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Reperibilità docenti di ruolo, precari e Ata scuola a luglio e agosto: le regole in base a leggi in vigore e TAR

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di Dott.ssa Marianna Bassetti pubblicato il

Regole di reperibilità estiva per docenti di ruolo, precari e personale ATA: obblighi, fasce in caso di malattia, differenze contrattuali, deroghe e il ruolo delle sentenze TAR, secondo le norme vigenti.

Nel periodo estivo, il tema della reperibilità coinvolge direttamente personale docente, personale amministrativo tecnico ausiliario (ATA) e personale precario delle istituzioni scolastiche italiane. È essenziale chiarire che spesso si fa confusione tra reperibilità legata a motivi di malattia e una presunta "reperibilità generica" richiesta a chi non sia impegnato in attività scolastiche nei mesi di luglio e agosto. Tale distinzione nasce dall'evoluzione della normativa e dalle successive interpretazioni da parte della giurisprudenza amministrativa.

La normativa attualmente in vigore prevede che non esista alcun obbligo di reperibilità per il personale scolastico semplicemente perché non presente a scuola durante l'estate, salvo specifici casi previsti dalla legge. L'unica condizione che impone una reperibilità effettiva riguarda l'assenza per motivi di malattia, disciplinata da precise fasce orarie secondo le disposizioni INPS. Invece, i docenti e ATA che non si trovano in stato di malattia o non coinvolti in specifiche attività istituzionali (come gli esami di Stato) non sono tenuti ad alcuna presenza o risposta a richieste di servizio nel periodo estivo.

Il quadro si è ulteriormente consolidato dopo la sentenza TAR Lazio n. 16305 del 2023, che ha annullato le disposizioni ministeriali atte a fissare per il solo settore pubblico fasce di reperibilità più stringenti rispetto al privato, ritenendo la disciplina precedente contraria al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Da quel momento, il principio applicato è quello dell’uguaglianza tra pubblico e privato nelle fasce di reperibilità per malattia, con riflessi operativi su tutta la gestione delle assenze per motivi di salute.

Per il personale che non rientra in periodi di malattia, luglio e agosto restano mesi di godimento delle ferie regolamentate dal CCNL scuola e dalla legislazione sul pubblico impiego. Vanno inoltre distinte le posizioni dei docenti "di ruolo" e "precari": i primi sono soggetti al piano annuale delle attività e alle eventuali convocazioni per attività collegiali; i secondi, invece, una volta terminato il contratto o concluse le attività obbligatorie come gli esami di Stato, non sono tenuti ad altro se non eventualmente alle 40 ore annue delle sedute collegiali, ove formalmente calendarizzate all’interno del rapporto di lavoro.

Obblighi e fasce di reperibilità per il personale scolastico in malattia durante luglio e agosto: differenze tra docenti, ATA e personale precario

Le regole sulla reperibilità per malattia nel pubblico impiego hanno subito, negli ultimi anni, un’importante trasformazione. Dal 2023, infatti, anche il personale scolastico (docenti, ATA, dirigenti) segue le stesse fasce orarie dei lavoratori privati, secondo la decisione del TAR Lazio e le relative disposizioni impartite dall’INPS.

Fasce orarie di reperibilità unificate:

  • Dalle 10:00 alle 12:00 (mattina)
  • Dalle 17:00 alle 19:00 (pomeriggio)
Queste fasce valgono per tutti i giorni, compresi sabati, domeniche e festivi, durante tutto il periodo di prognosi indicato dal certificato di malattia. Tali orari vanno rispettati nel domicilio segnalato all’INPS, che dovrà essere eventualmente aggiornato ogniqualvolta il dipendente si trasferisca anche temporaneamente durante la malattia.

Modalità operative:

  • Il personale scolastico in malattia deve restare reperibile nella fascia oraria prevista al domicilio comunicato a INPS e datore di lavoro.
  • Un eventuale cambio di indirizzo di reperibilità richiede una doppia comunicazione: una diretta tramite i canali previsti INPS e una secondo le modalità interne dettate dal contratto scuola o da circolare di istituto.
Il rispetto della reperibilità è strettamente monitorato: la mancata presenza all’indirizzo dichiarato per la visita fiscale può comportare sanzioni di tipo amministrativo, quali la perdita parziale o totale dell’indennità di malattia, secondo la progressione prevista dalla normativa vigente.

Tuttavia, non tutto il personale scolastico è soggetto in modo uniforme a queste regole:

  • Docenti di ruolo e ATA con contratto a tempo indeterminato: soggetti alle fasce orarie sopra indicate e alle procedure INPS per la gestione della malattia; identica disciplina per tutto il personale.
  • Personale a tempo determinato (precari): soggetti a reperibilità per malattia solo quando la malattia è stata certificata in costanza di contratto; al termine del rapporto cessano gli obblighi. Per chi termina il servizio prima dell’estate, nessuna reperibilità è dovuta nei mesi successivi.
  • Personale impegnato in attività istituzionali (esami di Stato): solo se in malattia durante tali incarichi è soggetto alle fasce INPS; fuori da queste situazioni, nessun vincolo di reperibilità.
Di seguito una tabella riepilogativa:
Categoria Reperibilità per malattia a luglio/agosto Altre forme di reperibilità
Docenti di ruolo Sì, secondo fasce INPS No (salvo convocazioni esami)
Personale ATA Sì, secondo fasce INPS No (salvo esigenze servizio indifferibile formalmente calendarizzate)
Docenti precari (ancora in servizio) Sì, se in malattia durante durata del contratto No (salvo esami o attività formalmente previste nel contratto)
Docenti precari (contratto concluso) No No

L’assenza alla visita medica domiciliata non giustificata comporta sanzioni crescenti: dal mancato indennizzo delle prime 10 giornate, alla decurtazione del 50% sull’indennità residua, fino alla perdita totale per la terza assenza non motivata. Dopo una mancata visita a domicilio, l’INPS invia obbligatoriamente un invito per visita ambulatoriale: se anche questa non viene rispettata, scattano ulteriori misure disciplinari.

La reperibilità durante la malattia è un dovere individuale finalizzato a garantire la corretta fruizione dell’indennità e la tutela collettiva delle risorse pubbliche. Questo principio si conferma anche durante i mesi estivi che, per la scuola, non prevedono la presenza lavorativa regolare, ma salvaguardano il diritto alle ferie del personale.

Deroghe, esenzioni e diritti: ferie estive, sentenze TAR e divieto di reperibilità generica imposta dal dirigente

Chi ha diritto all’esenzione dalle fasce di reperibilità durante la malattia? L’attuale normativa, oltre a stabilire il criterio dell’uguaglianza, disciplina anche i casi tassativi in cui l’obbligo può essere escluso. Non è richiesta la reperibilità domiciliare nelle seguenti condizioni:

  • Patologie che richiedono terapie salvavita (ad es. dialisi, chemioterapia, emodialisi o terapie assimilate)
  • Cause di servizio riconosciute come tali da apposita commissione medica
  • Stati patologici connessi a invalidità superiore al 67%.
La disciplina delle ferie estive per personale scolastico prevede invece che ogni lavoratore abbia la possibilità di usufruire di almeno 15 giorni lavorativi continuativi tra il 1° luglio e il 31 agosto. Tale diritto non può essere contratto, compresso o condizionato da imposizioni inerenti obblighi di presenza a scuola che non siano espressamente previsti dalle norme di legge o dagli accordi contrattuali. Le ferie, dunque, rappresentano un diritto intangibile, strettamente tutelato dalla normativa europea e statale.

Le sentenze del TAR e il divieto di reperibilità generica hanno inoltre delineato un confine netto tra gestione ordinaria della malattia e presunte pretese di una reperibilità diffusa. Qualora un dirigente scolastico tenti di imporre la presenza fisica in istituto durante l’estate, senza che ciò sia giustificato da attività calendarizzate nel piano annuale, ogni lavoratore può formalmente contestare la richiesta mediante atto scritto di rimostranza. Tale pratica trova riscontro nella giurisprudenza che sottolinea come l’ordine di servizio debba essere sempre congruente con il quadro regolamentare e previamente motivato da concrete esigenze di servizio.

Non è quindi legittima alcuna richiesta da parte della dirigenza che costringa i docenti o il personale ATA a essere comunque reperibili a luglio e agosto, se non per quanto previsto dalle attività di servizio già approvate dagli organi collegiali o dal piano annuale delle attività.

La situazione dei docenti precari va distinta: al termine del contratto o concluso il periodo di impegno agli esami di Stato, il lavoratore non è vincolato ad alcun obbligo di presenza o di reperibilità rispetto all’amministrazione scolastica. L’unico obbligo può essere quello residuale delle 40 ore annue di attività collegiali, ma solo se effettivamente programmate e in costanza di rapporto di lavoro.

La differenza tra reperibilità per malattia e una generica reperibilità imposta o pretesa in assenza di motivazione giuridica è ormai definitivamente riconosciuta a tutti i livelli. Il principio di non discriminazione, ribadito dal TAR Lazio, tutela il personale scolastico in modo uniforme, assicurando e garantendo l’applicazione delle stesse regole del lavoro privato, anche per quanto concerne periodi come quello estivo.

In sintesi: nei mesi estivi, docenti e personale ATA non hanno obblighi di reperibilità salvo che non si trovino in assenza per malattia come da certificazione. In quest’ultimo caso si applicano le fasce orarie INPS. 






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Dott.ssa Marianna Bassetti

La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...

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