Come cambiano gli invii di cartelle esattoriali, avvisi, atti e accertamenti dal 2024: nuove procedure, chiarimenti e spiegazioni
Quali sono le nuove regole per l’invio di cartelle esattoriali, avvisi fiscali, atti e accertamenti via Pec e raccomandata cartacea nel 2024? Diventa sempre più digitale e rapido l'invio di cartelle esattoriali, avvisi e atti notificati da parte dell'Agenzia delle Entrate, come previsto dalla bozza di decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale. Vediamo nel dettaglio quali sono le novità per l'invio cartelle esattoriali, avvisi fiscali, atti e accertamenti.
Secondo quanto stabilito dal decreto, per l'invio tramite Pec di comunicazioni, atti, accertamenti e cartelle a singole persone fisiche, professionisti e altri enti di diritto privato si usa il domicilio presente nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.
Per l'invio tramite Pec di comunicazioni, atti, accertamenti e cartelle a soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale si usa il domicilio speciale, mentre per l'invio di comunicazioni tramite Pec alle Pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi si usa il domicilio digitale contenuto nell’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA).
Infine, per l'invio di comunicazione tramite Pec a imprese individuali o costituite in forma societaria, professionisti si usa il domicilio digitale contenuto nell’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), anche quando diverso da quello contenuto nell’Inad o nell’Ipa.
Nel caso di invio fallito di atti, comunicazioni e cartelle via Pec, dopo due tentativi, si procede all’invio della stessa comunicazione in modalità ordinaria, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Con l’invio di cartelle, atti, avvisi e comunicazioni fiscali tramite Pec, c’è da considerare anche il caso in cui la cartella Pec risulti piena. In questo caso specifico, trascorsi sette giorni dal mancato recapito della comunicazione via Pec, si deve fare un secondo tentativo e se anche questo nuovo tentativo non va a buon fine, anche in caso di domicilio valido o attivo, si procede seguendo le regole di comunicazione ordinaria, cioè con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Diversa invece la procedura per imprese e professionisti presenti nel registro INIPEC: in questo caso, infatti, per mancato recapito della comunicazione via Pec, si procede dopo il secondo tentativo al deposito telematico sul portale InfoCamere o anche tramite raccomandata.