Anche i condomini che hanno il riscaldamento autonomo devono contribuire alle spese per quello centralizzato: cosa ha stabilito la Corte di Cassazione con una recente sentenza
Il sistema di riscaldamento centralizzato nei condomini rappresenta una realtà diffusa sul territorio italiano e prevede la presenza di una caldaia collettiva che serve tutte le unità immobiliari, attribuendo ai condomini non solo condivisione dell’energia utilizzata, ma anche degli oneri legati alla manutenzione e alla gestione.
La legge in vigore permette ad ogni condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato e predisporre un proprio impianto autonomo, stabilendo condizioni ben precise da rispettare, come:
Passare dal sistema centralizzato ad una soluzione autonoma implica una serie di procedure tecniche e amministrative. Prima di tutto, è richiesta una perizia tecnica redatta da un professionista abilitato (tipicamente un ingegnere o un termotecnico).
La perizia deve attestare l’assenza sia di squilibri funzionali che di aggravi economici per la collettività condominiale e la documentazione prodotta va trasmessa all’amministratore, che ne deve informare l’assemblea. In presenza di probabili effetti negativi, decide la maggioranza dei millesimi.
Se gli esiti della perizia risultano favorevoli, il condomino può procedere, dando comunicazione formale all’amministratore. L’assemblea può intervenire solo in caso di contestazioni tecniche fondate.
È necessario anche aggiornare la documentazione catastale e comunicare l’avvenuta trasformazione agli enti competenti. I lavori dovranno rispettare tutte le normative di sicurezza e installazione secondo le direttive vigenti.
Solo nel caso in cui emergano squilibri rilevanti o danni agli altri condòmini, sarà obbligatorio ottenere una delibera assembleare a maggioranza qualificata per autorizzare il distacco.
Uno dei temi più discussi riguarda le spese dovute dal condomino che abbia installato una caldaia autonoma. Contrariamente a quanto si possa pensare, il distacco dall’impianto centralizzato non comporta l’esenzione da ogni obbligo economico:
Tipologia spesa | Dovuta dopo distacco? |
Combustibile/consumo diretto | No |
Manutenzione ordinaria/straordinaria | Sì |
Conservazione-messa a norma | Sì |
Consumi involontari | Sì |
Non sono a carico del distaccato le spese per la gestione del servizio di contabilizzazione del calore, che non gli apporta alcun vantaggio diretto.
La sentenza n. 10813 del 24 aprile 2025 della Corte di Cassazione ha stabilito che, anche in presenza di un impianto autonomo, il condomino ha l’obbligo di pagare alcune spese del riscaldamento centralizzato.
In particolare, i giudici hanno sancito che, anche se un condomino si distacca legittimamente dall’impianto di riscaldamento centralizzato, rimane comunque obbligato a contribuire alle spese di sostituzione, conservazione e trasformazione della caldaia centralizzata, a meno che le condizioni strutturali dell’immobile impediscano un eventuale riallaccio futuro.
L’obiettivo della pronuncia è quello di evitare che il passaggio all’autonomo si trasformi in un vantaggio economico sleale a discapito degli altri proprietari.