Cosa prevede la nuova sentenza della Corte Costituzionale sugli arretrati degli stipendi del 1991-1993 ai dipendenti pubblici e cosa cambier davvero
Quali dipendenti pubblici avranno diritto agli arretrati su stipendi del 1991-1993 dopo la sentenza della Corte Costituzionale? A distanza di vent’anni circa, la Corte Costituzionale si è espressa su una questione che da tempo interessa i dipendenti pubblici e per cui si attendevano risposte certe che sembrano non arrivare più.
Nel 1989 con un accordo sindacale nel pubblico impiego stabilì per gli scatti di anzianità per i dipendenti pubblici, importi pari a 300 mila delle vecchie lire per la prima, seconda e terza qualifica dell’area funzionale; 400 mila lire per la quarta, quinta e sesta qualifica, e 500 mila lire per la settima, ottava e nona qualifica funzionale.
Secondo quanto stabilito, tali aumenti spettavano a coloro che al primo gennaio del 1990 avessero maturato almeno cinque anni di servizio effettivo, con aumenti maggiori previsti chi avesse maturato anni di servizio ancor più alti, cioè dieci o venti.
L’accordo sindacale fu recepito in un Dpr, un decreto del Presidente della Repubblica, del 1990, ma, a distanza di poco, fu prorogato per un triennio, dal 1991 al 1993 tutto il contenuto del vecchio Dpr, compreso quanto previsto per gli scatti di anzianità, riservandoli solo ai lavoratori che avessero maturato i requisiti richiesti fino al 1990.
Sono piovuti moltissimi ricorsi da parte dei dipendenti pubblici che rivendicavano il diritto ad avere gli aumenti spettanti. Secondo la Corte Costituzionale, la proroga approvata è stata del tutto ingiustificata e gli aumenti da riconoscere ai dipendenti pubblici per il periodo 1991-1993 rispondevano (e rispondono) pienamente a ragioni di eguaglianza e di giustizia del sistema retributivo.
Dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale, ciò che resta da capire è se potranno essere riconosciuti o meno ai lavoratori pubblici tutti gli arretrati relativi agli stipendi del 1991-1993, se i pagamenti eventuali potranno avvenire nei confronti di tutti i lavoratori pubblici interessati o solo per coloro che hanno già fatto ricorso, e come eventualmente intervenire anche per chi non ha mai presentato ricorso, per il riconoscimento di un diritto comunque dovuto.