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Nuova legge su alimenti e cibi artigianali in vigore, ma cambia qualcosa davvero?

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di Dott.ssa Sara Melchionda pubblicato il
Cibi artigianali in vigore

La nuova legge sugli alimenti e cibi artigianali promette chiarezza sulle definizioni e sulla tutela del made in Italy, tra nuove regole, limiti all'uso della dicitura artigianale e opportunità.

Negli ultimi mesi il dibattito pubblico si è concentrato sull'entrata in vigore della nuova legge dedicata ai prodotti artigianali alimentari, dipinta da molti come una svolta epocale nella tutela della qualità per gelati, pane, birre e simili. Titoli accattivanti e clamore mediatico hanno creato aspettative altissime su una possibile epurazione dei finti artigiani e su un controllo più stringente delle denominazioni usate da imprese e laboratori. La realtà, però, si rivela molto più articolata. La normativa, in vigore dal 7 aprile, nasce in risposta all'esigenza, condivisa da produttori e consumatori, di valorizzare la vera artigianalità e contrastare pratiche scorrette.

Un'analisi attenta della fonte, la Legge 11 marzo 2026, n. 34, mostra tuttavia una distanza significativa tra le aspettative e il suo impatto immediato: il testo legislativo disciplina in modo generale il mondo dell'artigianato alimentare, limitandosi a delegare al Governo l'adozione di futuri decreti per aggiornare una disciplina ormai datata all'evoluzione del mercato e delle tecniche di produzione. L'articolo 16, al centro del dibattito, introduce sì un primo criterio formale nell'utilizzo della dicitura artigianale, ma il senso applicativo della norma si limita all'aspetto amministrativo: solo imprese ufficialmente registrate potranno dunque vantare riferimenti a lavorazioni artigiane nei segni distintivi o nella promozione dei loro prodotti, senza intervenire direttamente su ingredienti, metodi o formule.

È evidente, dunque, che il panorama non cambia all'improvviso per le specialità come il gelato o la birra; resta ancora da scrivere quella parte di regolamentazione che definisca, con chiarezza, precisione e trasparenza per il consumatore, cosa possa essere veramente definito come artigianale. Resta aperto un rischio: quello di alimentare false rassicurazioni, illudendo il pubblico che ogni prodotto etichettato in tal modo corrisponda sempre a standard qualitativi elevati.

Il contesto normativo: tra regolamenti UE, leggi italiane

Nell'ordinamento alimentare europeo e italiano, la tutela del consumatore e la valorizzazione delle tipicità rappresentano principi-cardine. La normativa più incisiva negli ultimi anni è rappresentata dal Regolamento UE 1169/2011 sull'informazione al consumatore, che disciplina in modo dettagliato etichettatura, tracciabilità e trasparenza dei prodotti. In particolare, l'articolo 7 vieta pratiche ingannevoli, imponendo che nessun alimento possa essere presentato come dotato di qualità o caratteristiche particolari se tali attributi non sono realmente distintivi rispetto ai prodotti analoghi.

Il quadro delle leggi in Italia si arricchisce di disposizioni specifiche, come la Legge Quadro per l'Artigianato (L. 443/1985), che definisce chi può essere considerato imprenditore artigiano nel settore alimentare. La Legge 11 marzo 2026, n. 34 si inserisce in questa scia: aggiorna le regole amministrative, introduce per la prima volta l'obbligo di iscrizione all'albo per l'uso legittimo della dicitura artigianale, e demanda a successivi decreti l'attualizzazione dei criteri relativi alle lavorazioni e ai prodotti.

Va poi ricordato il ruolo delle normative verticali dedicate a filiere specifiche: la birra, ad esempio, ha visto nel 2016 l'introduzione in legge della definizione di birra artigianale, legandola alla produzione in piccoli birrifici indipendenti e senza processi di pastorizzazione o microfiltrazione. Nulla di analogo esiste per il gelato, dove le regole restano implicite e le interpretazioni oscillano fra i requisiti della legge sull'artigianato e le raccomandazioni associative.

Il sistema si completa con le regole su etichettatura, sanzioni per la contraffazione e gestione delle eccedenze alimentari, a testimonianza di un mosaico normativo tuttora in divenire, dove l'esigenza di trasparenza si intreccia con quella, sempre più attuale, di sostenibilità ambientale e sicurezza lungo la filiera.

Cosa cambia (e cosa no) per gelato, birra e altri prodotti

Lo scenario mediatico ha lasciato intendere un repentino cambio di regole per alcuni simboli del made in Italy: il gelato, la birra, vari prodotti da forno e dolciari. In realtà, la nuova normativa non introduce nuovi disciplinari di produzione per queste categorie, né stabilisce criteri aggiuntivi che distinguano, nelle tecniche di lavorazione o negli ingredienti, fra tipicità artigiana e processi industriali.

Prendendo il gelato come esempio, la legge appena entrata in vigore non definisce né limiti né obblighi relativi all'uso di semilavorati, basi pronte o additivi. La disciplina rimane ancorata alla vecchia Legge 443/85 e a raccomandazioni di buone pratiche, lasciando ampia libertà alle imprese. La conseguenza è che molte realtà potranno continuare a etichettarsi come artigianali pur ricorrendo a processi standardizzati e ingredienti pre-composti, purché rispettino l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Per la birra, invece, resta vigente la definizione puntuale introdotta nel 2016, che permette di riscontrare oggettivamente quando una produzione può dirsi artigianale: piccole quantità, indipendenza economica, assenza di pastorizzazione e microfiltrazione. Per altre filiere, come pasticceria, pane, pasta fresca o confetteria, la nuova legge non fornisce parametri tecnici, ma si limita a regolare l'utilizzo del termine da un punto di vista formale-amministrativo.

Requisiti e limiti dell'uso della dicitura artigianale

La nuova normativa mette in chiaro alcuni limiti precisi per l'uso del termine artigianale all'interno di insegne aziendali, marchi, materiale promozionale e comunicazione commerciale:

  • Possono dichiarare riferimenti all'artigianalità solo le imprese iscritte all'apposito Albo delle Imprese Artigiane.
  • Risulta obbligatorio che il prodotto dichiarato artigianale sia effettivamente realizzato o trasformato dalla stessa impresa che lo promuove.
In termini strettamente pratici, non viene però introdotto alcun controllo immediato sugli ingredienti o sulle fasi produttive per ciascuna specialità: resta possibile il ricorso a basi pronte e semilavorati, purché la lavorazione avvenga nei laboratori dell'azienda. La normativa, dunque, pur introducendo maggiori garanzie di trasparenza formale, non affonda il colpo su quegli aspetti tecnici (come la scelta degli ingredienti freschi, il rifiuto di additivi o la lavorazione manuale totale) che molti consumatori collegano spontaneamente, ma erroneamente, al concetto di vera artigianalità.

Il confine tra artigianale e industriale rimane pertanto sfumato: la legge rappresenta solo una prima barriera contro le pratiche scorrette nella presentazione e nella promozione commerciale, affidando però a future disposizioni più dettagliate il compito di definire una volta per tutte quando un prodotto può vantarsi, senza equivoci, di essere frutto di vera maestria artigiana.

Implicazioni per i consumatori e rischi di confusione

Sul piano degli effetti, l'introduzione della nuova regola formale sull'uso del termine artigianale rischia paradossalmente di aumentare la confusione del consumatore. Nonostante il testo legislativo preveda alcune cautele, nella percezione comune artigianale resta ancora sinonimo di qualità superiore, ingredienti genuini e lavorazione manuale, a dispetto dell'effettiva realtà produttiva. Il rischio del fraintendimento è tangibile:

  • I consumatori vedranno moltiplicarsi i riferimenti all'artigianalità sugli scaffali, senza però che ciò assicuri sempre un valore aggiunto reale sul prodotto.
  • In assenza di un vero disciplinare unico per ciascuna trasformazione alimentare, l'assenza di ingredienti industriali, additivi discutibili o processi massivi resta affidata alla serietà dei singoli operatori e, ancora oggi, all'attività di associazioni e guide di settore.
La maggiore trasparenza sui requisiti amministrativi produce indubbiamente un progresso in termini di tracciabilità e responsabilità formale, ma non risolve la questione della chiarezza informativa verso il pubblico. Il confine tra marketing e verità di filiera rimane ancora troppo mobile, lasciando la porta aperta all'uso improprio di diciture attraenti e rischiando di perpetuare una percezione fuorviante dei prodotti cosiddetti artigianali.

Impatto sulle imprese artigiane: opportunità, limiti, crescita

L'introduzione della nuova disciplina rappresenta un riconoscimento del valore economico e sociale delle imprese artigiane nella filiera alimentare italiana, specialmente per le piccole e medie realtà che costituiscono il cuore produttivo del settore. Secondo dati Confartigianato, oltre 64.000 imprese artigiane sono oggi operative nel comparto, generando occupazione e un contributo importante all'export nazionale di cibo di qualità.




Dott.ssa Sara Melchionda

La Dott.ssa Sara Melchionda è un’esperta nel settore della sanità con oltre 15 anni di esperienza. Laureata in Tossicologia dell'ambiente e alimenti all'Università Statale di Lodi, ha sviluppato una solida competenza nelle tematiche legate alla sicurezza sanitaria, alla prevenzione dei rischi e alla valutazione degli effetti delle sostanze sulla salute. Nel corso della sua carriera ha collabora...