Rimborsi chilometrici, pedaggi, parcheggi e altre spese di trasferta: la gestione e la tassazione per dipendenti cambiano in base alle nuove circolari AdE. Focus su parametri, esenzioni, tracciabilità e differenze tra rimborsi in Italia e all'estero.
Un panorama normativo rivisitato regola, dal 2025, la tassazione dei rimborsi per trasferte lavorative. L'Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 15/E del 22 dicembre, offre chiarimenti operativi e fissazioni delle condizioni che permettono l’esclusione dei rimborsi spese dalla base imponibile. Automobilisti, collaboratori e datori di lavoro devono ora attenersi a parametri precisi su documentazione, mezzi di pagamento e casistiche d’esenzione illustrati riguardo i rimborsi chilometrici, di pedaggi e parcheggi.
Il trattamento fiscale delle spese sostenute per trasferte all'interno del Comune è stato oggetto delle modifiche più rilevanti. La Legge di bilancio 2025 ha eliminato l'obbligo di presentare documenti provenienti dal vettore; è dunque riconosciuto il diritto all’esenzione dal reddito se le spese di viaggio e trasporto risultano "comprovate e documentate", anche con modalità alternative.
Il rimborso chilometrico per l'utilizzo del veicolo privato segue parametri precisi:
Il trattamento dei rimborsi per pedaggi e parcheggi è stato oggetto di una significativa revisione. Pedaggi autostradali e parcheggi sono riconosciuti come spese di viaggio ai fini dell’esenzione, anche in assenza di pagamento tracciabile.
I punti chiave sono:
Con la manovra 2025 e i provvedimenti collegati, viene ampliato l'obbligo di tracciabilità a precise categorie di spesa. Rimborsi relativi a servizi di trasporto non di linea (taxi, NCC) e spese per vitto e alloggio durante le trasferte in Italia sono considerati esenti dal reddito imponibile solo se il lavoratore utilizza sistemi di pagamento tracciabili.
Sono considerati ammissibili come prova di pagamento tracciabile:
Esclusioni all’obbligo: rimborso chilometrico, biglietti di trasporto di linea (autobus, treni, aerei, navi) e piccoli importi giornalieri (entro 15,49 euro per trasferta nazionale, 25,82 euro per l’estero) sono sempre esenti anche se pagati in contanti.
La disciplina introdotta pone una netta separazione tra territorio nazionale ed estero per quanto concerne la tracciabilità dei pagamenti. In Italia, la tracciabilità è obbligatoria per taxi, NCC, vitto e alloggio; queste spese devono risultare effettuate tramite strumenti elettronici per mantenere l’esenzione fiscale sulla somma rimborsata.
Quando invece la trasferta si svolge all’estero, la condizione di pagamento tracciabile non trova applicazione: anche le spese sostenute in contanti possono essere rimborsate in esenzione dal reddito. Questa derogazione è stata introdotta per agevolare i lavoratori inviati in Paesi dove la diffusione di circuiti elettronici di pagamento è limitata o assente, garantendo il trattamento di favore su base internazionale.
Le aziende devono quindi verificare la territorialità della spesa per applicare correttamente l’obbligo di tracciabilità, garantendo così l’esenzione o la deducibilità nei diversi contesti.
L’introduzione delle nuove regole sulla tracciabilità e documentazione delle spese di trasferta comporta diverse conseguenze operative per imprese e lavoratori.
Nato a Milano nel 1979, laureato alla Bocconi dopo il liceo classico ai Salesiani di Milano. Uno dei pionieri dell'Internet italiano, uno dei fondatori tra l'altro del celebre sito degli anni 90-2000 webmasterpoint.org, si occupa di organizzare tutta la parte editoriale di Businessonline, ma scrive anche lui stesso sia sulle tematiche legate ai suoi studi che alle sue passioni. In modo particolar...