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Riforma del terzo settore, guida aggiornata con le ultime novità. Al via il 1 gennaio 2026

di Marcello Tansini pubblicato il
riforma terzo settore

Cosa cambia a partire dal primo gennaio 2026 per enti e associazioni del Terzo Settore, dopo anni di lavori e proroghe

A partire dal 1° gennaio 2026, il comparto non profit italiano conoscerà un cambiamento profondo con l’entrata in vigore della nuova disciplina fiscale per gli enti del Terzo Settore (ETS). Questo aggiornamento normativo rappresenta il completamento di un percorso avviato con il Codice del Terzo Settore e sancisce un nuovo paradigma nella gestione giuridica, economica e tributaria delle organizzazioni senza scopo di lucro.

La riforma è frutto di una sinergia tra il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le istituzioni europee, che hanno riconosciuto la specificità del settore, come evidenziato dalla "comfort letter" della Commissione UE. Obiettivi principali della revisione riguardano la trasparenza, la semplificazione e la valorizzazione delle attività civiche, solidaristiche e sociali degli ETS, puntando a offrire un quadro stabile sia sul piano gestionale che fiscale.

A chi si applica la riforma: enti interessati e ambiti coinvolti

Il nuovo assetto normativo coinvolge una compagine assai ampia di soggetti: oltre 360.000 organizzazioni tra associazioni, fondazioni, cooperative sociali e comitati sono chiamate ad adeguarsi alla riforma. Il riferimento fondamentale resta il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’anagrafe che qualifica formalmente gli ETS e ne attesta i requisiti per usufruire dei benefici fiscali e normativi previsti. Ad essere interessati sono gli enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale tramite attività di interesse generale come:

  • Organizzazioni di Volontariato (ODV)
  • Associazioni di Promozione Sociale (APS)
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali
  • Reti associative
  • Fondazioni e comitati con finalità sociali.
La riforma influisce non solo sulle regole tributarie, ma anche su aspetti organizzativi, amministrativi, di controllo e rapporto con la pubblica amministrazione, uniformando gli standard di trasparenza, rendicontazione economica e tutela dei soci e dei beneficiari.

Le principali novità fiscali per il Terzo Settore

Il cambiamento più significativo riguarda l’introduzione di un quadro fiscale dedicato, conforme alla normativa europea sugli aiuti di Stato. Tra le novità più rilevanti si evidenziano:

  • Fine dei regimi forfettari: dal 2026 questi non saranno più applicabili agli ETS, ad eccezione delle associazioni sportive dilettantistiche.
  • Esenzione fiscale sugli utili reinvestiti: i profitti destinati alle attività statutarie o all’accrescimento del patrimonio non saranno soggetti a tassazione.
  • Nuovi incentivi fiscali per chi sostiene il settore: privati e aziende che investono nel Terzo Settore potranno accedere a agevolazioni e vantaggi.
  • Regimi forfettari specifici: per ODV e APS con ricavi inferiori a 130.000 euro, l’imposizione sarà ridotta (1% per ODV, 3% per APS).
  • Abolizione della qualifica di ONLUS: tutte le ONLUS dovranno migrare al RUNTS, scegliendo una delle nuove forme giuridiche riconosciute.
  • Nuove regole per IRES, IVA e contabilità: maggiore uniformità rispetto alle imprese commerciali, con obblighi sulle scritture contabili e applicazione dell’IVA anche in rapporti con associati se previsti corrispettivi.

Regimi fiscali agevolati e determinazione del reddito negli ETS

Le modifiche introdotte identificano precisi criteri per l’accesso ai regimi forfettari e la determinazione del reddito degli enti non commerciali iscritti al RUNTS. I principali elementi riguardano:
  • Regime forfettario ultra-agevolato per ODV e APS con ricavi fino a 130.000 euro: prevede aliquote di imposizione bassissime (1% per ODV e 3% per APS), consentendo un calcolo semplificato con scarsi adempimenti documentali.
  • Regime forfettario ETS non commerciali, ex art. 80 Codice del Terzo Settore, per soggetti che svolgono attività commerciale solo in via marginale e rispettano determinate soglie di ricavo.
  • Esenzione sugli utili e incentivi: se i proventi vengono utilizzati per il perseguimento delle attività statutarie o per rafforzare il patrimonio dell’ente, non sono assoggettati a tassazione.
  • Introdotte nuove forme di finanziamento etico come le obbligazioni solidali, che godranno di regimi fiscali assimilabili a quelli previsti per i titoli di Stato.
Criterio Applicazione
Ricavi annui <130.000 euro Regime forfettario ODV/APS (1%-3%)
Attività prevalente non commerciale Regime ETS non commerciali (art. 80 CTS)
Utili reinvestiti Esenzione fiscale
In presenza di attività commerciale, se questa risulta sistematica o prevalente rispetto a quella istituzionale, l’ETS non potrà più accedere ai regimi di agevolazione previsti.

Le nuove regole IVA per il Terzo Settore dal 2026

Il nuovo assetto fiscale prevede una significativa estensione dell’applicazione dell’IVA alle attività degli ETS. Dal 2026, sono considerati imponibili ai fini IVA anche rapporti precedentemente esclusi, in particolare le operazioni verso associati quando è previsto un corrispettivo. L’abolizione delle esenzioni genera cambiamenti nei seguenti ambiti:

  • Obbligo di fatturazione elettronica anche per attività realizzate nei confronti degli associati
  • Liquidazioni periodiche e dichiarazioni IVA secondo le modalità già adottate dagli altri soggetti passivi d’imposta
  • Semplificazioni solo per gli enti con ricavi sotto soglia o attività istituzionali prevalenti
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in raccordo con l’Agenzia delle Entrate, pubblicherà circolari interpretative per chiarire casistiche particolari e ridurre le incertezze operative. 

Quando un ETS è commerciale e quando non lo è: nuovi criteri e parametri

La riforma introduce un sistema chiaro e oggettivo per distinguere tra attività commerciale e non commerciale. Un ETS viene considerato non commerciale se:

  • Svolge attività di interesse generale con corrispettivi inferiori ai costi effettivi
  • I ricavi, se superiori ai costi, non eccedono il 6% per non oltre tre esercizi fiscali consecutivi
  • La gestione del patrimonio è vincolata dagli scopi statutari, impedendo la libera distribuzione degli utili
Rispettando tali criteri, l’ente mantiene la qualifica di ETS non commerciale e accede alle agevolazioni previste. Quando la soglia del 6% viene superata per un periodo prolungato o vi è sistematicità nella generazione di utili, l’ETS passa automaticamente in regime commerciale, con tutte le implicazioni fiscali e amministrative conseguenti.

Cosa cambia per le ONLUS e adeguamento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Dal 2026 scomparirà definitivamente la qualifica di ONLUS. Tutte le organizzazioni che finora hanno operato con questo status saranno tenute, entro il 31 marzo 2026, a procedere con l’iscrizione al RUNTS e ad adottare una delle categorie di enti previste dal Codice del Terzo Settore. Chi non adempirà a questa trasformazione:

  • Perderà le agevolazioni fiscali dello status di ONLUS
  • Dovrà devolvere il patrimonio accumulato durante il periodo di registrazione
Il passaggio implica la revisione degli statuti, la verifica della documentazione amministrativa e la definizione di nuove modalità di gestione per garantire la conformità alle nuove disposizioni. La transizione mira a consolidare la trasparenza, la tracciabilità dei flussi e la legittimità dei benefici fiscali goduti dagli enti iscritti.