La firma di un contratto con un nome d’arte solleva dubbi su validità legale, responsabilità e tutela di lavoratore e datore di lavoro. Normativa, e suggerimenti operativi
Nel mondo del lavoro creativo, artistico o dello spettacolo, accade frequentemente che un individuo venga assunto utilizzando un alias o uno pseudonimo invece del nome anagrafico. Questa consuetudine, adottata non solo da artisti ma anche da figure professionali di settori diversi, genera numerose domande sulla reale efficacia e sulla riconoscibilità di un accordo sottoscritto con un nome d’arte. Comprendere quali elementi rendano un contratto lavorativo legittimo, anche in presenza di uno pseudonimo, è diventato particolarmente attuale considerando la crescente attenzione per la tutela delle identità personali e le numerose regolamentazioni che coinvolgono le diverse forme di collaborazione.
L’assunzione attraverso uno pseudonimo si intreccia con il complesso mosaico della legislazione italiana in materia di rapporti di lavoro. Il Codice Civile, agli articoli 2222 e successivi, disciplina i rapporti di lavoro autonomo, lasciando spazi di interpretazione per forme di identificazione alternative rispetto a quella anagrafica, soprattutto quando sia accertabile l’identità della persona. Nei casi di lavoro subordinato, la normativa impone obblighi di forma e di trasparenza per la validità dei contratti, che devono sempre permettere l’identificazione inequivocabile del lavoratore. Nei concorsi pubblici o nei bandi la situazione è ancor più stringente: viene richiesto sempre il nome e il cognome secondo documenti di identità validi, pena l’esclusione o la non validità della domanda.
L’introduzione di strumenti quali l’“identità alias”, destinati a tutelare persone in transizione di genere o che non si riconoscono nel proprio genere anagrafico, ha portato alcune realtà (ad esempio, il Comune di Pinerolo) a implementare regolamenti che consentono l’utilizzo di un nome differente all’interno dell’organizzazione. Tuttavia, questi strumenti sono limitati all’ambito interno e non producono effetti giuridici esterni; all’esterno rimane valido esclusivamente il riferimento ai dati anagrafici registrati nei documenti ufficiali.
L’utilizzo di un alias o nome d’arte non modifica la natura degli obblighi esistenti tra datore di lavoro e lavoratore. Tutte le responsabilità civili, penali e amministrative gravano sulla persona identificata anagraficamente, indipendentemente dalla denominazione adottata nel contesto operativo o nei rapporti informali. Le normative sul lavoro e sulla sicurezza (come il D.Lgs. 81/2008) affidano al datore di lavoro il compito di garantire la corretta identificazione degli addetti, la tenuta delle documentazioni obbligatorie e il rispetto della trasparenza contrattuale.
Per completare correttamente una procedura di assunzione, il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore una serie di documenti che fanno riferimento alla sua identità reale:
Quando un lavoratore viene assunto, il datore di lavoro è obbligato a trasmettere telematicamente al Centro per l'Impiego la comunicazione obbligatoria tramite modello Unificato-Lav (Unilav). Questa comunicazione deve contenere le generalità anagrafiche reali del lavoratore: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, documento di identità. Non il nome d'arte.
Questo significa che, anche se il contratto cartaceo reca uno pseudonimo, la macchina amministrativa che tutela i diritti e che alimenta i dati dell'INPS, dell'INAIL e dell'Agenzia delle Entrate, deve necessariamente fare riferimento a dati anagrafici reali. Se questo non avviene, i contributi previdenziali non vengono versati correttamente, e si può scoprire anni dopo di avere dei "buchi" nella posizione contributiva.
La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...