Dal 16 maggio i monopattini devono avere la targa: obblighi, sanzioni in caso di mancata regolarizzazione, dubbi sui tempi di rilascio e ricevuta, assicurazione e proteste.
Il quadro normativo sulla micromobilità in Italia ha registrato una svolta significativa con l'introduzione di obblighi stringenti per i monopattini elettrici, equiparando sotto diversi aspetti questi mezzi a veicoli tradizionali. La normativa mira a offrire maggiori garanzie di sicurezza e responsabilizzazione sia per i proprietari sia per gli altri utenti della strada. L'esigenza di una regolamentazione puntuale si è imposta a fronte dell'aumento costante del numero di monopattini impiegati nei contesti urbani e della conseguente necessità di ridurre comportamenti illeciti ed episodi di incidentalità.
L'obbligo di identificazione tramite targa, oltre a rendere ciascun mezzo riconoscibile dalle autorità, introduce strumenti più efficaci per il controllo del rispetto delle regole di circolazione. Le nuove regole si collegano anche al rafforzamento dell'apparato sanzionatorio e alla prossima entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione, in linea con il dettato normativo (Decreto Ministeriale 6 marzo 2026 e successiva circolare ministeriale). L'approccio adottato dal legislatore risponde a criteri di competenza e affidabilità volti a tutelare l'interesse pubblico e garantire una migliore convivenza sulle strade. Di certo c'è che la sola richiesta della targa non basta per non prendere la multa. Dal 16 maggio 2026, è obbligatorio avere la targa (contrassegno adesivo) fisicamente installata sul monopattino per circolare.
A partire dal 16 maggio, tutti i monopattini elettrici destinati alla circolazione nei centri urbani dovranno essere muniti di targa identificativa. L'obbligo interessa sia i proprietari privati che le flotte condivise gestite da operatori professionali. La misura è parte delle iniziative volte a regolamentare la crescente diffusione delle cosiddette mobilità dolce.
Il provvedimento si applica a ogni monopattino alimentato da batterie ricaricabili, indipendentemente dalla potenza del motore, confermando che la soglia massima consentita rimane 0,5 kW. Restano esclusi solo quei mezzi espressamente previsti dalla normativa, come dispositivi non destinati alla circolazione su strada pubblica o rientranti nella categoria dei giochi per bambini.
L'introduzione del contrassegno risponde all'esigenza di prevenire comportamenti irregolari e aumentare la tracciabilità dei mezzi. Tale obbligo è finalizzato a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, in un'ottica di controllo più rigoroso ed efficace sulle modalità di utilizzo dei monopattini. La disciplina, inoltre, stabilisce criteri uniformi per l'identificazione e la responsabilizzazione dei conducenti, eliminando le zone grigie normative che avevano caratterizzato la fase iniziale del fenomeno.
La richiesta della targa avviene attraverso il Portale dell'Automobilista, piattaforma ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli utenti devono autenticarsi mediante SPID di secondo livello o carta d'identità elettronica ed essere in possesso dei dati identificativi del mezzo:
|
Voce di costo |
Importo stimato (euro) |
|
Stampa targhino |
8,66 |
|
Diritti Motorizzazione |
10,20 |
|
Imposta di bollo |
16,00 |
|
Servizio PagoPA (variabile) |
~1,50, 2,00 |
Totale indicativo: tra 35 e 37 euro per la procedura online diretta, fino a 80 euro circa per pratiche gestite tramite agenzia (in ragione di tariffe accessorie e servizi di intermediazione).
Una volta completata la procedura, la targa viene spedita al domicilio o ritirata in sede, seguendo le istruzioni ricevute via email o presso l'ente incaricato.
L'apparato sanzionatorio previsto dalla legge è particolarmente severo: circolare con monopattino privo di targa comporta una multa compresa tra 100 e 400 euro, a discrezione dell'autorità accertatrice, come disposto dall'articolo 1, comma 75-undevicies della legge n. 160/2019.
L'inasprimento delle sanzioni non si limita alla sola ammenda. Per mezzi aventi potenza superiore a 1 kW, scatta la confisca amministrativa, a tutela di un utilizzo corretto e legale dei dispositivi di micromobilità. Nel quadro delle nuove regole, la targa agevola svolgimento dei controlli stradali da parte delle forze dell'ordine, andando così a ridurre la possibilità di comportamenti irregolari o illeciti.
Oltre all'aspetto economico, la normativa punta a rafforzare il senso di responsabilità dei proprietari dei mezzi, incentivando la regolarità nell'uso. Le sanzioni rappresentano una leva di dissuasione volta non solo alla punizione, ma soprattutto alla prevenzione di situazioni di pericolo per l'intera collettività stradale.
L'elevato numero di richieste per i contrassegni ha determinato, nelle ultime settimane, un congestionamento degli uffici della Motorizzazione civile. Molti utenti si trovano ad avere appuntamenti per il ritiro della targa in date successive alla scadenza del 16 maggio. Questa situazione genera incertezza tra i proprietari, che si domandano se la semplice ricevuta della domanda, o la prenotazione dell'appuntamento, possa risultare sufficiente per evitare la sanzione in caso di controllo.
Al momento, non è stato ancora fornito dal Ministero un chiarimento ufficiale sull'efficacia legale della ricevuta di presentazione della pratica. Le associazioni dei consumatori, tra cui Assoutenti, si sono rivolte alle autorità richiedendo indicazioni chiare, al fine di proteggere chi, pur avendo rispettato gli obblighi di legge, si trova impossibilitato a ritirare per tempo il contrassegno.
Questo vuoto interpretativo alimenta i dubbi: sarà sufficiente esibire un documento che attesti la prenotazione o la domanda presentata? Si auspica una risposta rapida dalle istituzioni, affinché i cittadini non vengano penalizzati per disfunzioni non imputabili alla loro volontà o diligenza.
L'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici scatterà il 16 luglio, come stabilito dal decreto ministeriale in vigore. Questo significa che, se la targa sarà già obbligatoria dal 16 maggio, per la polizza di responsabilità civile ci sarà una finestra temporale di ulteriori due mesi.
Le compagnie assicurative hanno predisposto prodotti specifici per la micromobilità, svincolati dalla classica RC Auto. La stipula dovrà contenere il codice identificativo della targa, divenendo così efficace esclusivamente per il mezzo registrato. Non sono ammesse formule come la polizza capofamiglia (RCT) per adempiere a quanto previsto dalla normativa: la polizza deve essere individuale, specifica e riferita al singolo mezzo targato.
Sul versante economico, i costi annuali delle polizze oscillano generalmente tra 25 e 150 euro, in relazione alle garanzie offerte. Nel primo biennio, il sistema di indennizzo diretto non sarà applicabile: in caso di incidente, chi ha subito un danno dovrà rivolgersi direttamente all'assicurazione della parte responsabile, secondo la procedura ordinaria. Questo punto si configura come una novità rispetto agli schemi assicurativi applicati ai veicoli a motore tradizionali.
La normativa stabilisce modalità precise per il posizionamento del contrassegno identificativo: la targa va applicata in posizione verticale, in modo permanente e ben visibile sul parafango posteriore del mezzo oppure sul piantone anteriore dello sterzo. L'obiettivo è favorire la leggibilità immediata da parte delle forze dell'ordine nei controlli stradali.
Il contrassegno, associato al proprietario tramite codice fiscale, non al singolo veicolo, dovrà essere mantenuto integro in ogni situazione di utilizzo, pena l'irregolarità dell'immatricolazione e la conseguente esposizione a sanzioni. È vietato occultare, modificare o staccare la targa, in qualunque circostanza.
L'introduzione della targa e della polizza ha sollevato numerose proteste da parte di associazioni di categoria e utenti. Alcune voci critiche, tra cui Assosharing, sottolineano l'aumento dei costi a carico degli utenti: il costo effettivo per il rilascio del contrassegno può arrivare a superare del 300% il valore di produzione, a causa delle tasse accessorie. Per le flotte di operatori professionali, il peso economico dell'adeguamento sarebbe considerevole, con impatti rilevanti sui margini aziendali.
Altri elementi di criticità emergono sul fronte assicurativo, in particolare per chi gestisce mezzi condivisi: l'imposizione di una RC Auto (tipologia pensata per veicoli motorizzati) viene ritenuta concettualmente poco adatta ai monopattini, dato che nella micromobilità il responsabile di eventuali danni è sempre il singolo utilizzatore e non il mezzo in sé.
Infine, le associazioni consumeriste pongono l'accento sulla necessità di chiarimenti urgenti riguardo le procedure in caso di ritardi e chiedono che le istituzioni adeguino in tempi rapidi i sistemi per evitare disservizi e controversie interpretative.
Alberto Pelletti è un esperto del settore motori con oltre 18 anni di esperienza nel campo dell’analisi automotive. Opera a Torino come consulente per aziende e privati, collaborando con realtà attive nel settore automobilistico. Le sue competenze spaziano dalla valutazione delle flotte aziendali all’ottimizzazione dei costi di gestione dei veicoli. Grazie alla sua lunga esperienza, ha sviluppa...