Un dipendente viene licenziato per aver trattenuto il resto di un caffè dal distributore aziendale. Il tribunale, valutando la proporzionalità della sanzione e il confronto tra le parti, ne dispone il reintegro e un risarcimento.
Può un episodio di semplice quotidianità, come la mancata restituzione del resto da un distributore automatico in azienda, arrivare a mettere in discussione un rapporto di lavoro consolidato da anni? A Brescia, una vicenda apparentemente banale ha richiamato l'attenzione su temi come la fiducia tra datore di lavoro e dipendente, il peso della disciplina aziendale e il valore della proporzionalità nelle decisioni. Un dipendente, con più di quattordici anni di esperienza alle spalle, si è ritrovato improvvisamente privato del proprio impiego dopo essersi ripreso una somma minima – 1 euro e 60 centesimi – rimasta intrappolata nella macchinetta del caffè. La decisione aziendale ha generato un ampio dibattito, non solo per l’entità esigua del denaro coinvolto, ma soprattutto per le rigide conseguenze disciplinari adottate, culminate nel licenziamento del lavoratore, poi oggetto d’impugnazione in tribunale.
L’episodio, oltre a riaccendere la discussione su equilibrio nei provvedimenti disciplinari, è diventato un caso emblematico nell’interpretazione delle relazioni lavorative e ha portato la giurisprudenza a riflettere su quanto pesino le condotte minori nel contesto aziendale. Il giudizio pronunciato dal Tribunale del lavoro di Brescia, e l’indennità riconosciuta al lavoratore, si pongono come riferimenti chiari nell’ambito dei licenziamenti per fatti di lieve entità, offrendo spunti preziosi a imprese e lavoratori.
Il contesto in cui si sviluppa la vicenda ha inizio nel giugno 2024, quando durante una pausa lavorativa un dipendente di una società metalmeccanica a Brescia acquista un caffè presso un distributore automatico, ma la macchinetta non gli rende il dovuto resto di 1 euro e 60 centesimi. La procedura abituale in simili casi prevede solitamente la segnalazione e l’intervento del tecnico addetto alla manutenzione, che periodicamente si occupa di svuotare e verificare le funzionalità dei distributori.
Il giorno successivo, in presenza del tecnico incaricato, il lavoratore recupera le monete che la macchina aveva trattenuto il giorno prima. La scena, però, non passa inosservata a un collega, il quale interpreta il gesto come un’irregolarità e porta la questione all’attenzione del responsabile del personale. Ne segue una discussione tra i due dipendenti, che in breve tempo si trasforma in una segnalazione formale rivolta ai soggetti preposti alla gestione delle risorse umane.
Consapevole della delicata situazione, l’uomo decide di restituire la somma all’azienda, non essendo certo di aver agito con il consenso del tecnico. Tuttavia, a distanza di circa due settimane dal primo episodio, la società bresciana gli notifica un licenziamento per giusta causa, basato su due contestazioni: da un lato, l’appropriazione indebita delle monete; dall’altro, presunte minacce nei confronti del collega coinvolto nella segnalazione.
La rapidità della reazione aziendale e l’assenza di precedenti disciplinari nei confronti del lavoratore, che da oltre quattordici anni aveva prestato regolare servizio nella stessa realtà senza rilievi, amplificano l’eco della vicenda, portandola sotto la lente della magistratura del lavoro. La decisione di impugnare il licenziamento da parte del dipendente apre la strada a una controversia giudiziaria che diventerà di interesse nazionale.
L’azienda strutturò il provvedimento espulsivo sulla base di due principali addebiti:
In sede di giudizio, la difesa ha inoltre valorizzato la sproporzione tra la condotta contestata – ovvero l’atto di riprendere il proprio resto, seppur con modalità discutibili – e la sanzione adottata dal datore di lavoro, sottolineando come la stessa Costituzione italiana (art. 41) e la giurisprudenza consolidata, anche in materia di licenziamenti disciplinari, impongano un rigoroso principio di proporzionalità e ragionevolezza.
Il Tribunale del lavoro di Brescia, nella persona della giudice Natalia Pala, ha ripercorso l’intera vicenda, analizzando minuziosamente sia le prove fornite dall’azienda che le motivazioni della difesa. Nella sentenza pubblicata nei giorni scorsi, il Tribunale ha sottolineato che non era stato possibile accertare con certezza il consenso del tecnico alla restituzione delle monete; allo stesso tempo, ha rimarcato che la somma riconsegnata era modesta, e non erano stati rilevati danni patrimoniali o gestionali per la società.
La contestazione circa le presunte minacce si è dimostrata, secondo il giudice, carente di particolari e vagliata con superficialità: il testimone diretto, ovvero il collega coinvolto, ha confermato che il dipendente era stato semplicemente sgarbato e mai effettivamente minaccioso. Su questo punto, la sentenza ha ribadito che la risposta disciplinare deve essere sempre circostanziata sui fatti specifici e non su argomentazioni genericamente allarmistiche.
Il punto dirimente della decisione, tuttavia, è stato rappresentato dal principio di proporzionalità, cardine dei licenziamenti disciplinari e più volte richiamato dalla Suprema Corte (ad esempio Cassazione n. 18678/2014). Secondo il Tribunale, il licenziamento si è rivelato «obiettivamente sproporzionato rispetto alla gravità della condotta complessivamente realizzata dal dipendente», tenuto conto di diversi fattori:
Alla luce delle risultanze raccolte, il Tribunale di Brescia ha quindi dichiarato illegittimo il licenziamento imposto al dipendente. Pur non disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro – in quanto non espressamente richiesta dal lavoratore – ha condannato l’azienda a corrispondere un indennizzo pari a 18 mensilità di stipendio. Tale risarcimento, ai sensi delle normative vigenti (tra cui la legge n. 92/2012 nota come "Legge Fornero"), rappresenta una risposta equilibrata e proporzionata rispetto alla lesione subita dal lavoratore e alla legittima tutela degli interessi aziendali.
La sentenza, che ha trovato vasta eco nella stampa locale e nazionale, chiarisce alcuni aspetti chiave per la gestione dei rapporti di lavoro:
Questo episodio ha portato alla ribalta un tema centrale nel diritto del lavoro contemporaneo: quello della congruità tra comportamento e sanzione. Il significato dell’episodio va ben oltre la singola storia di una macchinetta del caffè, sollecitando aziende, sindacati e lavoratori a ripensare l’approccio sanzionatorio in ambito disciplinare.
Dalla sentenza emergono alcune considerazioni preziose: