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Non paga il Telepass per 14mila euro, ma viene assolto: tutta la storia, compreso il trucco che usava

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di Marcello Tansini pubblicato il

La storia di un uomo assolto dopo aver evitato pedaggi per 14mila euro svela il funzionamento del trucco della scia, lacune giuridiche, precedenti simili e le interpretazioni legali.

Viaggi senza soluzione di continuità sulle autostrade italiane, senza mai versare un euro, eppure riuscendo a evitare qualsiasi condanna penale. È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Pesaro, che ha assolto un 35enne di origini moldave accusato di aver eluso i pedaggi per una somma superiore ai 14.000 euro. L'uomo, reo confesso di aver attraversato i caselli ripetutamente senza effettuare il pagamento, era finito alla sbarra con l'accusa di truffa aggravata.

Il caso assume una portata importante: in un solo mese sono stati documentati 18 viaggi non autorizzati per oltre 1.000 euro di pedaggi in varie località della costa adriatica. Tuttavia, il quadro si complica ulteriormente perché le indagini hanno evidenziato una serialità del comportamento, con numerose altre denunce lungo la penisola. Si tratta di una storia che mette in luce quanto sia complesso tutelare gli interessi della concessionaria autostradale contro chi, sfruttando le criticità dei sistemi automatici di pagamento, riesce a eludere i controlli.

Il trucco della scia al Telepass: cos'è e come funziona

L'espediente utilizzato per non pagare i pedaggi è diventato noto come trucco della scia. Questa tecnica consiste nel avvicinarsi pericolosamente al veicolo che precede (quello con Telepass attivo), sfruttando l'apertura della sbarra elettronica comandata dal sistema di rilevamento. In pratica, il soggetto resta incollato al paraurti dell'auto davanti, attraversando il varco prima che la barriera venga richiusa dal sensore.

Questo comportamento, noto anche come tailgating, richiede un tempismo perfetto: attendere che il veicolo regolare attivi il Telepass, far scattare l'apertura e passare prontamente sfruttando il ritardo di chiusura, previsto per ragioni di sicurezza:

  • La barriera resta sollevata pochi istanti dopo il transito del veicolo pagante;
  • Il sistema, per evitare danni fisici alle auto, non chiude immediatamente;
  • Chi si infila nella scia del primo veicolo supera il varco senza registrare alcun pagamento.
Questo schema è stato ripetuto decine di volte, sempre con la stessa metodologia. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato le targhe di diversi mezzi coinvolti, spesso stranieri, complicando ulteriormente la tracciabilità. Si tratta di una falla tecnica che mette in difficoltà anche i gestori di sistemi come Telepass, pensati per ottimizzare il traffico e ridurre le attese, ma risultano vulnerabili nei confronti di chi conosce queste zone grigie.

Il successo di questo artificio dipende da due elementi: il difetto (necessario) di rapidità nella chiusura delle sbarre e l'audacia di chi decide di aggirare le regole. Non si tratta solo di un comportamento scorretto nei confronti delle società autostradali, ma anche di un serio rischio per la sicurezza stradale.

La difficoltà di individuare il responsabile: prove, targa estera

Il procedimento penale avviato a carico del 35enne ha subito, fin dall'inizio, una serie di complessità investigative. L'automobile utilizzata recava targa lituana, ma era intestata a un cittadino rumeno residente in Romania. Questo intreccio internazionale ha reso molto difficile attribuire con certezza la responsabilità dei passaggi fraudolenti.

Le forze dell'ordine hanno impiegato settimane a collegare l'identità del sospettato ai veicoli coinvolti. In almeno una occasione il 35enne è stato fermato a bordo della vettura incriminata, ma le telecamere dei caselli non sono riuscite a catturare immagini nitide del volto alla guida. Pertanto, nonostante la targa fosse chiaramente riconoscibile, mancava la prova fondamentale relativa all'identità del conducente durante ciascun episodio contestato:

  • Veicolo intestato a soggetto terzo (romeno residente a Bucarest);
  • Presenza in Italia verificata solo in occasione di uno stop della polstrada;
  • Immagini video insufficienti a dimostrare chi fosse alla guida nei diversi viaggi.
A ciò si sommano i vuoti normativi e la difficoltà di contestare penalmente transiti multipli se non c'è riconoscimento personale immediato. La difesa dell'imputato ha sottolineato proprio l'assenza di un collegamento univoco tra il suo assistito e le condotte fraudolente contestate. Senza un verbale immediato o una foto inequivocabile, è impossibile attribuire la responsabilità penale in modo certo, secondo la normativa vigente e i principi sanciti dall'art. 27 della Costituzione (responsabilità personale e presunzione di innocenza).

Questo spiega la difficoltà di ottenere condanne definitive nei casi in cui i mezzi siano intestati a soggetti non presenti sul territorio nazionale o non identificabili in modo sicuro.

Come si è conclusa la vicenda giudiziaria

Il processo davanti al Tribunale di Pesaro si è chiuso con una assoluzione piena per l'uomo sotto accusa. Nonostante l'accumulo di denunce e il debito complessivo di oltre 14.000 euro nei confronti di Autostrade, la decisione del giudice si è fondata sulla mancanza di prove certe circa l'identità del conducente nei singoli passaggi contestati.

Durante il dibattimento, secondo quanto riferito, l'avvocato difensore ha evidenziato che non vi è certezza che fosse proprio il suo assistito alla guida in tutte le occasioni. La documentazione di una sola fermata su molte non basta, in assenza di identificazione personale immediata o immagini inequivocabili raccolte nei varchi autostradali. Questa linea difensiva è stata accolta dal giudice, che ha evidenziato il seguente passaggio motivazionale:

  • Senza la possibilità di attribuire con precisione la condotta all'imputato per ogni episodio, non si può parlare di responsabilità penale;
  • La presunzione di innocenza protegge il soggetto fino al raggiungimento della prova certa oltre ogni ragionevole dubbio;
  • Autostrade per l'Italia, pur costituendosi parte civile, non ha potuto fornire elementi determinanti aggiuntivi.
Il pubblico ministero aveva richiesto una condanna pari a sette mesi, ma la sentenza finale ha sancito la non riconducibilità certa dei fatti all'imputato, chiudendo così una vicenda giudiziaria dai contorni surreali. A completare il quadro, l'imputato ha fatto perdere le sue tracce già dall'ottobre 2024, rendendo difficile qualsiasi tentativo di recupero delle somme dovute.

Le storie simili: precedenti e casi paralleli di pedaggi elusi

Quello del 35enne moldavo non è un caso isolato nel panorama delle elusioni dei sistemi di pagamento autostradale. Si registrano diversi precedenti, che illustrano l'efficacia della scia e le difficoltà legali a perseguire penalmente questi comportamenti:

  • Nel corso del 2025 un automobilista ventottenne è riuscito a eludere quasi 3.000 euro di pedaggi nella zona di Roma Nord utilizzando la stessa tecnica: accodamento ai veicoli con Telepass. Anche in questa situazione, le prove raccolte non sono state sufficienti a una condanna, a causa della mancata identificazione certa al momento dei fatti;
  • Un altro episodio ha riguardato un camionista che, secondo gli atti, avrebbe evaso pedaggi per una cifra vicina ai 16.000 euro. Nonostante i tentativi delle autorità di risalire al responsabile, la mancanza di collegamento evidente tra l'identità del guidatore e il mezzo ha portato anch'essa a un nulla di fatto processuale.
Questi episodi, oltre a danneggiare economicamente le concessionarie, pongono interrogativi sulla tenuta e sicurezza dei sistemi automatici e sulle strategie necessarie per tutelare gli utenti regolari e onesti.

Cosa dice la Cassazione sul tailgating e la truffa ai caselli

Dal punto di vista normativo, il comportamento noto come tailgating assume una rilevanza particolare. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 27168/2025), il superamento delle barriere di pagamento dietro al veicolo che ha regolarmente attivato la sbarra rappresenta un reato di truffa ai danni della concessionaria autostradale.

La Corte distingue con precisione tra:

  • Truffa aggravata: si configura qualora l'automobilista ponga in essere un comportamento attivo, cioè artifici o raggiri (ad esempio, accodarsi per passare senza essere registrati);
  • Insolvenza fraudolenta: risulta nei casi in cui una persona si limiti all'omissione, cioè all'impossibilità o alla scelta di non effettuare il pagamento, ma senza raggiri attivi.
Il trucco della scia integra secondo la Cassazione esattamente gli estremi della truffa, essendo un artificio ingegnoso e ripetuto volto a indurre in errore il sistema automatico. Nel caso trattato dalla Suprema Corte, il Tribunale di primo grado aveva inizialmente assolto l'imputato, ma la sentenza è stata poi annullata in sede di ricorso perché non aveva considerato il comportamento come raggiro penalmente rilevante.

Secondo la Corte, la condotta penalmente rilevante non dipende dalla entità o dalla ripetizione del singolo episodio, ma soprattutto dalla natura fraudolenta, ovvero dalla presenza di accorgimenti artificiosi per eludere i pagamenti. Pertanto, anche un solo episodio, se sufficientemente ingannevole, può integrare il reato di truffa (art. 640 c.p.). Allo stesso modo, il gestore può agire sia in sede penale che civile per tentare il recupero delle somme, ferma restando la necessità di fornire prove certe circa l'identità del responsabile.

Conseguenze e rischi per chi aggira i sistemi di pagamento

Sebbene la sentenza del Tribunale di Pesaro abbia condotto a un'assoluzione, chi si avventura in simili comportamenti resta esposto a rischi significativi. Dal punto di vista giuridico, la giurisprudenza della Cassazione è ormai chiara nell'inquadrare il tailgating come truffa, con tutte le implicazioni che ne derivano:

  • Conseguenze penali: reato punibile con reclusione e multa (art. 640 c.p.);
  • Azione civile del gestore: possibilità per la società autostradale di agire per il recupero delle somme non versate;
  • Potenziale danno all'immagine della concessionaria, con ricadute sulla sicurezza e sulla percezione di affidabilità dei sistemi tecnologici di pagamento;
  • Pericolo per l'incolumità personale: accodarsi in modo ravvicinato mette a rischio la sicurezza stradale, sia propria sia degli altri automobilisti.
Le difficoltà legate all'identificazione certa dei responsabili non impediscono alle autorità di rafforzare i sistemi di sorveglianza e aumentare la collaborazione internazionale per contrastare efficacemente tali fenomeni.


Marcello Tansini

Nato a Milano nel 1979, laureato alla Bocconi dopo il liceo classico ai Salesiani di Milano. Uno dei pionieri dell'Internet italiano, uno dei fondatori tra l'altro del celebre sito degli anni 90-2000 webmasterpoint.org, si occupa di organizzare tutta la parte editoriale di Businessonline, ma scrive anche lui stesso sia sulle tematiche legate ai suoi studi che alle sue passioni. In modo particolar...