Il recesso contrattuale di un'auto usata permette a una delle parti di liberarsi dagli obblighi derivanti dal contratto, ponendo fine all'accordo.
Comprare un'auto usata è una decisione complessa, influenzata da molti fattori tra cui il costo iniziale, le spese di manutenzione e le imposte associate. Prima di procedere è consigliabile ponderare attentamente la decisione, anche perché non vanno sottovalutati gli eventuali problemi con le auto auto e le truffe, comprese quelle del chilometraggio taroccato.
Una volta effettuato l'acquisto, non è sempre possibile ritornare indietro. Questa limitazione non deriva da difetti meccanici del veicolo, ma piuttosto dall'impossibilità di richiedere il rimborso dei fondi. Bisogna distinguere tra il diritto di recesso vero e proprio e le azioni legali che possono essere intraprese in caso di difetti del veicolo. Nel caso di vizi, è possibile agire per proteggere i propri diritti sia su automobili nuove che usate.
Non è possibile esercitare lo stesso diritto nel caso di semplice cambiamento di opinione, senza la presenza di difetti evidenti. La politica di reso comune nei negozi di abbigliamento non si applica alle automobili, a meno che il contratto stipulato non contempli disposizioni specifiche che tutelino l'acquirente. Comprendiamo meglio il diritto di recesso nell'acquisto di auto usate:
Ma è possibile esercitare il recesso dall'acquisto di un'auto? La risposta è negativa, a meno che non sia specificamente previsto nel contratto. La legge non consente il recesso dall'acquisto di un'auto senza giusta causa. Di conseguenza se si cambia idea dopo la firma del contratto, non è possibile restituire l'auto e richiedere il rimborso. Ma il contratto con la concessionaria potrebbe contemplare una clausola di recesso, di solito da esercitare entro un periodo ragionevole, come un mese, eventualmente soggetto al pagamento di una penale.
In situazioni diverse, come gli acquisti a distanza di beni mobili, la legge permette il recesso anche senza giustificazione entro 14 giorni dall'arrivo della merce, con diritto al rimborso. Questo regime si applica anche agli acquisti al di fuori dei locali commerciali.
Nel caso di acquisto di un'auto usata, il diritto di recesso è dunque limitato e può essere esercitato solo se il ritardo nella consegna divenga intollerabile, ovvero una volta scaduto il periodo di tolleranza concordato contrattualmente. Questo periodo di tolleranza, di solito della durata di 60 giorni, è un vincolo accettato dall'acquirente al momento della firma del contratto di acquisto. Durante questo periodo, l'acquirente non può richiedere il recesso dal contratto.
Il concessionario non può arbitrariamente prolungare questo periodo di tolleranza, altrimenti si sminuirebbe l'importanza del termine di consegna concordato. Il concessionario deve dimostrare, su richiesta dell'acquirente, che il ritardo non è imputabile a lui e che c'è una reale necessità di utilizzare quel periodo di tolleranza per il recupero dell'autovettura venduta.
Alcune concessionarie, per scusarsi del ritardo, possono fornire un'auto di cortesia in comodato d'uso durante il periodo di tolleranza, ma solo se previsto espressamente nel contratto.
Una volta scaduto il periodo di tolleranza, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto per inadempimento del venditore. In questo caso, ha diritto alla restituzione della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, oltre a una somma equivalente a quest'ultima, fino al doppio, ai sensi dell'articolo 1385 del Codice civile.
Il recesso deve essere comunicato al concessionario tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ma deve essere inviato prima di ricevere l'avviso di disponibilità dell'auto per essere valido.