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Tradimento o infedeltà coniugale, quando spetta risarcimento alla moglie o marito

di Marianna Quatraro pubblicato il
Diritti coniuge tradito

Il tradimento coniugale può avere conseguenze legali complesse. Quando è possibile ottenere un risarcimento, quali prove servono e quali diritti spettano al coniuge tradito

Il tradimento, oltre al suo impatto emotivo, può generare conseguenze legali rilevanti. La violazione dell'obbligo di fedeltà non solo influisce sulla sfera intima delle relazioni, ma può comportare l’addebito della separazione e, in casi specifici, anche la richiesta di risarcimento per danni materiali o morali. Queste conseguenze sono chiaramente definite nel quadro giuridico, sottolineando i diritti costituzionalmente garantiti, come la dignità e la salute del coniuge tradito.

L'obbligo di fedeltà coniugale, cosa dice la legge

L’obbligo di fedeltà coniugale è sancito dall’articolo 143 del Codice Civile, il quale stabilisce che i coniugi devono rispettare una serie di doveri reciproci, tra cui coabitazione, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e, appunto, fedeltà. Questo obbligo non si limita alla sfera sessuale, ma riguarda anche la lealtà, il rispetto del legame emotivo e la fiducia tra i coniugi.

La trasgressione di tale dovere può comportare conseguenze rilevanti, come l’addebito della separazione al coniuge infedele. Tale pronuncia viene emessa dal giudice quando il comportamento contrario all’obbligo di fedeltà viene riconosciuto come causa della crisi coniugale. Questo significa che il tradimento deve essere provato e deve aver influito negativamente sulla continuità del rapporto matrimoniale.

La giurisprudenza italiana ha ampliato l’interpretazione dell’obbligo di fedeltà, considerando rilevanti non solo le relazioni extraconiugali fisiche, ma anche quelle platoniche o virtuali che rappresentano una violazione della fiducia e del rispetto tra i coniugi.

Inoltre, la violazione del dovere di fedeltà può portare all’azione civile autonoma per ottenere un risarcimento, qualora essa abbia generato una lesione di diritti costituzionalmente protetti, quali la dignità, l’onore o la salute del partner tradito.

Va sottolineato che la giurisprudenza ha stabilito che non è possibile per il coniuge tradito ottenere un risarcimento dal terzo che ha avuto una relazione extraconiugale con il proprio partner, anche se questi ha contribuito alla rottura del vincolo matrimoniale.

Risarcimento danni per tradimento, presupposti e casi riconosciuti

Il risarcimento danni per tradimento coniugale è riconosciuto in determinate circostanze quando la violazione dell’obbligo di fedeltà comporta conseguenze gravi che ledono diritti costituzionalmente garantiti. La giurisprudenza, soprattutto con la sentenza n. 18853/2011 della Corte di Cassazione, ha chiarito che tale risarcimento può essere richiesto autonomamente anche in assenza di una pronuncia di addebito durante la separazione.

I presupposti principali per ottenere un risarcimento includono:

  • La violazione del dovere coniugale, ovvero la dimostrazione di comportamenti infedeli che abbiano superato la soglia della semplice sofferenza emotiva;
  • La presenza di un danno ingiusto, come la lesione dell’onore, della dignità o della salute fisica e psichica del coniuge tradito;
  • Il nesso di causalità, che collega in modo diretto il tradimento al danno subito, documentato ad esempio con certificazioni mediche o testimonianze.
Per quanto riguarda i danni materiali, questi si verificano quando il tradimento comporta conseguenze economiche dirette. Alcuni esempi includono le spese per terapie psicologiche da parte del coniuge tradito o i costi legati a problemi professionali derivanti dalla diffusione della relazione extraconiugale nel contesto lavorativo. Vi sono anche casi in cui il partner infedele utilizza il patrimonio familiare per sostenere la relazione adulterina, causando una perdita patrimoniale significativa.

Sono stati riconosciuti risarcimenti in diversi casi, tra cui:

  • Tradimenti che portano a danni psicologici, come stati depressivi clinicamente accertati o altre patologie causate dal trauma subito;
  • Offese pubbliche all’onore e alla dignità del coniuge, come relazioni extraconiugali rese note nell’ambiente lavorativo o sociale;
  • Infedeltà messe in atto in modi tali da causare discredito sociale, per esempio tramite diffusione sui social media o attraverso comportamenti umilianti pubblici;
  • Tradimenti avvenuti in periodi di particolare fragilità del tradito, come durante una gravidanza o una malattia.
In questi contesti, il coniuge tradito può richiedere il risarcimento secondo le disposizioni degli articoli 2043 e 2059 del Codice Civile, purché il danno sia adeguatamente provato.
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