la massima trasparenza a tutela di ogni tipologia di cliente.