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Cartella di pagamento, guida ufficiale AdER aggiornata su cosa fare quando si riceve e come rateizzare, sospendere o ricorso

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Ricevere una cartella di pagamento puņ generare dubbi e incertezze: la guida AdER aggiornata illustra cos’č, come leggerla, le sezioni e i colori, le opzioni per gestirla tra pagamento, rateizzazione, sospensione o ricorso, chiarendo termini e differenze con avvisi correlati.

Con l'obiettivo di fornire maggiore chiarezza e trasparenza sulle modalità di lettura e azione in caso di ricevimento di una cartella esattoriale, AdER e l’Agenzia delle Entrate hanno rilasciato la nuova guida aggiornata sull'argomento: uno strumento pensato per accompagnare i contribuenti, passo dopo passo, dall’analisi del documento fino alla gestione delle opzioni dopo la notifica. Il vademecum ufficiale, parte della collana informativa "L’Agenzia Informa", si distingue per un linguaggio semplificato e per l’approfondimento dettagliato di ciascuna sezione della cartella, integrando aspetti pratici e normativi secondo gli ultimi aggiornamenti legislativi e regolamentari.

Cos’è la cartella di pagamento e quando viene notificata

Ai sensi dell’attuale normativa italiana, la cartella di pagamento è il documento attraverso cui AdER comunica al contribuente l’esistenza di importi non regolarizzati richiesti da enti creditori pubblici. Questo atto rappresenta la fase iniziale della procedura di riscossione coattiva, sancita in particolare dal D.lgs. n. 46/1999. L’invio della cartella è previsto dopo che l’ente creditore, come l’Agenzia delle Entrate, enti previdenziali, enti locali o altri organismi come INAIL o Ordini professionali, abbia affidato ad AdER il mandato per il recupero delle somme non corrisposte.

  • La notifica avviene tramite posta raccomandata, PEC o tramite ufficiale della riscossione.
  • Inclusa nell’atto vi è l’intimazione a saldare il debito, tipicamente entro 60 giorni dalla data di notifica.
  • In assenza di pagamento, AdER può attivare azioni cautelari (come fermo amministrativo o ipoteca) ed esecutive (es. pignoramenti) sui beni del debitore, secondo quanto previsto dall’ordinamento.
In caso di delega a riscuotere crediti da parte di enti come Comuni o Province, può essere inoltrato anche un avviso di presa in carico che precede l’emissione della cartella stessa. Il rispetto del termine di 60 giorni è determinante anche per la presentazione di ricorso e per valutare le modalità di pagamento o di sospensione.

Struttura della cartella di pagamento: sezioni e colori

Il formato della cartella di pagamento, rinnovato per massimizzare leggibilità e accessibilità, si compone di sezioni distinte e codificate da colori ben identificabili:

  • Blu: sezione riservata alle informazioni di competenza AdER – contiene dati su soggetto emittente, destinatario, totale del debito e prime indicazioni operative.
  • Arancione: indica somme affidate da Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Dogane e Monopoli).
  • Verde: corrisponde a crediti affidati dagli enti locali (es. Comuni, Province).
  • Viola: riguarda altri enti, come Inail, casse previdenziali, Prefetture, Ordini professionali.
Questa suddivisione cromatica semplifica il riconoscimento immediato della provenienza e natura del debito richiesto. In aggiunta, le ultime pagine della cartella sono dedicate ai moduli di pagamento, disponibili in fondo al documento. La nuova guida ufficiale suggerisce di prestare attenzione anche alle tabelle riepilogative e agli schemi che permettono di collegare con precisione ogni ammontare alla sua origine e scadenza.

Come leggere ogni sezione della cartella: informazioni essenziali

L’analisi della cartella di pagamento richiede un approccio metodico. La sezione blu fornisce tutti i dati chiave, tra cui l’identificativo univoco, l’ente emittente e il totale dovuto. Seguendo il documento, la seconda sezione (a partire tipicamente dalla quinta pagina) descrive la posizione debitoria nei confronti dei singoli enti:

  • Prima pagina: riepiloga la composizione del debito, riportando per ciascun ente numero di ruolo, anno e dettaglio delle somme richieste.
  • Le pagine seguenti contengono dati contabili di dettaglio come codice tributo, importo, anno di competenza e oggetto del debito.
  • Nell’eventualità di coobbligati solidali, è presente la lista nominativa degli altri soggetti coinvolti.
  • Presenti anche i riferimenti a responsabile di procedimento e ufficio competente, utili per ottenere chiarimenti.
Si raccomanda di controllare attentamente le informazioni relative alle scadenze, ai riferimenti normativi e ai canali di contatto messi a disposizione sia da AdER che dagli enti creditori. Al termine della cartella, i moduli di pagamento forniscono istruzioni dettagliate per versamenti unici o rateizzati attraverso canali telematici, bancari o postali.
Colore del banner Tipologia di creditore Contenuti essenziali
Blu AdER Dati generali, modalità di adempimento
Arancione Agenzie fiscali Dettaglio debito fiscale
Verde Enti locali Imposte locali, tariffe
Viola Altri enti Dati su altri tributi/contributi

Cosa fare dopo aver ricevuto la cartella: pagare, rateizzare, sospendere o presentare ricorso

Ricevere una cartella di pagamento impone al destinatario alcune scelte da valutare attentamente a seconda della propria situazione:

  • Pagare: il pagamento può avvenire in un'unica soluzione entro 60 giorni, utilizzando i moduli allegati. Il mancato pagamento entro i termini comporta l’aggravio di interessi e possibili azioni esecutive.
  • Rateizzare: è possibile chiedere la rateizzazione sia online, per importi fino a 120.000 euro, sia tramite specifica richiesta (ad esempio via PEC). L’istanza va presentata secondo quanto disposto dall’ente creditore; la rateizzazione massima prevista è di 84 rate mensili.
  • Sospendere: alcune circostanze (già avvenuto pagamento, prescrizione, sgravio) danno diritto a richiedere la sospensiva, da inoltrare ad AdER entro determinati termini e allegando la documentazione prevista.
  • Presentare ricorso: è possibile presentare ricorso se si ravvisano vizi di notifica o altri errori riconosciuti dall’ordinamento (entro 60 giorni dalla notifica). Il ricorso va indirizzato alle autorità indicate nel documento, secondo la tipologia dell’ente creditore e la normativa amministrativa o tributaria di riferimento.

Avviso di presa in carico e avviso di accertamento esecutivo: significato e differenze

Accanto alla classica cartella, il sistema di riscossione prevede due ulteriori atti informativi: l’avviso di presa in carico e l’avviso di accertamento esecutivo. Il primo rappresenta un documento trasmesso da AdER dopo l’affidamento di un credito da parte dell’ente, per rendere noto al debitore che il processo di riscossione ha avuto inizio. Viene inviato per posta semplice o e-mail, non comporta scadenze immediate di pagamento e non ha valore di notifica ai fini dell’avvio delle procedure esecutive; AdER può infatti procedere indipendentemente dal ricevimento, in base alle norme vigenti.

L’avviso di accertamento esecutivo è invece l’atto che precede la riscossione e che contiene intimazione formale al pagamento, tipicamente emesso direttamente dall’ente creditore (come Agenzia delle Entrate o Dogane). Se non saldato nei termini, il debito è trasmesso ad AdER che avvia le procedure.

  • Avviso di presa in carico: funzione informativa, nessun termine di pagamento, nessun effetto sulla decorrenza dei termini esecutivi.
  • Avviso di accertamento esecutivo: impone un termine di saldo, avvia la riscossione in caso di mancato pagamento.
Entrambi i documenti vengono descritti nella nuova guida AdER, che invita a prestare attenzione alle caratteristiche operative e ai dati identificativi riportati su ciascun atto, per un corretto inquadramento della posizione debitoria e delle successive possibilità di azione.