Quali sono le novitŕ relative alle leggi sulle donazioni previste dalla nuova delega fiscale approvata 2023-2024: chiarimenti
Quali sono le prime importanti modifiche a leggi che riguardano le donazioni e regali ai figli in delega fiscale approvata? Fare una donazione significa arricchire con spirito di liberalità una terza persona cedendo ad essa un proprio bene, che siano soldi, case, terreni e altri immobili o altri beni.
Si tratta di un atto che nella maggior parte dei casi deve avvenire alla presenza di un notaio, anche se non sempre è obbligatorio, rispettando condizioni specifiche. Il tema delle donazioni ai figli è sempre molto delicato ed ora la delega fiscale cambia alcune regole per le donazioni.
Se la donazione rispetta le quote di legittima previste dalla legge e viene effettuata con apposito atto pubblico di un notaio (che però non sempre obbligatorio) non c’è alcun problema ed è previsto il pagamento delle imposte relative ai beni donati, e che cambiano a seconda che si tratti di beni mobili o immobili, e il pagamento dell’imposta sulle donazioni.
Le imposte che si pagano sulle donazioni si pagano solo se i beni donati superano determinate soglie di valore e prevedono diverse aliquote di calcolo per il pagamento che sono del:
La delega fiscale 2023-2024 prevede, tra le altre misure, una revisione delle imposte sulle donazioni ai figli relative soprattutto alle plusvalenze da vendita di terreni e stabilisce che se la proprietà dei terreni edificabili si acquisisce per effetto di donazione si assume, in ogni caso, come prezzo di acquisto quello pagato dal donante.
La novità deriva dall’attuale formulazione dell’articolo 67 del Tuir che disciplina i redditi diversi, cioè non rientranti nei redditi da lavoro autonomo, redditi da lavoro dipendente, o reddito fondiario, da capitale, d’impresa.
L’articolo 67 al comma 1, lettera a, prevede che rientrano tra i redditi diversi anche le plusvalenze realizzate dalla lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici.
Inoltre, l’art.68 prevede che per i terreni acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore come base imponibile per la tassazione della vendita successiva.
Quando si tratta di una donazione di un terreno edificabile, atto a titolo gratuito, la plusvalenza deve essere determinata in base al valore dichiarato e registrato al momento della donazione ai fini della imposta da versare sulla donazione, per cui la base imponibile calcolata per il beneficiario della donazione potrebbe risultare più bassa.